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duncanfirst

RIPARTIZIONI SPESE Condominiali help help help

Scusate se ho rinnovato il post ma alcuni utenti l'hanno invaso con atri tipi di problematiche e non si capisce più nulla.

speriamo che questa volta ottenga delle risposte attineti a quanto chiedo in quanto l'assemblea è ormai lunedì prossimo.

Io avevo sollevato due tipi di probl,

 

1) antenna TV e citofono che veniva divisa in base ai millesimi e non in base al numero delle utenze come da sentenza della cassazione (mi sfugge il numero e l'anno) e mi è stato risposto telefonicamente dall'amministratore che la sentenza non è una legge e che quindi lui divide così! Io mi trovo una spesa triplicata rispetto a certi altri condomini e non credo sia una cosa giusta...... sul regolamento di condominio non trovo una voce relativa all'antenna quindi presuppongo che lui debba seguire quanto è la regola seguita dai molti cioè la divisione in parti uguali in quanto la distribuzione del segnale è la stessa per tutti o sbaglio?? Da tenere presente che l'antenna e la centralina nuove sono state sostituite senza delibera dell'assemblea quanto c'era solo un canale che non si prendeva quindi non in istato d'urgenza. che tipo di lavoro è?? ORDINARIO STRAORDINARIO??? cosa posso fare a riguardo?

 

2) le spese della pulizia scale luce e quant'altro secondo me vengono divise senza tenere conto dei vari piani del condominio in tutto 4 ma divise solo per i millesimi di proprietà.

a tale proposito ho finalmente messo le mani sul regolamento di condominio che a riguardo della ripartizione spese recita:

le spese di manutenzione, ricostruzione e ripartizione delle scale soffitti, e solai, saranno suddivise secondo quanto indicato negli art 1124 e 1125 cc.

Le spese per eventuali opere di innovazione e manutenzione straordinaria di ogni singolo stabile (abbiamo 2 scale), saranno divise in base alle tabelle millesimali qui allegate bla bla bla.

 

questi articoli sono cambiati con la riforma?? ma le spese di pulizia e quelle di manutenzione sono uguali?? altrimenti in quale spese rientrano quelle di pulizia scale e illuminazione.... che delirio non ci capisco nulla!

queste spese di pulizia vanno ripartite secondo i piani o no????

e l'antenna?

spero di aver dato tuttte le info possibili per una risposta univoca grazie

Il criterio di ripartizione in parti eguali fra i condomini utenti per le spese d’installazione, riparazione e ricostruzione dell’antenna comune è stato ritenuto legittimo dalla Cassazione con la sentenza n.2916 del 28/8/1969 Sez. II.

“E’ legittima l’approvazione, con la maggioranza semplice dell’assemblea, del piano di riparto spesa riparazione antenna TV comune in parti uguali fra i condomini, anziché in proporzione al valore millesimale delle singole proprietà, trattandosi di spesa destinata a servire in parti eguali i condomini”.

La ripartizione adottata dall’amministratore è conforme al criterio legale previsto dall’art. 1123 primo comma.

Pertanto in assenza di una delibera che stabilisca la ripartizione in parti eguali o l’applicazione per più esercizi del suddetto criterio, non puoi che accettare il criterio legale.

Puoi comunque proporre ai condomini di modificare il criterio adottato sino ad oggi.

Indipendentemente dalla definizione della spesa, se con l’intervento di manutenzione e la sostituzione della centralina e dell’antenna anziché consentire la ricezione dei canali televisivi non più ricevibili è stato deciso per ricevere altri canali televisivi, tale spesa doveva essere posta all’approvazione dell’assemblea.

In ogni caso la tua partecipazione alla spesa è in millesimi.

Le spese relative alla pulizia della scala, alla sua illuminazione, la energia per forza motrice ascensore si ripartiscono in funzione dell’altezza.

Le spese relative alla manutenzione e ricostruzione della scala e dell’ascensore si ripartiscono secondo quanto dispone l’art. 1124 del c.c.

Se è presente un regolamento contrattuale, valgono le disposizioni in esso riportate.

Aggiungo sentenza riguardante la pulizia e illuminazione scale;

In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica,"in parte qua", dell'art. 1124 cod.civ., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123, II comma, c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. Deve farsi riferimento, pertanto, per la ripartizione delle spese in questione, in via analogica, alla regola posta dall'articolo 1124, I comma, c.c.. Di tale precetto, peraltro, può applicarsi, con riguardo alle pulizia e illuminazione delle scale, solo la sua seconda parte - che prevede la ripartizione del relativo onere in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo - mentre è inapplicabile la prima (che prevede che metà delle spese sia ripartita in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piani). Cass civ., Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432

Scusate se chiedo un chiarimento, spese di rifacimento di un ponte su strada privata, con proprietari residenti e non, poi ci sono 2 agricoltori che producono frutta e cereali, che passano sul ponte con grossi mezzi carichi e molto pesanti 300/400 quintali, nel rifacimento serve un ulteriore spesa in più per supportare questi mezzi così pesanti, poi ci sono alcuni proprietari di piccoli capannoni per sgomberi propri o deposito camper, un'altro solo con appezzamento di terra 3000 mt., ecco come vanno ripartite le spese fra queste varie tipologie di proprietari? grazie mille  

BOBY 2 dice:

Scusate se chiedo un chiarimento, spese di rifacimento di un ponte su strada privata, con proprietari residenti e non, poi ci sono 2 agricoltori che producono frutta e cereali, che passano sul ponte con grossi mezzi carichi e molto pesanti 300/400 quintali, nel rifacimento serve un ulteriore spesa in più per supportare questi mezzi così pesanti, poi ci sono alcuni proprietari di piccoli capannoni per sgomberi propri o deposito camper, un'altro solo con appezzamento di terra 3000 mt., ecco come vanno ripartite le spese fra queste varie tipologie di proprietari? grazie mille  

In condominio le spese vanno sempre ripartite come disposto dall'art 1123 cc fatto salvo altri accordi unanimi o convenzioni.

Gli agricoltori se non condomini possono transitare avendo una servitù di passaggio, per cui sarà da vedere ai Pubblici Registri Immobiliari (ora Ade) per quali mezzi hanno questo diritto e se possono transitare con mezzi così pesanti.

 

p.s. comunque il problema è diverso da quello iniziale ed era meglio aprire una nuova discussione solo per te.

Modificato da Tullio01
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