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dingo27

Area vincolata a parcheggio L. 675/67 - Legge Ponte.

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Gentilissimi, vorrei sapere se è possibile risolvere questi quesiti:

- se un'area vincolata a parcheggio costituitasi con concessione edilizia del 1982 rientrante nella Legge Ponte, poteva subire un cambio di destinazione d'uso tramutandosi in deposito?

- poteva successivamente tale situazione essere sanata dal condono del 1985 (47/85) dove riportava tra l'altro l'impossibilità di sanatoria su aree vincolate non edificabili?

- scusate se faccio tali domande poiché, su questa area vincolata a parcheggio e asservita a fabbricato di cui non si è riservato il costruttore all'epoca la proprietà di tale area e che qualche anno fa è stata sottoposta a edificazione.

La domanda finale è quindi: l'area vincolata a parcheggio è scomparsa perchè è stata edificata vista la sanatoria dell'epoca o il vincolo è rimasto immutato? In questo caso chi doveva vigilare tenendo conto che era un'area privata?

In attesa di vostra risposta distintamente saluto.

Precisazione

la legge ponte NON E' LA 675/1967

 

ma bensi la - Legge Ponte è la

LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. (GU n.218 del 31-8-1967)

> perchè parli di "area vincolata a parcheggio" e non di area destinata ???

> chi era il proprietario di tale area ??

> chi ne ha effettuato l'edificazione di tale area ???

confermo la precisazione sulla legge la ringrazio, che cita in merito al parcheggio "la destinazione".

per quanto le consiglio di vedere questo link: http://lexambiente.it/urbanistica/184-dottrina184/9687-urbanisticacondono-edilizio-e-concessioni-a-sanatoria-nulle.html.

per quanto riguarda la proprieta di tale area il costruttore non si era riservata la proprieta, essendo tra l'altro il parcheggio un diritto reale ovvero pertinenza,che doveva realizzare quale vincolo amministrativo alla concessione edilizia. per quanto riguarda chi ha effettuato l'edificazione risulta essere un altro costruttore diverso da quello in passato. cordiali saluti

Sè il costruttore non si era riservata la proprieta di tale area.....e sè l'edificazione risulta essere stata posta in essere da altro costruttore, significa:

- che il primo primo costruttore ha alienato al secondo

 

Il dilemma sta nel fatto:

se il primo costruttore non si era riservata la proprieta che è rimasta al condominio, come ha fatto a trasferirla ?

Credo che sia il caso di cominciare prima ad indagare su questo aspetto.

 

Per poi verificare se anche il cambio di destinazione d'uso sia stato regolare o meno!

Anzi, sè il trasferimento dovesse essere NON regolare, si comprende che tutto quello che poi è seguito .....è altrettanto irregolare!

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