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Sentenza sfavorevole al condominio e condomino subentrato

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Un condominio è stato condannato con una sentenza della Corte d'Appello in seguito al ricorso al giudizio di 2° grado promosso dalla controparte risultata soccombente nel 1° grado. Ciascun condomino per la propria quota si è fatto carico del pagamento. Il problema riguarda un'unità immobiliare che ha visto l'avvicendarsi di due proprietari. Il dante causa ha venduto prima della data del ricorso in Corte d'Appello ma nel passaggio di proprietà non risulta nessun cenno di liti pendenti essendo il ricorso configuratosi successivamente alla vendita ma anche perchè la vicenda era stata proprio dimenticata (il condominio non era stato informato dal precedente amministratore della vittoria in primo grado per l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio). La scarsa diligenza dell'amministratore è continuata poichè non ha informato i condomini del ricorso intanto promosso dalla controparte. Per la determinazione della quota dovuta da quest'unità immobiliare sono stati attribuiti gli oneri del giudizio di 1° grado (sorte capitale, interessi e quant'altro) al dante causa e gli oneri del giudizio di 2° grado al subentrato. In sintesi entrambi ritenendo di non dovere nulla, il primo perchè sostiene di aver pagato ed il secondo perchè ritiene di non dover essere coinvolto, non hanno pagato ed è scaduto il termine concesso dalla controparte che rivendica al condominio gli oneri residui. Si possono comunicare i nominativi di entrambi i soggetti al legale della controparte affinchè vengano azionate nei loro confronti le procedure esecutive? Spero di ricevere lumi.

A dover pagare è il condomino che era tale al momento dell'inizio della lite e non quello che è subentrato;

 

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato (Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004)

Anche se il ricorso in Corte d'Appello è avvenuto quando era proprietario il subentrato? E' possibile comunicare il nominativo del precedente proprietario, non più condomino, alla controparte?

Il problema è che a soccombere è stato il condominio ed all'impresa creditrice non interessano i problemi interni, potrebbe proseguire l'azione contro il condominio.

 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

 

Il nuovo condòmino ha il diritto di rivalersi sul venditore.

Anche se il ricorso in Corte d'Appello è avvenuto quando era proprietario il subentrato? E' possibile comunicare il nominativo del precedente proprietario, non più condomino, alla controparte?
Secondo il mio parere il nuovo condomino non c'entra assolutamente nulla (infatti non aveva neppure l'opportunità di dissentire alla lite prevista dall'art. 1132 cc) e voi potete comunicare il nominativo del condomino che c'era al momento dell'inizio della lite oppure pagare la quota parte e rivalervi sull'ex.
Secondo il mio parere il nuovo condomino non c'entra assolutamente nulla (infatti non aveva neppure l'opportunità di dissentire alla lite prevista dall'art. 1132 cc) e voi potete comunicare il nominativo del condomino che c'era al momento dell'inizio della lite oppure pagare la quota parte e rivalervi sull'ex.

Quindi in questa particolare situazione può essere comunicato il nome dell'ex condomino affinchè nei confronti di quest'ultimo vengano intrapresi i tentativi di escussione e se falliscono esigere dal condominio e secondo il tuo parere tenendo escluso sempre il condomino subentrato?

Quindi in questa particolare situazione può essere comunicato il nome dell'ex condomino affinchè nei confronti di quest'ultimo vengano intrapresi i tentativi di escussione e se falliscono esigere dal condominio e secondo il tuo parere tenendo escluso sempre il condomino subentrato?
Secondo me ed anche da sentenza allegata, il nuovo condomino non c'entra assolutamente nulla, per cui se la devono vedere i condomini che erano tali al momento dell'inizio causa.
Ok, e in virtù della solidarietà parziaria è corretto fornire il nome dell'ex condomino?
Sinceramente non sono in grado di rispondere, sarebbe necessario l'intervento di un giurisprudenziale esperto.

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