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Cambio destinazione d'uso di locale comune condominiale

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gent.mi,

nel mio condominio vi è un locale comune. Parte di tale locale verrebbe adibito a palestra condominiale da alcuni condomini. Ciò comporterebbe disagio per altri condomini, oltre che un aggravio sulle spese condominiali (luce, riscaldamento...). cosa devo fare per oppormi a tale progetto?

Il mio parere.

Se deve esserci il cambio d'uso, in tutto o in parte, di un bene comune, questo non può avvenire abusivamente o clandestinamente da parte di alcuni condomini; il cambio lo deve stabilire l'assemblea, la cui delibera può essere impugnata se adottata con quorum inferiori rispetto ai minimi stabiliti dalla legge, o dal regolamento condominiale che è sempre doveroso controllare per verificare se ci sono delle norme che disciplinano tali ipotesi, dai dissenzienti, assenti ed astenuti entro i termini di cui all'art.1137 c.c.-

Al momento in base alla traccia “.....verrebbe adibito …..” Non c'è stato alcun cambio, alcuna assemblea risulta tenuta.

 

Inoltre deve tersi presente che L'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c., 1° comma nr.2 deve “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.”

 

Non essendo chiaro il caso prospettato: parla di semplice “cambio d'uso” ma non “cambio di destinazione d'uso”, per quest'ultima ipotesi si richiama l'attenzione a quanto dispone l'art.1117 ter c.c. - titolato “modificazioni delle destinazioni d'uso” il quale recita:

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico.

  • Confuso 1
gent.mi,

nel mio condominio vi è un locale comune. Parte di tale locale verrebbe adibito a palestra condominiale da alcuni condomini. Ciò comporterebbe disagio per altri condomini, oltre che un aggravio sulle spese condominiali (luce, riscaldamento...). cosa devo fare per oppormi a tale progetto?

Fa pensare quel "...da alcuni condomini". Se non è garantito l'uso comune ma solo di chi ha effettuato la modifica, occorre l'assenso della totalità dei condomini....

 

Ciao

Fa pensare quel "...da alcuni condomini". Se non è garantito l'uso comune ma solo di chi ha effettuato la modifica, occorre l'assenso della totalità dei condomini....

 

Ciao

Anche secondo me.

Anzi io toglierei la supposizione, direi con certezza che occorre l'assenso di tutti i condòmini, tranne se pirobach fornisce ulteriori informazioni a supporto o meno di tale tesi.

ciao

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