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fabio981

Verbale assembleare generico - no indicazione millesimi

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Ciao a tutti,

 

sono alle prese con un altro verbale di un condominio in cui sono -anche qui- condomino.

 

Mi è arrivato tramite posta ed, esaminandolo, ho riscontrato delle anomalie che mi suscitano qualche perplessità.

 

1) Non vengono indicati analiticamente i condomini presenti, bensì solo il loro numero ed i millesimi totali dei partecipanti;

 

2) Un punto dell'OdG non viene approvato all'unanimità dei presenti, bensì con un astenuto ed un dissenziente di cui vengono solo indicati i nominativi e non i millesimi di proprietà;

 

3) Un punto dell'OdG viene così discusso "I condomini danno incarico all'amministratore di...." ma senza indicare nè se a maggioranza nè se ad unanimità.

 

Viziato? Secondo me sì...

Ciao a tutti,

 

sono alle prese con un altro verbale di un condominio in cui sono -anche qui- condomino.

 

Mi è arrivato tramite posta ed, esaminandolo, ho riscontrato delle anomalie che mi suscitano qualche perplessità.

 

1) Non vengono indicati analiticamente i condomini presenti, bensì solo il loro numero ed i millesimi totali dei partecipanti;

 

2) Un punto dell'OdG non viene approvato all'unanimità dei presenti, bensì con un astenuto ed un dissenziente di cui vengono solo indicati i nominativi e non i millesimi di proprietà;

 

3) Un punto dell'OdG viene così discusso "I condomini danno incarico all'amministratore di...." ma senza indicare nè se a maggioranza nè se ad unanimità.

 

Viziato? Secondo me sì...

Viziato, certamente SI;

 

https://www.condominioweb.com/verbale-dassemblea-nessuna-irregolarita-se-non-si-riportano-le-delucidazioni.12165

 

p.s. tra nullità assoluta e annullabilità deciderà il giudice, per cui è bene valutare se conviene o no adire a vie legali iniziando dalla Mediazione con l'assistenza di un legale, meglio entro i 30 giorni canonici previsti dall'art. 1137 cc

Ah caro Tullio (che piacere rileggerti),

 

impara un trucchetto da avvocati: la mediazione puoi anche farla in corso di causa, non per forza prima visto che la domanda non viene dichiarata subito improcedibile.

 

Partire sempre con le vie giudiziarie, POI fare la mediazione e se non la fai te lo ordina il giudice in prima udienza, rinviando a 4 mesi. Solo se non adempi all'ordine la domanda giudiziale schiatta 😉

Ah caro Tullio (che piacere rileggerti),

 

impara un trucchetto da avvocati: la mediazione puoi anche farla in corso di causa, non per forza prima visto che la domanda non viene dichiarata subito improcedibile.

 

Partire sempre con le vie giudiziarie, POI fare la mediazione e se non la fai te lo ordina il giudice in prima udienza, rinviando a 4 mesi. Solo se non adempi all'ordine la domanda giudiziale schiatta 😉

Certo, Tullio: sono avvocato molto più che amministratore e quindi chiedevo conforto a chi, dal punto di vista "gestorio", ne sa più di me 🙂

Certo, Tullio: sono avvocato molto più che amministratore e quindi chiedevo conforto a chi, dal punto di vista "gestorio", ne sa più di me 🙂
Ah caro Tullio (che piacere rileggerti),

 

impara un trucchetto da avvocati: la mediazione puoi anche farla in corso di causa, non per forza prima visto che la domanda non viene dichiarata subito improcedibile.

 

Partire sempre con le vie giudiziarie, POI fare la mediazione e se non la fai te lo ordina il giudice in prima udienza, rinviando a 4 mesi. Solo se non adempi all'ordine la domanda giudiziale schiatta 😉

E' il consiglio che do a chi deve impugnare, far partire la citazione conteporaneamente alla mediazione, in questo modo si ha la certezza del recupero delle spese di mediazione e di giudizio con la soccombenza, anche nel caso della furbata dell'assemblea riparatoria.

Cosi facendo, si pone come base della trattattiva di mediazione (extragiudiziale) il rimborso delle spese di mediazione e di quelle propedeutiche alla citazione, nel caso il convenuto non si vuole accollare l'onere, la trattativa si chiude con il mancato accordo, al convenuto rimane la possibilità di far valere l'assemblea riparatoria facendo sospendere il giudizio, questa è una prova in più della fondatezza del ricorso dell'attore, che sarà risarcito con la soccombenza virtuale.

 

Comunque va ricordato che anche in mancaza della mediazione il giudice può procedere in giudizio, non è obbligato al rilevamento d'ufficio, è una facoltà.

Tutto dipende dall'impostazione della citazione (la sentenza la scrive l'avvocato ...), meglio ancora se prima di procedere ci siano stati tentativi documentati dell'attore nel contestare le delibere viziate, questo giustifica il ricorso con citazione con esito improbabile della mediazione.

 

Nel caso non si proceda con la mediazione, ma si procede direttamente con la mediazione, L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Decorso tale termine, la questione non può essere ulteriormente sollevata.

Quindi l'attore anche se riceve il verbale dell'assemblea riparatoria non è tenuto ad informare il Giudice.

 

--link_rimosso--

Ed infatti è proprio per recuperare gli onorari di causa che io prima notifico la citazione e poi faccio l'istanza di mediazione.

 

Tra l'altro, come già detto sopra, l'improcedibilità è "fittizia" nel senso che, anche se la mediazione non viene esperita ed il Giudice rileva la circostanza, d'ufficio o su eccezione di parte, ordina di esperire la conciliazione entro 15 gg. fissando una successiva udienza a 3 (in alcuni casi 4) mesi.

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