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giu45

Lastrico solare zero millesimi

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Buongiorno, ennesimo problema lastrico solare.

Dopo quasi 40 di proprietà di un piccolo alloggio ho scoperto, causa un problema sorto in merito all’utilizzo di una porzione di lastrico liberamente praticabile dai condomini,  che il costruttore si era tenuto la proprietà del lastrico solare su cui aveva costruito un locale adibito ad ufficio. La tabella dei millesimi non riportava millesimi assegnati al lastrico solare, conteggiava i millesimi inerenti l’ufficio. Anni dopo l’ufficio è stato trasformato in abitazione e venduto con una frazione del lastrico solare.    Nel mio e negli altri atti di vendita cui ho avuto accesso e datati prima della trasformazione dell’ufficio in abitazione civile e quindi di alienazione di parte del lastrico, è indicato:

Precisazioni giuridiche ed immobiliari:

è escluso da qualsiasi diritto di proprietà anche pro-quota :

1…………………

2 ……………….

3 sul terrazzo di copertura del fabbricato.

La parte venditrice si riserva il diritto di sopraelevare il fabbricato, senz’uopo di autorizzazioni e senza dover corrispondere indennità a chicchessia ivi compresa quella di cui all’articolo 1127 c.c.

 Il terrazzo di copertura attualmente esistente e quello risultante da eventuale sopraelevazione, sono liberamente praticabili da parte dei condomini. ( sempre in atto ma aggiunta a mano alla stesura dattilografata) attualmente fa eccezione la porzione verso ovest , chiusa da ringhiera.

Io e altri condomini abbiamo sempre ritenuto condominiale il lastrico solare perché nella tabella millesimale non risultavano indicazioni particolari , perché tutte le spese inerenti a manutenzione ordinaria e straordinaria erano state suddivise secondo millesimi di tabella, perché avevo interpretato forse male le precisazioni giuridiche.  Solo ora ho scoperto che se in tabella millesimale non compare una proprietà questa è esente da spese.

Vengo alle domande.

1- Il costruttore dopo trasformazione del locale sul lastrico da ufficio ad abitazione con la successiva vendita ha trasmesso anche i millesimi zero per la porzione di lastrico venduta?  La tabella millesimale non è stata rivista.

2-I millesimi zero sollevano il proprietario anche dal contribuire a spese correnti come amministrazione , assicurazione condominio, ascensore, pulizia scale, luce scale…. ossia quelle spese a servizio continuo della proprietà?

Le vostre indicazioni ci aiuteranno a risolvere il problema che ci ha portato alla scoperta di tale realtà.

Ringrazio anticipatamente. Un saluto

giu45 dice:

Buongiorno, ennesimo problema lastrico solare.

Dopo quasi 40 di proprietà di un piccolo alloggio ho scoperto, causa un problema sorto in merito all’utilizzo di una porzione di lastrico liberamente praticabile dai condomini,  che il costruttore si era tenuto la proprietà del lastrico solare su cui aveva costruito un locale adibito ad ufficio. La tabella dei millesimi non riportava millesimi assegnati al lastrico solare, conteggiava i millesimi inerenti l’ufficio. Anni dopo l’ufficio è stato trasformato in abitazione e venduto con una frazione del lastrico solare.    Nel mio e negli altri atti di vendita cui ho avuto accesso e datati prima della trasformazione dell’ufficio in abitazione civile e quindi di alienazione di parte del lastrico, è indicato:

Precisazioni giuridiche ed immobiliari:

è escluso da qualsiasi diritto di proprietà anche pro-quota :

1…………………

2 ……………….

3 sul terrazzo di copertura del fabbricato.

La parte venditrice si riserva il diritto di sopraelevare il fabbricato, senz’uopo di autorizzazioni e senza dover corrispondere indennità a chicchessia ivi compresa quella di cui all’articolo 1127 c.c.

 Il terrazzo di copertura attualmente esistente e quello risultante da eventuale sopraelevazione, sono liberamente praticabili da parte dei condomini. ( sempre in atto ma aggiunta a mano alla stesura dattilografata) attualmente fa eccezione la porzione verso ovest , chiusa da ringhiera.

Io e altri condomini abbiamo sempre ritenuto condominiale il lastrico solare perché nella tabella millesimale non risultavano indicazioni particolari , perché tutte le spese inerenti a manutenzione ordinaria e straordinaria erano state suddivise secondo millesimi di tabella, perché avevo interpretato forse male le precisazioni giuridiche.  Solo ora ho scoperto che se in tabella millesimale non compare una proprietà questa è esente da spese.

Vengo alle domande.

1- Il costruttore dopo trasformazione del locale sul lastrico da ufficio ad abitazione con la successiva vendita ha trasmesso anche i millesimi zero per la porzione di lastrico venduta?  La tabella millesimale non è stata rivista.

2-I millesimi zero sollevano il proprietario anche dal contribuire a spese correnti come amministrazione , assicurazione condominio, ascensore, pulizia scale, luce scale…. ossia quelle spese a servizio continuo della proprietà?

Le vostre indicazioni ci aiuteranno a risolvere il problema che ci ha portato alla scoperta di tale realtà.

Ringrazio anticipatamente. Un saluto

Allora, cerco di ricostruire.

Negli anni '60 o giu di lì, era usuale che il costruttore si riservasse la proprietà del lastrico per poter sopraelevare senza dover corrispondere l'indennità di sopraelevazione ma ciò non significava che se vi costruisse, qualsiasi costruzione sarebbe stata esentata dalle spese.

Già al momento della costruzione dell'ufficio, successivamente alla redazione delle tabelle millesimali, dovevano essere modificate le tabelle millesimali.

A magior ragione, oggi che esiste un appartamento, essendoci una unità immobiliare in più rispetto alle vostre tabelle, le stesse devono essere modificate.

Ai fini del computo delle nuove tabelle, oltre a calcolare il valore dell'appartamento sul lastrico, si dovrà calcolare anche eventuale lastrico ad uso esclusivo dell'appartamento mentre il restante lastrico ad uso di tutti, potete ormai considerarlo condominiale.

Per la modifica delle tabelle di proprietà è sufficiente la maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c. e cioè, la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi

 

Art. 69 d.a.c.c.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione...

 

giu45 dice:

La tabella dei millesimi non riportava millesimi assegnati al lastrico solare, conteggiava i millesimi inerenti l’ufficio.

Sembrerebbe che i millesimi della costruzione sul lastrico siano stati già calcolati a suo tempo. 

giu45 dice:

1- Il costruttore dopo trasformazione del locale sul lastrico da ufficio ad abitazione con la successiva vendita ha trasmesso anche i millesimi zero per la porzione di lastrico venduta?  La tabella millesimale non è stata rivista.

La trasformazione da ufficio ad abitazione, a mio parere, non giustifica una uteriore revisione delle tabelle. 

 

 

giu45 dice:

2-I millesimi zero sollevano il proprietario anche dal contribuire a spese correnti come amministrazione , assicurazione condominio, ascensore, pulizia scale, luce scale…. ossia quelle spese a servizio continuo della proprietà?

Sì, ma era  del tutto normale che ai lastrici, per la parte ad uso comune, non si desse alcuna caratura. 

 

 

  • Mi piace 1
MADDY60 dice:

Sembrerebbe che i millesimi della costruzione sul lastrico siano stati già calcolati a suo tempo. 

Hai ragione, mi era sfuggito quel particolare.

L'ufficio era già stato millesimato e partecipava alle spese con i propri millesimi, comprensivi, presumo, della "porzione verso ovest , chiusa da ringhiera" che il costruttore si era tenuto insieme all'ufficio, escludendo i condòmini dall'uso fin dall'origine.

 

Se è così (e credo proprio che sia così), "ritratto" quanto ho scritto ed è mia opinione che la sola modifica della destinazione d'uso da ufficio ad appartamento non dia luogo a rettifica delle tabelle millesimali ed il nuovo appartamento deve contribuire alle spese con i millesimi già attribuiti all'ufficio.

Ringrazio per le sollecite risposte. Mi serve una precisazione. L'ufficio aveva dei millesimi , stessi millesimi mantenuti alla nuova proprietà benche sia stato contestualmente trasferita dal costruttore oltre all' ex ufficio anche circa metà del lastrico solare che era a millesimi zero . Pertanto ripropongo: Un costruttore proprietario a millesimi zero del lastrico solare può trasferire al nuovo acquirente parte della sua proprietà a millesimi zero  garantendo alla nuova proprietà ancora millesimi zero per la parte di lastrico ceduta? Da rilevare  che la nuova proprietà continua ad avere assegnati gli stessi millesimi dell'ex ufficio benche  all'ex ufficio sono stati aggiunti circa 200 mq di lastrico solare.

Grazie

giu45 dice:

Da rilevare  che la nuova proprietà continua ad avere assegnati gli stessi millesimi dell'ex ufficio benche  all'ex ufficio sono stati aggiunti circa 200 mq di lastrico solare.

LA MIA OPINIONE:

 

Nel tuo primo post racconti che nel rogito è scritto:

 

"Il terrazzo di copertura attualmente esistente e quello risultante da eventuale sopraelevazione, sono liberamente praticabili da parte dei condomini."

 

I 200 mq di lastrico venduti sono gli stessi che erano già recintati dalla ringhiera in origine oppure siete stati privati di un lastrico che fino ad ora era stato "liberamente praticabile"?

Il lastrico già racchiuso dalla ringhiera nella zona verso ovest deve ritenersi già millesimato insieme all'ufficio appartamento.

Se all'ufficio è stato annesso ulteriore lastrico ad uso esclusivo, andrebbe calcolata l'incidenza per vedere se l'incremento di superficie ha alterato il valore millesimale dell'ufficio di almeno più di 1/5 del vecchio valore.

Grazie Leonardo53. Io non ho acquistato direttamente dal costruttore ma da un  primo acquirente. Al tempo del mio acquisto la ringhiera era gia esistente. Il lastrico racchiuso era di proprietà del costruttore che possedeva tutto il lastrico a millesimi zero. Perciò la parte racchiusa non era strettamente legata all'ex ufficio. La vendita ha interessato l'ex ufficio, che aveva millesimi e parte del lastrico che non aveva millesimi. Se vogliamo , la parte trasferita di lastrico era millesimata a millesimi zero. Attualmente sto cercando di ricuperare tutta la documentazione ancora non in mio possesso per dettagliare meglio i tempi e modalità (anche se non sarà facile). 

Però per raggiungere un accordo e una composizione possibilmente amichevole con la controparte mi  preme conoscere la risposta ad una domanda di carattere più  generale:

la proprietà trasferita con vendita  ( parziale o totale) di un lastrico solare  che non ha millesimi assegnati deve  essere  ancora considerata a millesimi zero? 

Ringrazio e saluto con cordialità

giu45 dice:

la proprietà trasferita con vendita  ( parziale o totale) di un lastrico solare  che non ha millesimi assegnati deve  essere  ancora considerata a millesimi zero? 

Serve trovare l'elaborato delle tabelle millesimali o farle ricostruire ad un tecnico perchè potrebbe intendersi che a ZERO millesimi effettivi sia stato calcolato il lastrico in uso ai condòmini mentre la parte già recintata oltre la ringhiera è già inclusa nell'ufficio e già calcolata con il coefficiente correttivo/diminuitivo che per i lastrici solari è di circa 0,15/0,20. (poca cosa rispetto ad una camera che ha coefficiente 1)

giu45 dice:

Dopo quasi 40 di proprietà di un piccolo alloggio ho scoperto, causa un problema sorto in merito all’utilizzo di una porzione di lastrico liberamente praticabile dai condomini,  che il costruttore si era tenuto la proprietà del lastrico solare su cui aveva costruito un locale adibito ad ufficio.

Ad essere più precisi si dovrebbe parlare di terrazza a livello con coeff. di destinazione 0.22,  la cui incidenza, ai fini del calcolo delle superfici utili è stata, probabilmente, e a onor di logica, già inserita nelle formule utilizzate per la redazione della tabella originale.

Che il locale sia adibito ad ufficio o ad abitazione non incide ai fine di cui si discute.  Il coeff. applicato sarà sempre 1 "residenziale".

giu45 dice:

 La tabella millesimale non è stata rivista.

E non andrà revisionata per i motivi esposti da chi mi ha preceduto e con i quali concordo.

  • Grazie 1
giu45 dice:

Grazie Leonardo53. Io non ho acquistato direttamente dal costruttore ma da un  primo acquirente. Al tempo del mio acquisto la ringhiera era gia esistente. Il lastrico racchiuso era di proprietà del costruttore che possedeva tutto il lastrico a millesimi zero. Perciò la parte racchiusa non era strettamente legata all'ex ufficio. La vendita ha interessato l'ex ufficio, che aveva millesimi e parte del lastrico che non aveva millesimi. Se vogliamo , la parte trasferita di lastrico era millesimata a millesimi zero. Attualmente sto cercando di ricuperare tutta la documentazione ancora non in mio possesso per dettagliare meglio i tempi e modalità (anche se non sarà facile). 

Però per raggiungere un accordo e una composizione possibilmente amichevole con la controparte mi  preme conoscere la risposta ad una domanda di carattere più  generale:

la proprietà trasferita con vendita  ( parziale o totale) di un lastrico solare  che non ha millesimi assegnati deve  essere  ancora considerata a millesimi zero? 

Ringrazio e saluto con cordialità

In tutti gli atti di vendita il costruttore si è riservata la proprietà esclusiva del lastrico solare e dell’unità immobiliare adibita ad ufficio.

L’uso del lastrico solare è stato assegnato a tutti i condomini con l’esclusione della porzione recintata di lastrico chiusa da ringhiera annessa all’unità immobiliare destinata ad ufficio.

Sin dalla originaria bascita del condominio, il tecnico che ha elaborato la tabella generale di proprietà e quelle derivate, avrebbe dovuto considerare il lastrico solare come ulteriore bene condominiale costruito, cui assegnare un valore millesimale in rapporto al valore totale dell’edificio e il condominio considerare il proprietario del lastrico un condomino.

Inoltre, dall’esame della relazione di calcolo assegnata si potrebbe stabilire se il tecnico abbia considerato nel calcolo dei millesimi assegnati alla costruzione-ufficio la porzione di lastrico annessa.

Rispondo alle tua domanda

Un costruttore proprietario a millesimi zero del lastrico solare può trasferire al nuovo acquirente parte della sua proprietà a millesimi zero garantendo alla nuova proprietà ancora millesimi zero per la parte di lastrico ceduta?

 

Nel caso in esame il costruttore aveva il diritto, in qualità di proprietario dell’intero lastrico solare, di trasferire la piena proprietà di una porzione del lastrico (ritengo che la porzione di lastrico di 200 mq sia quella recintata e annessa all’ufficio nella vendita) cui forse per errore è stato assegnato un valore millesimale nullo.

 

Concludo :

Dopo la vendita della costruzione ad ufficio e della porzione di lastrico annessa, il valore della porzione di lastrico, in proprietà al costruttore e in uso a tutti i condomini, oggi priva di millesimi dovrebbe essere oggetto di stima e il costruttore dovrebbe, in qualità di condomino partecipare alle spese condominiali di sua competenza;

se dalla verifica degli elaborati del tecnico risulta l’omissione nel calcolo dei millesimi attribuiti all’ufficio della porzione di lastrico in sua proprietà ed uso esclusivo, anche i millesimi dell’ufficio dovranno essere modificati;

in base ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell’art. 69 delle d.a.c.c è possibile la rettifica delle tabelle in uso.

 

  • Mi piace 1

Ringrazio tutti per la generosa collaborazione. Aggiornerò il 3d non appena entrero' in possesso di elaborati che ancora mi mancano, tenendo conto dei suggerimenti ricevuti. Un cordiale saluto

giu45 dice:

Ringrazio tutti per la generosa collaborazione. Aggiornerò il 3d non appena entrero' in possesso di elaborati che ancora mi mancano, tenendo conto dei suggerimenti ricevuti. Un cordiale saluto

Ricambio il cordiale saluto.

Signori, vi rimetto in pista.

Pensavo di incontrare maggiori difficoltà e invece questa sera ho avuto la tabella millesimale preparata dal costruttore e allegata al regolamento circa 50 anni fa. Dirmi sorpreso è poco. L'ex ufficio ( ora abitazione) è ancora conteggiato  come magazzino, destinazione primaria del locale (pertanto il lastrico solare recintato non era stato sicuramente conteggiato come pertinenza di un magazzino). Mai fatta revisione dei millesimi nonostante la variazione di destinazione.  Accertata l'anomalia alla presenza dell'amministratore durante un  incontro informale di chiarimento su documentazione spese, abbiamo espresso la volonta di richiedere la revisione della tabella. 

Ora però, nonostante quanto emerso, penso che le spese saranno ancora suddivise secondo la vecchia ma corrente tabella sino alla revisione ufficiale della stessa.

Domande:

1- bisogna attendere una nuova assemblea per richiedere il conteggio oppure vista l'accertata anomalia si può procedere diversamente?

2- il nuovo conteggio può assegnare millesimi al lastrico rimasto di proprietà del costruttore a millesimi zero?

3-sotto che forma posso chiedere che le spese che mi verranno addebitate da oggi sino alla revisione tabella dovranno essere considerate anticipo sul reale conteggio che scaturirà con la nuova tabella? Alla luce di quanto emerso non mi va di continuare a pagare su conteggio di millesimi palesemente errati.

Grazie.

 

giu45 dice:

1- bisogna attendere una nuova assemblea per richiedere il conteggio oppure vista l'accertata anomalia si può procedere diversamente?

Si può richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno "incarico a tecnico per rettifica tabelle a causa di errore" oppure "approvazione modifica tabella a causa si errore" se si è già in possesso di una tabella alternativa da proporre all'assemblea.

La convocazione può essere richiesta all'amministratore con il disposto dell'art. 66 di attuazione del codice civile  e cioè serve la richiesta di assemblea firmata da almeno 2 condòmini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell'edificio (166,67 degli attuali millesimi).

 

giu45 dice:

2- il nuovo conteggio può assegnare millesimi al lastrico rimasto di proprietà del costruttore a millesimi zero?

Certo, con il nuovo conteggio si approveranno nuove tabelle.

 

giu45 dice:

3-sotto che forma posso chiedere che le spese che mi verranno addebitate da oggi sino alla revisione tabella dovranno essere considerate anticipo sul reale conteggio che scaturirà con la nuova tabella? Alla luce di quanto emerso non mi va di continuare a pagare su conteggio di millesimi palesemente errati.

Le tabelle non sono retroattive per cui tutti i consuntivi degli anni precedenti approvati ormai sono cristallizati.

Per quanto riguarda l'esercizio corrente (ammettiamo 01/01/2018 - 31/12/2018) al momento state versando delle quote a preventivo ma il conguaglio consuntivo avverrà alla data del 31/12/2018 (o altra data se l'esercizio annuale chiude in altra data).

Se le tabelle saranno approvate prima della chiusura di esercizio annuale, il rendiconto di esercizio sarà ripartito con le nuove tabelle se già approvate.

 

In altre parole, se l'esercizio chiude il 31/12/2018 e voi approvate le nuove tabelle entro il 30/12/2018, il consuntivo ed i conguagli saranno ripartiti con le nuove tabelle.

 

Art. 66 d.a.c.c.

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

 

Leonardo53 non so proprio come ringraziarti per la tua piena disponibilità. Vedrò di concordare i tempi con i condomini che mi sono alleati. Ci vorrà, questa volta, veramente un pò di tempo. Un saluto

Buongiorno,

presa la decisione di chiedere la revisione tabella millesimale e consapevole che l'approvazione di nuova tabella millesimale debba avvenire in sede di assemblea chiedo:

1-   la richiesta revisione tabella deve essere espressa in sede di assemblea condominiale o è sufficiente chiederla all'amministratore in qualsiasi momento motivando e documentando la richiesta?

2- è dovere dell'amministratore iniziare di sua iniziativa la procedura, comunicare ai condomini la mutata situazione ed espletare tutte le attività necessarie per la revisione appena venuto a conoscenza che il numero delle unità immobiliari è modificata rispetto alla vigente tabella? O tutte le iniziative sono completamente a carico di condomini? 

3- il proprietario del lastrico benchè a millesimi zero non dovrebbe comparire nell'anagrafe dei condomini ed  essere elencato nella tabella millesimale con evidenziato attribuzione millesimi zero?

4- il proprietario a millesimi zero deve essere avvisato della convocazione dell'assemblea ordinaria come avviene per tutti gli altri condomini? 

Grazie per la vostra disponibilità alle mie numerose domande.

giu45 dice:

1-   la richiesta revisione tabella deve essere espressa in sede di assemblea condominiale o è sufficiente chiederla all'amministratore in qualsiasi momento motivando e documentando la richiesta?

L'assemblea non può deliberare un argomento che non sia all'ordine del giorno per cui, devi leggere attentamente l'art. 66 su riportato.

Almeno due condòmini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell'edificio devono chiedere all'amministratore la convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno "Revisione tabelle millesimali".

Se l'amministratore ignora la richiesta, gli stessi condòmini che hanno chiesto l'assemblea possono autoconvocarla nei modi previsti dall' stesso articolo (raccomandata postale, PEC, consegna a mano, FAX).

giu45 dice:

2- è dovere dell'amministratore iniziare di sua iniziativa la procedura, comunicare ai condomini la mutata situazione ed espletare tutte le attività necessarie per la revisione appena venuto a conoscenza che il numero delle unità immobiliari è modificata rispetto alla vigente tabella? O tutte le iniziative sono completamente a carico di condomini?

Sarebbe buona cosa che l'amministratore stesso segnalasse la nuova situazione all'assemblea ma anche se fosse un obbligo, non vale la pena cominciare una guerra con carte bollate.

Qualsiasi condòmino può segnalare le variazioni avvenute e discuterle in assemblea.

giu45 dice:

3- il proprietario del lastrico benchè a millesimi zero non dovrebbe comparire nell'anagrafe dei condomini ed  essere elencato nella tabella millesimale con evidenziato attribuzione millesimi zero?

Si, tutti i proprietari di unità immobiliari (anche il lastrico solare è una unità immobiliare) devono comparire nell'anagrafe condominiale.

 

giu45 dice:

4- il proprietario a millesimi zero deve essere avvisato della convocazione dell'assemblea ordinaria come avviene per tutti gli altri condomini? 

Che io sappia, con la nuova norma si convocano solo gli aventi diritto e quindi chi non partecipa alla spesa può non essere convocato ma c'è anche chi dice che anche chi non partecipa alla spesa va convocato senza diritto di voto.

giu45 dice:

Leonardo53, ti rinnovo la mia gratitudine. Un saluto

Grazie a te. Buona giornata.

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