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lullo

Spese per ascensore piano non servito

Salve.

Vi scrivo per conto di un parente il quale ha un problema con il condominio in cui vive.

In pratica questo condominio è dotato di ascensore, fin dalla sua costruzione. Il piano in cui mio zio abita (il primo) non è servito dall'ascensore e non è nemmeno predisposto, essendoci il muro.

Qualche anno fa, il precedente proprietario dichiarò in assemblea di voler aprire le porte dell'ascensore anche sul suo pianerottolo e di voler contribuire da subito alle spese di gestione e manutenzione dell'ascensore. Furono approvate le tabelle millesimali e il "subentrante" ha iniziato a partecipare alle spese di manutenzione etc. Ma, ovviamente, non ha mai proceduto a fare lavori con il risultato che oggi mio zio, acquirente dell'appartamento, si trova a pagare mensilmente delle spese per un'ascensore di cui non ha l'uso.

Il regolamento condominiale, fatto dal costruttore, dice che "le scale, l'ascensore etc. sono di proprietà comune dei soli condomini cui servono".

Secondo voi, sono dovute le spese per l'ascensore? E se fossero dovute, il regolamento condominiale non avrebbe dovuto essere modificato?

Grazie.

Se il precedente proprietario del mio appartamento avesse deciso di pagare da solo le spese condominiali di tutto il fabbricato, secondo te io dovrei pagare le stesse spese per sempre?

 

Se il regolamento condominiale, senza dubbio contrattuale, non dispone che lo debba fare e se il codice civile (art. 1123 cc comma 3) dispone che:

 

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

 

... il tuo parente non è tenuto a pagare. Se dovesse essere richiesto (ma ne dubito) un decreto ingiuntivo, dovrà fare opposizione e la decisione spetterà a un giudice, ma lasciami dire che sarà difficile che venga obbligato a farlo.

Beh, il decreto ingiuntivo è stato già emesso. Ma essendo stata l'ascensore costruita unitamente al fabbricato, ai sensi dell'art. 117 cc tutti ne sono proprietari, compresi i condomini che non sono serviti. Il regolamento non fa alcuna esclusione dei condomini del primo piano. Quindi nel momento in cui dichiaro di voler contribuire, assumo un'obbligazione. O no?

Scusa ... riporto ciò che hai riportato del RdC ...

 

“le scale, l’ascensore ecc. sono di proprietà comune dei soli condòmini cui servono

 

non mi sembra che il tuo parente se ne serva.

 

Un’obbligazione non dovuta ai fini della proprietà della res rimane un’obbligazione in cui l’obbligato è il solo contraente.

 

Ti faccio notare che l’art. 1117 cc è derogabile da una norma contenuta in un RdC di origine contrattuale come pare sia quello da te indicato.

Beh, il decreto ingiuntivo è stato già emesso. Ma essendo stata l'ascensore costruita unitamente al fabbricato, ai sensi dell'art. 117 cc tutti ne sono proprietari, compresi i condomini che non sono serviti. Il regolamento non fa alcuna esclusione dei condomini del primo piano. Quindi nel momento in cui dichiaro di voler contribuire, assumo un'obbligazione. O no?

infatti, visto che è comunque comproprietario dell'impianto ai sensi dell'art. 1117, dovrà pagare tutte le spese di manutenzione.

infatti, visto che è comunque comproprietario dell'impianto ai sensi dell'art. 1117, dovrà pagare tutte le spese di manutenzione.

È indubbio che in mancanza di disposizioni all’interno di un RdC contrattuale un qualsiasi bene comune presente all’origine è in comproprietà a tutti e tutti devono provvedere a conservazione e manutenzione ... ma qui c’è una norma (probabilmente contrattuale) che parla di “proprietà dei soli condòmini che se ne servono”. Personalmente non vedo altra interpretazione possibile.

 

Certo ... se lo prendesse per salire al secondo piano e scendere a piedi al primo .... ma eviterei di complicarci la vita.

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