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Cassetto fiscale - un eventuale pignoramento

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E vero che l'Amministratore può consultare il cassetto fiscale x conoscere i ns conti correnti x

Un eventuale pignoramento? Quale è la procedura x arrivare a questo?

Assolutamente no. E in ogni caso si tratta di due fattispecie totalmente differenti.

 

Il cassetto fiscale contiene le informazioni sui pagamenti effettuati nei confronti del fisco da parte del contribuente oltre a una serie di altre informazioni che di certo non comprendono i conti correnti. Lo puoi consultare tu o, delegandolo, un professionista.

 

I conti correnti possono essere consultati soltanto dall AdE per eventuali controlli, ma è raro.

 

Il pignoramento segue un ingiunzione di pagamento o un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e lo autorizza un giudice.

Nel cassetto fiscale si può vedere il pignoramento che il condominio promuove nei confronti del condòmino cioè

Io amministratore pignoro il condomino, nel cassetto fiscale mi viene riportato

Al momento del pignoramento l'avvocato ha l'acceso ad alcuni dati per risalire al tuo cc

Idem se il condominio subisce un pignoramento

Quindi è l'avvocato che cerca il conto corrente e non l'amministratore. Sapete come li trova? Grazie

Quindi è l'avvocato che cerca il conto corrente e non l'amministratore. Sapete come li trova? Grazie

Innanzitutto si sottolinea che, ai fini del recupero crediti e del pignoramento, non è necessario conoscere l’Iban del conto corrente del debitore, ma semplicemente la sua banca di appoggio. Il pignoramento presso l’istituto di credito, infatti, si estende a tutti i possibili rapporti intrattenuti presso l’istituto stesso, siano essi conto corrente, carte prepagate, depositi, ecc., senza bisogno che gli stessi vengano individuati e indicati specificatamente.Peraltro, non c’è proprio la possibilità di rintracciare l’Iban del debitore, con nessun mezzo lecito. L’unica condizione rimane quella che il creditore ne sia già a conoscenza

 

Oggi per scoprire la situazione finanziaria e patrimoniale di un soggetto ci si può affidare all’anagrafe dei conti correnti ovvero all’anagrafe tributaria, attraverso le quali si può scoprire quale banche lo stesso utilizza e molto altro. Ciò può essere fatto solo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente e comunque non prima di aver ottenuto un titolo giudiziale esecutivo come ad esempio un decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato.

 

Con l’autorizzazione, quindi, l’ufficiale giudiziario può accedere in via telematica diretta e gratuita ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, ovvero a:

 

– Anagrafe tributaria: contiene l’indicazione dei redditi del contribuente e le loro fonti. Si posso quindi reperire informazioni sui datori di lavoro, sull’istituto di previdenza che corrisponde l’assegno mensile, sulle quote societarie possedute e sui canoni di locazione percepiti.

 

– Anagrafe dei rapporti finanziari: è possibile conoscere tutti i conti correnti accesi presso il debitore e le loro movimentazioni (anche per l’eventuale esercizio di azioni revocatorie).

 

– Pubblico registro automobilistico (P.R A.):. il creditore può verificare il possesso di beni mobili registrati (autoveicoli, moto, rimorchi, aerei, etc.) ed effettuarne quindi l’azione esecutiva diretta senza necessità di trovare fisicamente il mezzo in quanto il pignoramento è effettuato in via telematica.

 

– Enti previdenziali: si possono visionare eventuali indennità e assegni previdenziali o di assistenza.

 

– Registri immobiliari: il creditore può effettuare una visura immobiliare per verificare se il debitore è titolare di immobili o quote di immobili.

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