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Ripartizioni spese cappotto e spostamento tubo gas

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Salve,

nel condominio dove abito abbiamo svolto dei lavori straordinari ,(rifacimento facciate lato nord con cappotto termico).

Abbiamo diviso le quote tra tutti i condomini ,facendo pagare, la differenza tre cappotto e rifacimento facciate, ai soli condomini beneficiari, io sono uno di quelli che ha pagato qualcosa in più, ( circa 9 euro al mq. in più rispetto a quelli che non hanno usufruito del cappotto.

Dopo che i lavori sono iniziati si è posto il problema di fare spostare i tubi del gas, in quanto il cappotto è di 5 cm.

Abbiamo chiesto il preventivo alla società del gas che ci comunicava di dover. cambiare i tubi dai lati interessati al cappotto e quindi la spesa è di 1260 euro.

I quesiti che vi pongo sono:

 

1) è giusto dividere le spese del cappotto facendo pagare la differenza ai soli condomini interessati??

2) a chi spetta il pagamento dello spostamento dei tubi del gas?? (a tutti per millesimi o solo ai beneficiari del cappotto????

 

Ringrazio e saluto anticipatamente tutti

con preghiera di farmi avere dei riferimenti normativi.

Aver fatto pagare ai soli beneficiari del cappotto tutta la spesa è una vostra scelta e doveva essere approvata all'unanimità con 1000/1000, in quanto la spesa dovrebbe essere pagata da tutti i condomini, così altrettanto lo spostamento del tubo del gas, perchè ambedue sono spese comuni che interessano tutti i condomini.

Grazie della risposta Tullio,

Per ignoranza in materia noi condomini abbiamo solo ascoltato quello che ci ha detto il ns. amministratore e così abbiamo pagato i lavori straordinari, che stanno attualmente eseguendo.

Adesso invece dobbiamo pagare le 1265 euro di spostamento tubo gas e lo stesso amministratore ha diviso la spesa solo per i 5 condomini.

Dove trovo un riferimento normativo per fargli cambiare idea???

 

sempre grazie

Il riferimento normativo si trova nell'art. 1117 cc dove dice che le facciate sono parti comuni, ed essendo comuni, le spese si dividono come previsto dall'art. 1123 cc (in questo caso al 1° comma), fatto salvo non disposto da una diversa convenzione e/o d una delibera adottata all'unanimità con 1000/1000

 

cc Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate

cc Art. 1123. Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione

Un amministratore che non conosce queste cose, basilari per una corretta gestione del condominio andrebbe revocato e sostituito da un altro amministratore

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