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Trasformazione dei sottotetti di proprietà esclusiva in lastrico o terrazzo

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Ho acquistato un immobile che si trova all'ultimo piano. Nel rogito è espressamente richiamato il sub catastale che fa riferimento sia all'immobile al terzo e ultimo piano, sia al terrazzo scoperto e ai locali di sgombero posti al quarto piano. Le planimetrie sono state allegate all'atto di vendita. Questo mio acquisto era mirato ad ottenere la proprietà esclusiva del terrazzo e tetti posti sopra il mio immobile. Ora il condominio contesta la mia proprietà esclusiva, in particolare modo quella dei tetti. Il condominio ritiene che io non posso rimuovere o sostituire le tegole perchè sono proprietà comuni. Che sia ben chiaro, io non intendo chiedere alcun contributo economico, voglio farlo a mio carico. E' corretta l'interpretazione del condominio? e se si, io sarò condannato ad avere per sempre i sottotetti e non potrò mai privarmene a favore di un terrazzo scoperto o di un lastrico?

Articolo 1117 Parti comuni dell'edificio

“1. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Chi ti ha venduto l'immobile? Il costruttore? se è così nell'atto di acquisto deve essere specificato che il tetto non è condominiale ma di tua proprietà. Se invece hai acquistato da un condomino egli può averti venduto solo ciò che era di sua proprietà e quindi il tetto solo nel caso lo fosse stato; se non lo era il tetto rimane comune e tu potresti acquistarlo solo dai condomini che devono vendertelo acconsentendo all'unanimità. Ora se il tetto è comune e da quello che ho capito vuoi eliminarne una parte , ti serve l'autorizzazione deliberata in modo unanime da tutti i condomini riuniti in assemblea.

Articolo 1117 Parti comuni dell'edificio

“1. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Chi ti ha venduto l'immobile? Il costruttore? se è così nell'atto di acquisto deve essere specificato che il tetto non è condominiale ma di tua proprietà. Se invece hai acquistato da un condomino egli può averti venduto solo ciò che era di sua proprietà e quindi il tetto solo nel caso lo fosse stato; se non lo era il tetto rimane comune e tu potresti acquistarlo solo dai condomini che devono vendertelo acconsentendo all'unanimità. Ora se il tetto è comune e da quello che ho capito vuoi eliminarne una parte , ti serve l'autorizzazione deliberata in modo unanime da tutti i condomini riuniti in assemblea.

 

Il venditore era il il proprietario dell'intero stabile, era tutto suo.

Ho acquistato un immobile che si trova all'ultimo piano. Nel rogito è espressamente richiamato il sub catastale che fa riferimento sia all'immobile al terzo e ultimo piano, sia al terrazzo scoperto e ai locali di sgombero posti al quarto piano. Le planimetrie sono state allegate all'atto di vendita. Questo mio acquisto era mirato ad ottenere la proprietà esclusiva del terrazzo e tetti posti sopra il mio immobile. Ora il condominio contesta la mia proprietà esclusiva, in particolare modo quella dei tetti. Il condominio ritiene che io non posso rimuovere o sostituire le tegole perchè sono proprietà comuni. Che sia ben chiaro, io non intendo chiedere alcun contributo economico, voglio farlo a mio carico. E' corretta l'interpretazione del condominio? e se si, io sarò condannato ad avere per sempre i sottotetti e non potrò mai privarmene a favore di un terrazzo scoperto o di un lastrico?
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Il venditore era il il proprietario dell'intero stabile, era tutto suo.

Quindi se nel rogito non è specificato che il tetto è tuo è condominiale

 

Ecco cosa stabilisce una recente sentenza della Cassazione del 2016

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Grazie per la risposta. Questa sentenza però fa riferimento alla trasformazione del tetto da parte del proprietario dell'ultimo piano e non del proprietario del sottotetto, il quale non aveva acquisito con titolo alla proprietà esclusiva dello stesso. Mi informerò ancor di più in merito e vi posterò tutti gli eventuali sviluppi. Grazie e .. a presto !

Il tetto e il sottotetto non sono la stessa cosa: puoi essere proprietario del sottotetto ma non del tetto, anzi quasi sempre nei condomini è così

Oltre a quanto detto da Maila67 aggiungo che, con la riforma del Codice Civile del 18 giugno 2013, l'art. 1117 cc definisce il sottotetto destinato per le caratteristiche strutturali e funzionali come parte comune, fatto salvo titolo contrario (rogito e/o RdC Contrattuale)

Grazie per le consulenze. Da quello che ho capito io non ho la facoltà di abbattere i miei sottotetti. Sarà anche così ma lo trovo un po' ingiusto.

Grazie per le consulenze. Da quello che ho capito io non ho la facoltà di abbattere i miei sottotetti. Sarà anche così ma lo trovo un po' ingiusto.
Se il sottotetto è tuo puoi, forse non avevi letto il link che avevo allegato al post #4;

 

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Se il sottotetto è tuo puoi, forse non avevi letto il link che avevo allegato al post #4;

 

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Ho riletto con attenzione il link suggerito, ma esso riguarda la trasformazione parziale del sottotetto, io vorrei abbatterlo per il 75% . Il condominio si rifiuta di autorizzarmi ( anche se non ho ancora compreso se è necessaria o meno la loro autorizzazione

La sentenza che ho postato io dice il contrario e cioè che illegittima la modificazione del tetto condominiale attuata dal singolo condomino; al momento del rogito hai fatto confusione tra tetto e sottotetto: quest'ultimo lo puoi modificare a tuo piacimento ma il tetto no. Questo il mio parere. Trova una soluzione alternativa al godimento de tuo sottotetto senza rovinarti la vita

La sentenza che ho postato io dice il contrario e cioè che illegittima la modificazione del tetto condominiale attuata dal singolo condomino; al momento del rogito hai fatto confusione tra tetto e sottotetto: quest'ultimo lo puoi modificare a tuo piacimento ma il tetto no. Questo il mio parere. Trova una soluzione alternativa al godimento de tuo sottotetto senza rovinarti la vita

Le sentenza fanno riferimento sempre a casi specifici. Una sentenza vale sempre e soltanto per quel caso, se ne può solo prendere il principio. Ne farò tesoro e cercherò di trovare un accordo con il condominio perché trovo fastidiosissimo intraprendere le vie legali. Nel caso contrario saranno anni e anni di tribunali......Unico vantaggio: non pago l'avvocato ahahah ahahah

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