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maperchi

Allargamento finestra su facciata - piano attico

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Buonasera,

probabilmente l'argomento sarà stato affrontato già diverse volte, ma vi sottopongo la questione per avere conferma che ciò che ho già letto sia tuttora valido:

stiamo ristrutturando il ns. appartamento, si trova all'ultimo piano (8), abbiamo un terrazzo e il ns. muro perimetrale che dà sulla facciata è "arretrato" rispetto alla stessa di circa 3 mt, dunque non visibile dal basso, nè da altra prospettiva.

Davanti a noi ci sono degli stabili tutti molto più bassi.

 

Su tale parete attualmente vi sono due finestre, una molto ampia larga 2,60mt e l'altra larga 1,50mt. Tra le due c'è una porzione di muro di circa m 1,80.

 

Vorremmo abbattere tale porzione di muro (dove non vi sono pilastri) e realizzare un unico infisso più grande. L'impresa che sta eseguendo i lavori ha in linea di massima dato l'ok in quanto non necessarie pratiche al genio civile, perchè strutturalmente vi sono già delle travi portanti (mi scuso per lo scarso tecnicismo, spero di essere stata Chiara).

 

Dando per scontato che sia "strutturalmente" sicuro e fattibile, cosa che verificheremo anche con un ingegnere strutturista, al comune per la pratica SCIA hanno richiesto, in allegato, fra le altre cose l'autorizzazione del ns. condominio.

 

Su svariati forum, articoli ecc, ho letto che non è invece necessaria, ma sarebbe sufficiente darne comunicazione all'amministratore.

 

Come comportarci?

 

Grazie per le vostre preziose informazioni.

eliminare due finestre e crearne una > vetrata continua.

ha ragione il comune a chiedere quanto chiesto in quanto viene alterato sensibilmente il decoro, e qualchè condòmino potrebbe opporsi e rivolgersi al giudice per lesione dello stesso.

Dici che l'impresa ha dato il suo ok ..... e il direttore lavori cosa dice ??

Il direttore si attiene a quello che gli è stato comunicato dall'ufficio tecnico, ma ripeto tale modifica non sarebbe visibile da nessuna angolazione, per cui mi domando come possa ledere il c.d. Decoro architettonico. Inoltre in svariate sentenze riguardanti casistiche similari viene in effetti evidenziata la non necessita di tale delibera assembleare.

Ipotizzando che sia necessaria quale sarebbe il quorum deliberativo in casi come questi? Qual'è l'iter corretto da seguire?

per il direttore lavori mi riferivo alle questioni meramente tecniche: creazione di vetrata continua, con demolizione di parti murarie.

hai menzionato l'ok dell'impresa ma non quello di natura tecnica.

 

La delibera di approvazione del condominio in effetti non è obbligatoria.

Ma onde tutelarsi da eventuali ricorsi che ci potranno essere da parte di chi ritiene leso il decoro, sarebbe consigliabile dotarsi del consenso condominiale ..... che per inciso dve essere unanime, per l'analogo motivo.

 

Nella scorta di tale considerazione l'ufficio comunale richiede la richiamata delibera di approvazione.

Da quel punto di vista il direttore dei lavori ritiene sia fattibile. Aspettiamo ingegnere strutturista che assieme al dir.lavori calcoli ovviamente anche la dimensione dell'apertura che, in linea teorica, potrebbe arrivare anche oltre i 5mt se includesse le due finestre già aperte e la

Porzione di muro.

In merito alla delibera condominiale è assolutamente improbabile riuscire ad avere l'unanimità, più che altro per la scarsa partecipazione alle assemblee.

Come si fa in questi casi?

......ovviamente anche la dimensione dell'apertura che, in linea teorica, potrebbe arrivare anche oltre i 5mt se includesse le due finestre già aperte .......

Hai considerato che una vetrata continua di quella entità (non è una finestra!) produrrà una maggiore escursione termica interna > più caldo d'estate, più freddo d'inverno.

Certo il panorama sarà ottimo, ma il confort climatico NO …… anche qualora fosse studiata ad-hoc in termini di isolamento termico

 

In merito alla delibera condominiale è assolutamente improbabile riuscire ad avere l'unanimità, più che altro per la scarsa partecipazione alle assemblee.

Come si fa in questi casi?

Non è strettamente necessaria canonica delibera, ma anche documento suo surrogato.

Un foglio con l'oggetto del consenso/opere da realizzare, con i dati di ciascun condòmino ad ogni piano e del relativo condominio, un rigo puntinato dove porre la firma in corrispondenza di ogni nome ..... dopodichè vai ad ogni porta.

La firma costituirà sia adeguata informativa sia consenso.

Per quanto riguarda l'isolamento termico è un problema che ci siamo posti, ma già adesso l'80% di quella parete è vetrata. Tutt'al più potremmo "accorpare" le due vetrate e spostarle al centro, in modo da non aumentare la superficie vetrata e non peggiorare l'isolamento...

grazie per le info!

Per quanto riguarda l'isolamento termico è un problema che ci siamo posti, ma già adesso l'80% di quella parete è vetrata. Tutt'al più potremmo "accorpare" le due vetrate e spostarle al centro, in modo da non aumentare la superficie vetrata e non peggiorare l'isolamento...

grazie per le info!

Mi toglersti una curiosità:

- i tecnici tuttora in essere, direttore lavori etcc, a quale ambito professionale appartengono, ing. arch. geom. ???

 

Mi era sfuggito che parli di ingegnere strutturista, ma a cosa vi serve, la parete è portante ?

A mio avviso, anzitutto deve consultare il suo regolamento di condominio il quale potrebbe riportare alcune clausole che vietano l'alterazione della facciata del corpo di fabbrica, ovvero alterino il decoro architettonico, che sostanzialmente è il nostro caso di specie.

 

Essendo la facciata una parte comune è in misura proporzionale anche la sua e dunque ai sensi dell'art. 1102 del codice civile lei ha il diritto di utilizzare la cosa comune come meglio crede anche apportando a proprie spese modifiche per il miglior godimento, purchè non alteri il decoro architettonico (concetto complicato da definire, fondamentalmente soggettivo e comunque sia spetta alla parte lesa dimostrarlo, non si può solamente evocarlo), non sia contrario alle norme del regolamento di condominio, non pregiudichi la stabilità, la sicurezza del fabbricato e che non impedisca di farne il parimenti uso.

Premesso quanto sopra, il Comune come ben detto da Maila67 non può richiederti il permesso dell'Assemblea quale condicio sine qua non, anche perchè non lei deve chiedere il beneplacito alla compagine, tuttalpiù deve incaricare un tecnico abilitato il quale presenti, agli uffici preposti, la SCIA poichè è una modifica del prospetto del fabbricato ed è necessario un titolo edilizio.

Non lo scrivo perchè lo ritengo indubbiamente sottointeso che il tecnico deve preliminarmente verificare la fattibilità, con le dovute garanzie statiche, dell'opera.

 

Cordialmente

F.D.

In merito alla non obbligatorietà della delibera di approvazione del condominio, se ne è anche parlato al post #4.

Che l'intervento in se e per se rientri nelle circostanze del 1102 mi sembra abbastanza chiaro, al punto che reputo non necessario citarlo.

Ma quello che invece incide sugli aspetti condominiali è il decoro architettonico, pure chiamava in causa al post #4.

 

In merito ai caratteri di sicurezza statica e strutturale, onde consentire dei chiarimenti utili al caso al post #9, chiedevo:

la parete è portante ?

Quesito che al momento non ha ricevuto ancora risposta!

Faccio presente chi il problema posto da maperchi nel post iniziale è il seguente:

Dando per scontato che sia "strutturalmente" sicuro e fattibile, cosa che verificheremo anche con un ingegnere strutturista, al comune per la pratica SCIA hanno richiesto, in allegato, fra le altre cose l'autorizzazione del ns. condominio.

Su svariati forum, articoli ecc, ho letto che non è invece necessaria, ma sarebbe sufficiente darne comunicazione all'amministratore.

Come comportarci?

Quindi si chiede come ci si deve comportare nei confronti della richiesta del Comune: è questo il problema per il quale viene chiesto consiglio

Si Maila67 🤗 ! Apprezzo consigli sulla parte tecnica ma la mia domanda verteva principalmente sul rapporto con il mio condominio. Ripeto il lavoro si farà solo ed esclusivamente se i tecnici abilitati riterranno che sia strutturalmente fattibile e sicuro. Mi procurerò il regolamento di condominio, come primo passo.

Potrà tornare utile al caso la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, 23 giugno 1997, n. 699.

Il contenzioso ha interessato realizzazioni (canna fumaria) diverse da quelle qui trattate, ma la sua pronuncia in termini oggettivi è valida in seno alla legittimità delle richieste da parte dell’amministrazione comunale

 

risulta evidente che la pubblica amministrazione non è competente a “conoscere” i rapporti tra privati e non può imporre al privato la dimostrazione dell’assenza di pretese da parte di terzi.

 

Nella stessa sentenza si richiamano dei passi del Cons. Stato, Sez. V, n. 1341 del 20/12/1993

Quanto al fatto che l’opera possa esser contestata dagli altri condomini, l’assenza di danno altrui è un limite sostanziale che, per la sua natura negativa, è connessa con valutazioni soggettive ed esula, comunque, dalle possibilità di accertamento della pubblica amministrazione, la quale deve limitarsi al titolo formale di disponibilità della porzione immobiliare e rilascia le autorizzazioni sempre con salvezza dei diritti dei terzi (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, n. 1341 del 20 dicembre 1993)

 

E, se è vero che all’amministrazione comunale non può e non deve essere fatto carico di dirimere le controversie civili, come giustamente afferma l’amministrazione appellante, neppure può esser fatto carico al privato di dimostrare preventivamente l’assenza di contestazioni, munendosi, così come richiede il Comune di Milano, di assenso con firma autenticata dell’amministratore e delega con firma autenticata degli altri condomini

detto questo

È fatto sempre salvo, e ancora valido, quanto detto in precedenza a quanto attiene al decoro architettonico ed alle EVENTUALI azioni di chi che sia condòmino che lo ritenesse leso

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