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piera

Alternative al bonus facciate

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Buongiorno, riporto un articolo di ieri pubblicato su 'La legge per tutti' perché

o non ho capito niente in merito alle nuove disposizione anti frode ed agli adempimenti necessari

(escluse le manutenzioni ordinarie o straordinarie nel limite dei 10.000 euro) o ci sono novità in merito

oppure l'articolo non è corretto:

 

"Bonus facciate: le alternative più convenienti" 10 Gennaio 2022

La riduzione della detrazione al 60% apre altre strade per chi vuole effettuare dei lavori sull’edificio, combinandoli con maggiori prestazioni energetiche.

La legge di Bilancio 2022 ha reso meno appetibile il bonus facciate, creato dal Governo Conte nel 2020 per dare una spinta alle imprese edili e per rinnovare l’aspetto delle città incentivando il recupero esterno degli edifici. Dopo che l’attuale esecutivo guidato da Mario Draghi aveva valutato addirittura l’idea di eliminarlo, è stato deciso di prorogarlo per il 2022 ma arrivano ad un compromesso: la detrazione del 90% sulle spese sostenute per rifare o tinteggiare la parte esterna degli immobili è stata abbassata al 60%. Ciò può indurre il contribuente a valutare altre soluzioni che portano ad un maggiore recupero della spesa o ad una riduzione delle pratiche burocratiche per l’esecuzione dei lavori. Vediamo le alternative più convenienti al bonus facciate.

L’ecobonus del 65%

Una delle soluzioni alternative al bonus facciate che prevede il recupero del 60% delle spese sostenute nel 2022 è l’ecobonus del 65%, che in condominio può arrivare:

- al 70% se i lavori interessano almeno il 25% della superficie della facciata;

- al 75% in presenza di determinati livelli di prestazione energetica invernale ed estiva.

In pratica, è possibile portare in detrazione con questa percentuale la spesa per effettuare il cappotto termico o per coibentare l’edificio senza le complicazioni burocratiche del superbonus 110% e con gli stessi requisiti del bonus facciate. Solo che, appunto, la percentuale di detrazione è maggiore.

Oltre a quello fiscale, ci sono altri vantaggi dell’ecobonus rispetto al bonus facciate. Innanzitutto, non c’è bisogno di avere un immobile ubicato in zona A o B, il che allarga notevolmente la platea dei beneficiari. Dopodiché, l’ecobonus è applicabile anche sulle facciate interne dell’edificio (quelle, cioè, che non si affacciano su una strada pubblica, come il cortile), sui tetti e sui lastrici solari.

L’ecobonus del 65% si presenta come valida alternativa al bonus facciate del 60% per gli interventi realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (cioè, sui muri) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), a patto che vengano rispettati i criteri di risparmio energetico invernale ed estivo.

Il bonus ristrutturazioni al 50%

È vero che, rispetto al bonus facciate del 60%, il bonus ristrutturazioni del 50% ha una percentuale di detrazione più bassa. Ma è altrettanto vero che per effettuare questi lavori ci sono meno vincoli burocratici e che nell’agevolazione rientrano molti più interventi.

Ad esempio, in caso di pagamento con cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, il bonus facciate necessita sempre dell’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, pratiche che, invece, non sono previste per la detrazione del 50%.

È possibile accedere al beneficio con un limite di spesa di 96mila euro.

 

Qualcuno ha maggiori informazioni?.

Grazie in anticipo.

Piera

Sono anche escluse le opere in edilizia libera, in cui potrebbe p.e. rientrare una tinteggiatura della facciata con bonus 50%.

Per il cappotto invece essendo opera rilevante da un punto di vista energetico è sempre necessaria l'asseverazione; inoltre non ritengo possa essere fatto in edilizia libera, dunque necessario anche il visto nel caso si voglia fare la cessione del credito.

Ma le opere di manutenzione ordinaria non sono le stesse dell'edilizia libera?..cioè dove non è necessario presentare nessuna comunicazione, né si ha diritto a detrazione (a parte i condomini)?

piera dice:

Ma le opere di manutenzione ordinaria non sono le stesse dell'edilizia libera?..cioè dove non è necessario presentare nessuna comunicazione, né si ha diritto a detrazione (a parte i condomini)?

E' bene presentare una comunicazione opere libere, specie se si detrae.

In gran parte le opere in edilizia libera ricadono nella manutenzione ordinaria, ma non tutte (la cosa varia anche da comune a comune).

Inoltre non tutta la manutenzione ordinaria è indetraibile per il singolo, p.e. le opere che hanno finalità di risparmio energetico o di rimozione delle barriere architettoniche solitamente danno diritto al beneficio fiscale.

 

Qui una panoramica:

https://biblus.acca.it/focus/analisi-interventi-edilizia-libera/

Modificato da condo77

Si certo ma le percentuali di detrazione sono diverse e/o riguardano altri bonus (o almeno quasi sempre).

Ma l'aspetto che volevo evidenziare dell'articolo è  che riporta che il bonus facciate se inserito nel Bonus ristrutturazioni non necessita di asseverazioni o certificazioni nel limite dei 96.000 euro quando mi pareva di aver letto e capito che il limite fosse 10.000 euro.

piera dice:

Si certo ma le percentuali di detrazione sono diverse e/o riguardano altri bonus (o almeno quasi sempre).

Ma l'aspetto che volevo evidenziare dell'articolo è  che riporta che il bonus facciate se inserito nel Bonus ristrutturazioni non necessita di asseverazioni o certificazioni nel limite dei 96.000 euro quando mi pareva di aver letto e capito che il limite fosse 10.000 euro.

Il bonus facciate necessita sempre di asseverazione e visto indipendentemente dagli importi.

Idem il superbonus.

Gli altri bonus sono esentati nel caso di opere libere o importo inferiore a 10.000 €.

piera dice:

Ad esempio, in caso di pagamento con cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, il bonus facciate necessita sempre dell’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, pratiche che, invece, non sono previste per la detrazione del 50%.

L'articolo indica che in caso di cessione o sconto sono necessari asseverazione e visto; nel caso il contribuente decida di portare in detrazione in denuncia dei redditi, in 10 rate annuali, il costo detraibile non dovrà chiedere ne' visto, ne' asseverazione.

€ 96.000,00 rappresenta il limite di spesa che da' diritto alla detrazione, null'altro.

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