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ciz

Sanzione pecuniaria

Mi dicono che l'Amministratore può infliggere sanzioni ai sensi dell'art.70 disp.att.c.c. solo dopo essere stato autorizzato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2 c.c. -. Nel nostro condominio abbiamo un regolamento "contrattuale" che prevede l'applicazione , in caso di mancato pagamento delle spese condominiali, di una sanzione pecuniaria in ragione del 5% sulle somme dovute.

Ma secondo voi l'Amministratore è già legittimato ad agire contro i condòmini morosi per il recupero delle quote in quanto già previste dal regolamento contrattuale oppure è proprio necessaria una nuova assemblea condominiale per autorizzare lo stesso ad applicare il regolamento ?

Grazie

sanzione pecuniaria in ragione del 5%
è già legittimato ad agire

secondo me solo se tale somma non supera i 200 euro, come stabilito dall'art. 70 dacc

E solo se l'assemblea a maggioranza irroga la sanzione .l'amministratore non puo' piu' infliggere (irrogare)le sanzioni .

Solo l'assemblea e' l'organo preposto a comminare (prevedere nel regolamento divieti , relative sanzioni alle violazioni e l'importo di ogni sanzione ) ed irrogare le sanzioni .(delibera a maggioranza per applicare la sanzione al singolo che ha violato il regolamento ). L'amministratore poi deve dare corso alla delibera .

Scusa peppe, esiste un regolamento contrattuale che già prevede l'applicazione di una sanzione del 5% sulle somme dovute; - perché dovremmo nuovamente riunirci in assemblea per confermare qualcosa che esiste già e che l'Amministratore è tenuto ad applicare come per gli interessi di mora per ritardato pagamento degli oneri condominiali ?. Capisco e condivido quello che dice Marotta qualora l'importo superasse i 200 €. e allora se ne parla e rispettiamo la legge !! ma se la cifra rientra nei termini legali !!? secondo me l'Amministratore è legittimato ad agire - oltremodo alla riunione potrebbe " casualmente " non esserci la maggioranza di cui all'art.1136 comma 2 c.c. per comminare la sanzione e quindi rimandiamo a dove ? cosa ne dici ? grazie

Un conto sono le sanzioni condominiali di cui all'art. 70 disp. att. c.c., altro le sanzioni (o penali) previsti da un regolamento condominiale contrattuale. In tale ultimo caso se il contratto (cioè il regolamento) concede all'amministratore questa facoltà, egli può attivarla anche senza preventiva deliberazione assembleare, perché le parti, disponendo in tal senso in un contratto, lo hanno già autorizzato.

E allora non sono sanzioni ma interessi di mora .

P.s 5% annuale o fisso sulla somma ?

 

P.s

Grazie Avv. Gallucci è proprio confortevole il suo post ed è esattamente quello che io pensavo lo discuterò con gli amici condòmini che la vedevano in modo diverso.

Ovviamente l'ultima parola spettera' al giudice nel caso che qualcuno contesti detta sanzione posta a suo carico .

Peppe forse mi sono spiegato male mi riferivo ad una sanzione pecuniaria ecco cosa dice il RdC. contrattuale :.... L'amministratore, compiuti tutti gli atti formali amministrativi ha il diritto di richiedere ai singoli condomini il versamento delle somme da costoro dovute...trascorso vanamente il termine di 20 giorni dal versamento delle quote di rispettiva spettanza sarà applicata una sanzione pecuniaria in ragione del 5% sulle somme dovute, oltre gli interessi di mora nella misura del 6% annuo. Alcuni condomini mi dicevano che comunque era necessaria una riunione assembleare per autorizzare l'amministratore ad applicare il regolamento in virtù della nuova legge. Grazie per l'aiuto

Secondo me le sanzioni vanno disposte secondo i dettami previsti dall' art .70.

Ovviamente l'amministratore e'gia' autorizzato a recuperare le morosita' e ad applicare gli interessi di mora .

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