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Condominio perde causa

Buon giorno attualmente il condominio ha perso la causa contro un condomino.

Alcuni condomini in assemblea passata, hanno invocato l'art. 1132 c.c.

L'amministratore ha addebitato le spese processuali a tutti i condomini, eccetto coloro che si sono astenuti e invocato l'art. 1132.

Attualmente il Tribunale ha condannato il condominio al risarcimento dei danni, in favore dell'attore .

La mia domanda è coloro che hanno invocato l'art. 1132 c.c. sono esenti oltre le spese processuali, anche nella ripartizione del risarcimento dei danni?

veramente chi si dissocia da una causa di cui il condominio è parte, sono esentati dal pagare le spese alla controparte ma non le spese legali che il condominio deve al proprio legale.

 

l’art. 1132, prevede infatti che "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione."

cio significa che il condomino dissenziente non pagherà nulla alla controparte (cioè non avrà conseguenze dalla lite), ma non che non paga l'avvocato del condominio perchè ha sempre e comunque l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.

 

Quindi esattamente il contrario di quanto avete fatto.

Grazie per la risposta, ma il caso è il seguente:

Un condomino ha fatto causa all'amministratore per un determinato comportamento, ha vinto.

l'amministratore si è difeso e a girato la causa al condominio adducendo che operava per il

condominio. Il tribunale ha dato ragione all'amministratore e ha condannato il condominio a pagare tutte le spese ,e tutti i danni sofferti dal condomino attore.

Il condominio non si è costituito in giudizio .

Chi ha invocato l'art. 1132 c.c. da che spese è esente, e cosa deve pagare?

chi ha invocato il 1132 c.c dovrà pagare le spese dell'avvocato che ha difeso il condominio, se ci sono state. Non pagherà nulla alla controparte, ossia la sentenza non lo riguarda nè nel bene (se per esempio fosse stata vittorisoa) nè nel male.

 

Occhio a che l'invocazione del 1132c.c. sia stata proceduralmente corretta, altrimenti non è valevole

Non ci sono spese di avvocato ,il condominio non si è costituito.

Il dissenziente è esonerato alle spese di avvocato della controparte?

Però dovrà pagare la condanna del giudice al risarcimento dei danni alla parte vittoriosa?

Buon giorno , il condomino dissenziente era presente all'assemblea , e si è astenuto alla votazione invocando l'art.1132 c.c. ed è stato regolarmente trascritto nel verbale.

Oltre a questo ,doveva fare altra procedura, inviare modulo o lettera per raccomandata?

Quale è la procedura corretta?

L'espressione del voto contrario o l' astensione alla delibera che disponga la lite manifestati in assemblea non sono sufficienti; occorre cioè manifestare esplicitamente il dissenso alla lite, o nella stessa assemblea o, sempre parlando del dissenziente o dell' astenuto, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla delibera con atto notificato (anche con racc ar) all'amministratore.

Sulle conseguenze della lite per il dissenziente occorre distinguere. Ammesso che il dissenso sia rituale, il giudice in sentenza - se accoglie la domanda - liquida due diverse voci: 1) il risarcimento del danno (o, se vogliamo, il c.d. capitale) a carico del condominio (per questa voce partecipa anche il dissenziente pro-quota) e le spese processuali derivanti dalla soccombenza (per questa voce invece il dissenziente non partecipa).

Peraltro, non è molto chiaro quando dici che un condominio ha fatto causa all'amministratore che ha poi "girato" la causa al condominio; l'amministratore non è che "gira" le cause al condominio.

E' probabile che il condomino abbia fatto causa al condominio citandolo in persona dell' amministratore, ma è anche possibile che l'amministratore sia stato citato in giudizio in proprio (quindi la causa è nei sui confronti).

Non ci sono spese di avvocato ,il condominio non si è costituito.

Il dissenziente è esonerato alle spese di avvocato della controparte?

Però dovrà pagare la condanna del giudice al risarcimento dei danni alla parte vittoriosa?

No, il dissenso dalla lite serve proprio a questo. Chi si dissocia NON pagherà nulla alla controparte vittoriosa.

Ossia se il giudice ha condannato il Condominio ha pagare 10.000 euro a Tizio e Caio, condomino si era dissociato, Caio non verserà nulla per questa voce nè come spese legali della controparte nè come somma capitale e interessi a Tizio

 

- - - Aggiornato - - -

 

Buon giorno , il condomino dissenziente era presente all'assemblea , e si è astenuto alla votazione invocando l'art.1132 c.c. ed è stato regolarmente trascritto nel verbale.

Oltre a questo ,doveva fare altra procedura, inviare modulo o lettera per raccomandata?

Quale è la procedura corretta?

Il dissenso in assmeblea non vale come "dissociazione dalla lite" ai fini ex art 1132 c.c che espressamente prevede: "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione"

 

ossia chi dissente, esprime parere contrario in assemblea, ma poi entro i 30gg successivi deve notificare all'amministratore espresso dissenso scritto (o lo fa con ufficiale giudiziario o lo fa con raccomandata con avviso di ricevimento). Senza questo, il dissenso non è qualificabile ai sensi dell'art.1132.c.c e pertanto il condomino partecipa alle spese a cui è stato condannato il condomonio

Sulle conseguenze della lite per il dissenziente occorre distinguere. Ammesso che il dissenso sia rituale, il giudice in sentenza - se accoglie la domanda - liquida due diverse voci: 1) il risarcimento del danno (o, se vogliamo, il c.d. capitale) a carico del condominio (per questa voce partecipa anche il dissenziente pro-quota) e le spese processuali derivanti dalla soccombenza (per questa voce invece il dissenziente non partecipa).

E' giusto che il dissenziente si dissocia e quindi sarebbe disposto fin da subito a pagare i danni richiesti per cui non deve pagare le spese processuali e legali alla controparte.

 

Quello che non trovo giusto (vedi post n. 4) è che il condòmino dissenziente debba comunque pagare l'avvocato del condominio, visto che per lui quella causa poteva anche non cominciare affatto dal momento che era disposto a risarcire il danneggiato fin da subito senza andare in Tribunale.

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