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Assicurazione del fabbricato - mi spetta pagare l'assicurazione del fabbricato ?

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un saluto a tutto il forum

come da disegno ,sono proprietario di questo locale di Mq 10 con 4 millesimi in tabella millesimale sulla sola colonna A , l'amministratore sul consuntivo mi mette da pagare il suo compenso e sin qui sono d'accordo , la mia domanda è questa :

mi spetta pagare l'assicurazione del fabbricato ? premetto che in questa assicurazione è compresa anche la cifra per l'ascensore , secondo me bisognerebbe leggere il contratto per valutare cosa comprende , forse solo i balconi e i cornicioni dello stesso fabbricato ma come potete vedere dal disegno la mia copertura è la veranda privata di un condomino .

 

--link_rimosso--

Come condomino proprietario, partecipi pro quota alla globale fabbricati.

Questa copre i classici eventi che si possono verificare in condominio nei confronti di terzi oltre a poter contemplare altri eventi su richiesta.

grazie , ma nel contratto di assicurazione è compresa anche l'assicurazione dell'ascensore , come vedete dalla foto la mia proprietà è un piccolo box e io non entro dal portone quindi non mi servo dell'ascensore infatti sulla tabella millesimale risulto solo sulla colonna A

Non usi ma sei sempre comproprietario anche dell'ascensore. Dell'ascensore non pagherai le spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria e quelle d'esercizio. Ma quelle di adeguamento alle norme antinfortunistiche si.

. Ma quelle di adeguamento alle norme antinfortunistiche si.

non sono in sintonia , comunque aspetto altre versioni per l'assicurazione dell'ascensore

non sono in sintonia , comunque aspetto altre versioni per l'assicurazione dell'ascensore

 

Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti siti al piano terra.

Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859.

compresi i proprietari degli appartamenti siti al piano terra.

Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859.

ma io non ho un appartamento al piano terra ma di un box di 10 mq senza acqua e fogna con ingresso non dal portone , guarda la foto del link del mio primo post

La globale fabbricati protegge tutti i condòmini, quindi anche te, da eventuali danni cagionati da parti comuni a terzi.

Se non ci fosse, paghereste tutti di propria tasca.. anche te in qualità di condòmino.

Sei proprietario per 4 millesimi e paghi in proporzione alla tua proprietà - 4 millesimi. Le parti comuni dell'edificio sono contemplate nell'art 1117 del codice civile.

La ripartizione delle spese non segue necessariamente l'elenco contenuto nell'art. 1117 c.c.

In taluni casi interviene l'art. 1123 c.c. comma II° o III°, se non disposto diversamente dal regolamento contrattuale di condominio.

Ossia non sempre è valido l'assunto "siccome sta nell'art. 1117 allora lo pagano tutti"...

 

L'esempio dell'ascensore che ho fatto prima deriva da una sentenza della Cassazione.

Altrimenti, ripeto, vale l'art. 1123 c.c., commi II° e III°.

L'assicurazione è sicuramente una delle voci che devono andare ripartite secondo millesimi di proprietà generale perché è assicurato il fabbricato e le sue pertinenze, benché non strutturalmente facenti parti dello stesso. Che poi l'assicurazione comprenda anche una voce "ascensore" nulla vieta di cambiarla o di eliminare tale voce dalle coperture assicurative. In sostanza l'assicurazione è una voce globale.

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