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dedalo71

Usufruttuario e nudo proprietario: chi ha diritto di voto per la revoca/nomina amministratore?

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Salve,

 

per deliberare sulla revoca e nomina di un amministratore, chi ha diritto di voto tra l'usufruttuario e il nudo proprietario?

Il caso è questo: l'usufruttuario e il nudo proprietario (rispettivamente genitore e figlia) abitano nello stesso appartamento dove hanno la residenza e hanno ricevuto la convocazione.

Ma chi di loro può votare?

Io penso che sia l'usufruttuario. Ma se quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare all'assemblea, può delegare il nudo proprietario?

E se l'usufruttuario fosse anche comproprietario dello stesso immobile?

 

Il caso è quello di un condominio in cui i condòmini si sono costituiti in assemblea straordinaria autoconvocata.

So che l'art. 67 disp. att. c.c. detta delle regole precise sui compiti dell'usufruttuario e del nudo proprietario, ma a proposito del primo si parla del suo coinvolgimenti in questioni che attengono alla "ordinaria amministrazione". La revoca e nomina di un amministratore, però, non è cosa di tutti i giorni: si può definire "ordinaria amministrazione"?

 

Grazie

Salve,

 

per deliberare sulla revoca e nomina di un amministratore, chi ha diritto di voto tra l'usufruttuario e il nudo proprietario?

... Per fare un esempio: la nomina, conferma o revoca dell’amministratore è atto di competenza dell’usufruttuario

Fonte https://www.condominioweb.com/diritto-di-proprieta-e-diritto-di-usufrutto-ripartizione-spese.249#ixzz54iD9YHAq

p.s. mi sembra logico che in assenza dell'usufruttuario la competenza passi al nudo proprietario anche senza nessuna delega

...

 

[/i]p.s. mi sembra logico che in assenza dell'usufruttuario la competenza passi al nudo proprietario anche senza nessuna delega

Quindi il nudo proprietario può votare nel caso in questione in rappresentanza dell'usufruttuario, anche senza avere la delega di quest'ultimo?

Pensavo che, però, sarebbe meglio fargliela rilasciare per evitare eventuali contestazioni.

...E se l'usufruttuario fosse anche comproprietario dello stesso immobile?

Se l'usufruttuario è anche comproprietario vuol dire che il suo usufrutto riguarda solo la quota che non è di sua proprietà ma resta pur sempre un comunista dell'immobile e quindi un condòmino.

In tal caso, essendo l'usufruttuario anche condòmino/proprietario, ha pieno titolo per votare qualsiasi argomento all'ordine del giorno, sia di amministrazione ordinaria che di straordinaria.

 

p.s. mi sembra logico che in assenza dell'usufruttuario la competenza passi al nudo proprietario anche senza nessuna delega
In assenza di delega, a me non pare tanto logico che l'usufruttuario esprima un voto per una spesa che spetta al nudo proprietario e viceversa.

Immagina se usufruttuario e nudo proprietario sono estranei.

Troppo facile dare un voto favorevole sapendo che la spesa dovrà essere pagata dall'altro.

 

A mio avviso, ha diritto di voto solo chi partecipa alla spesa ed a me pare chiaro l'art. 67 che fa distinzione di chi e per cosa ha diritto di voto il proprietari e l'usufruttario, mentre al primo capoverso specifica che chi ha diritto di voto può intervenire anche a mezzo rappresentante (delegato).

Se l'usufruttuario è anche comproprietario vuol dire che il suo usufrutto riguarda solo la quota che non è di sua proprietà ma resta pur sempre un comunista dell'immobile e quindi un condòmino.

In tal caso, essendo l'usufruttuario anche condòmino/proprietario, ha pieno titolo per votare qualsiasi argomento all'ordine del giorno, sia di amministrazione ordinaria che di straordinaria.

 

In assenza di delega, a me non pare tanto logico che l'usufruttuario esprima un voto per una spesa che spetta al nudo proprietario e viceversa.

Immagina se usufruttuario e nudo proprietario sono estranei.

Troppo facile dare un voto favorevole sapendo che la spesa dovrà essere pagata dall'altro.

 

A mio avviso, ha diritto di voto solo chi partecipa alla spesa ed a me pare chiaro l'art. 67 che fa distinzione di chi e per cosa ha diritto di voto il proprietari e l'usufruttario, mentre al primo capoverso specifica che chi ha diritto di voto può intervenire anche a mezzo rappresentante (delegato).

L'art. 67 dacc all'ultimo comma dice;

 

- Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

Per cui essendo in solido possono pagare la quota dell'amministratore sia uno che l'altro, anche se la spesa essendo di ordinaria amministrazione spetterebbe all'usufruttuario, per cui se è presente l'usufruttuario vota lui per diritto, ma se non è presente ed è presente il nudo proprietario essendo in solido, può votare lui, questo il mio pensiero logico

Salve,

a ) per deliberare sulla revoca e nomina di un amministratore, chi ha diritto di voto tra l'usufruttuario e il nudo proprietario?

b) Il caso è questo: l'usufruttuario e il nudo proprietario (rispettivamente genitore e figlia) abitano nello stesso appartamento dove hanno la residenza e hanno ricevuto la convocazione.

Ma chi di loro può votare? Io penso che sia l'usufruttuario. Ma se quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare all'assemblea, può delegare il nudo proprietario?

 

c) E se l'usufruttuario fosse anche comproprietario dello stesso immobile?

d) Il caso è quello di un condominio in cui i condòmini si sono costituiti in assemblea straordinaria autoconvocata.

e) So che l'art. 67 disp. att. c.c. detta delle regole precise sui compiti dell'usufruttuario e del nudo proprietario, ma a proposito del primo si parla del suo coinvolgimenti in questioni che attengono alla "ordinaria amministrazione". La revoca e nomina di un amministratore, però, non è cosa di tutti i giorni: si può definire "ordinaria amministrazione"?

Grazie

ciao

 

a) l'art. 1004 è chiaro e precisa quanto compete all'usufruttuario. Idem per il nudo proprietario nell'art. 1105. Quindi l'amministrazione la decide solamente l'usufruttuario

 

b) ognuno vota il base al proprio diritto ( sempre art, 1004 e 1005) ed in caso ciascuno dei due può rilasciare delega all'altro.

 

c) non cambia nulla, in sostanza, per quanto previsto all'art. 1004, si devono mettere d'accordo tra loro, comunque se è presente solo uno questi decide.

 

d) dipende dalla materia in discussione.

e) chi ha i poteri di nomina ha anche i poteri di revocare chi ha nominato.

Non sono d'accordo che in assenza dell'usufruttuario, sprovvisto di delega il nudo proprietario possa deliberare anche per le spese a carico dell'usufruttuario.

L'art. 67 dacc all'ultimo comma dice;

 

- Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

Per cui essendo in solido possono pagare la quota dell'amministratore sia uno che l'altro, anche se la spesa essendo di ordinaria amministrazione spetterebbe all'usufruttuario, per cui se è presente l'usufruttuario vota lui per diritto, ma se non è presente ed è presente il nudo proprietario essendo in solido, può votare lui, questo il mio pensiero logico

Un conto è rispondere in solido di una spesa dove se non paga quello a cui gli spetta pagare paga l'altro ma ha diritto di rivalsa.

Cosa ben diversa è approvare una spesa o qualsiasi cosa al posto di un altro.

 

Ad esempio, se con il voto del nudo proprietario che vota senza delega al posto dell'usufruttario si raggiungono i millesimi per approvare la nomina di un amministratore, come farà l'usufruttuario ad impugnare la delibera che è regolare per il numero dei millesimi ma non sarebbe stata tale senza i millesimi rappresentati senza delega, se avesse votato contrario?

Un conto è rispondere in solido di una spesa dove se non paga quello a cui gli spetta pagare paga l'altro ma ha diritto di rivalsa.

Cosa ben diversa è approvare una spesa o qualsiasi cosa al posto di un altro.

 

Ad esempio, se con il voto del nudo proprietario che vota senza delega al posto dell'usufruttario si raggiungono i millesimi per approvare la nomina di un amministratore, come farà l'usufruttuario ad impugnare la delibera che è regolare per il numero dei millesimi ma non sarebbe stata tale senza i millesimi rappresentati senza delega, se avesse votato contrario?

Fate Vobis, io ho espresso il mio pensiero.
Un conto è rispondere in solido di una spesa dove se non paga quello a cui gli spetta pagare paga l'altro ma ha diritto di rivalsa.

Cosa ben diversa è approvare una spesa o qualsiasi cosa al posto di un altro.

Ad esempio, se con il voto del nudo proprietario che vota senza delega al posto dell'usufruttario si raggiungono i millesimi per approvare la nomina di un amministratore, come farà l'usufruttuario ad impugnare la delibera che è regolare per il numero dei millesimi ma non sarebbe stata tale senza i millesimi rappresentati senza delega, se avesse votato contrario?

Ciao

 

condivido esattamente la tua risposta che non lascia dubbi interpretativi.

 

chi paga tra l'usufruttuario e il nudo proprietario è un problema successivo tra loro.

 

L'art. 1005 ben precisa quali sono le spese a carico del nudo proprietario.

 

A voler far le pulci quale nuovo azzeccagarbugli, solo se sono state deliberate spese a carico del nudo proprietario potrebbe esserci qualche appiglio, ma proprio arrampicandosi sugli specchi, per attribuire qualche quota di amministrazione, ma questo appiglio è annullato se nella offerta dell'amministratore è previsto una quid all'amministratore per tale attività straordinaria.

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