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benedetta olari

Installazione ascensore ripartizione spese - piano secondo + porzione terzo piano (non servito dall'ascensore)   1) come si suddivide la spesa ?

Installazione di ascensore che arriva solo fino al secondo piano

Spesa € 25.000

 

Tre proprietari:

 

A (mill.358,35): Pianterreno + porzione terzo piano (non servito dall'ascensore)

 

B (mill.309,87) : Piano primo

 

C (mill.331,78) : piano secondo + porzione terzo piano (non servito dall'ascensore)

 

1) Come si suddivide la spesa ?

 

2) Come si suddividerebbe la spesa nel caso che A (contrario, abitando al pianterreno e perciò solo penalizzato dall'ascensore, ed essendo proprietario di porzione del terzo piano non servito), intendesse dissociarsi?

1) Se sono tutti d'accordo e deliberano per l'innovazione escludendo solo il terzo piano, la spesa va suddivisa secondo la tabella di proprietà escludendo i millesimi delle porzioni del terzo piano. E' come se i proprietari delle unità immobiliari del terzo piano non intendessero trarne vantaggio (art. 1121) e quindi non partecipassero alla spesa. La spesa di manutenzione seguirà l'art. 1124 (solo per coloro che partecipano alla spesa) o ancora meglio le tabelle millesimali di ascensore che verranno appositamente create.

 

2) Il condòmino A può invocare l'art 1121 e dissociarsi, lasciando agli altri l'onere della spesa e non partecipando neanche alla manutenzione successiva (con una chiave si può attuare l'utilizzazione separata), salvo che non desideri un domani usufruire dell'innovazione, perchè in tal caso dovrà partecipare per la sua quota parte a quanto hanno dovuto spendere gli altri sia per l'innovazione che per la manutenzione.

Installazione di ascensore che arriva solo fino al secondo piano

Spesa € 25.000

 

Tre proprietari:

 

A (mill.358,35): Pianterreno + porzione terzo piano (non servito dall'ascensore)

 

B (mill.309,87) : Piano primo

 

C (mill.331,78) : piano secondo + porzione terzo piano (non servito dall'ascensore)

 

1) Come si suddivide la spesa ?

 

2) Come si suddividerebbe la spesa nel caso che A (contrario, abitando al pianterreno e perciò solo penalizzato dall'ascensore, ed essendo proprietario di porzione del terzo piano non servito), intendesse dissociarsi?

Fatto salvo altri accordi unanimi o convenzioni, l'installazione ex novo di un ascensore va ripartita per millesimi tra i condomini partecipanti la spesa;

 

In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.

Nell'ipotesi invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino).

(Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975)

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