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pino405

Ripartizione spese spazio collettivo rimasto al costruttore

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Buongiorno a tutti,

vi chiedo un chiarimento sulla seguente problematica: nel caso di spazio collettivo, rimasto in proprietà al costruttore (titolare della concessione edilizia per la lottizzazione dell'area), per tale spazio privo di cubatura e destinato a verde collettivo, in uso al Condominio, il costruttore deve partecipare a pagare le spese condominiali? A tale spazio vanno attribuiti millesimi non avendo cubatura?

In attesa

Grazie

Quando il costruttore originario di un fabbricato con annessa area verde effettua la prima vendita di una unità immobiliare con atto notarile, di fatto stabilisce (o in un regolamento di condominio contrattuale o direttamente in atto) la consistenza delle parti comuni (facoltativo) ma soprattutto su quali aree intende mantenere la proprietà e quindi la successiva facoltà di poterle trasferire a terzi. Pertanto è in occasione della prima vendita che si stabiliscono una volta per tutte e senza possibilità di modificarne la consistenza successivamente, le proprietà private e le parti comuni. Queste ultime le definisce il codice civile (art. 1117 cc), sancendone la condominialità per legge salvo titolo contrario.

 

Ne consegue che per rispondere alla tua domanda bisognerebbe risalire al primo atto di vendita e verificare l'effettiva proprietà dell'area da te menzionata. Va da sè che se detta area fosse condominiale non avrà millesimi e tutti i condòmini dovranno partecipare alla spesa di manutenzione proporzionalmente alla tabella di proprietà. Se invece fosse effettivamente di proprietà del costruttore (ma ci vuole un titolo per rivendicarla) andrebbe verificato se si trova nell'area condominiale (per esempio all'interno del muro perimetrale) e se quindi deve o meno partecipare alle spese condominiali. In tal caso andrà inserita, seppure in maniera minimale, nel computo millesimale.

Quando il costruttore originario di un fabbricato con annessa area verde effettua la prima vendita di una unità immobiliare con atto notarile, di fatto stabilisce (o in un regolamento di condominio contrattuale o direttamente in atto) la consistenza delle parti comuni (facoltativo) ma soprattutto su quali aree intende mantenere la proprietà e quindi la successiva facoltà di poterle trasferire a terzi. Pertanto è in occasione della prima vendita che si stabiliscono una volta per tutte e senza possibilità di modificarne la consistenza successivamente, le proprietà private e le parti comuni. Queste ultime le definisce il codice civile (art. 1117 cc), sancendone la condominialità per legge salvo titolo contrario.

 

Ne consegue che per rispondere alla tua domanda bisognerebbe risalire al primo atto di vendita e verificare l'effettiva proprietà dell'area da te menzionata. Va da sè che se detta area fosse condominiale non avrà millesimi e tutti i condòmini dovranno partecipare alla spesa di manutenzione proporzionalmente alla tabella di proprietà. Se invece fosse effettivamente di proprietà del costruttore (ma ci vuole un titolo per rivendicarla) andrebbe verificato se si trova nell'area condominiale (per esempio all'interno del muro perimetrale) e se quindi deve o meno partecipare alle spese condominiali. In tal caso andrà inserita, seppure in maniera minimale, nel computo millesimale.

L'area in questione, che si trova dentro le mura del condominio, non è stata inserita negli atti notarili ed è rimasta in proprietà al costruttore. Al momento le spese, in assenza di tabelle millesimali, sono suddivise in parti eguali. Mi chiedo: il costruttore si può rifiutare di pagare le spese condominiali che riguardano tutto il complesso residenziale? Si tratta alla fine di un'area che resta nell'esclusiva disponibilità dei condomini essendo stata adibita a verde collettivo.

In attesa. Grazie

Come ti ho detto è necessario indagare bene se effettivamente quell'area è del costruttore o è del condominio. Se sei sicuro che sia di proprietà del costruttore quell'area deve essere millesimata e il costruttore deve partecipare alle spese condominiali per i millesimi di proprietà. La divisione in parti uguali di una spesa è una "convenzione" e va approvata all'unanimità. Il criterio corretto è quello di utilizzare le tabelle millesimali. Nulla vieta ai condòmini, avendone l'uso esclusivo ... non la proprietà ... di sostenere loro stessi le spese da lui dovute, ma dovrà essere frutto di decisione assembleare all'unanimità dei partecipanti al condominio. Basta un solo condòmino contrario per far sì che la delibera sia radicalmente nulla, perchè non è possibile imputare spese ai singoli condòmini se non sono dovute.

Come ti ho detto è necessario indagare bene se effettivamente quell'area è del costruttore o è del condominio. Se sei sicuro che sia di proprietà del costruttore quell'area deve essere millesimata e il costruttore deve partecipare alle spese condominiali per i millesimi di proprietà. La divisione in parti uguali di una spesa è una "convenzione" e va approvata all'unanimità. Il criterio corretto è quello di utilizzare le tabelle millesimali. Nulla vieta ai condòmini, avendone l'uso esclusivo ... non la proprietà ... di sostenere loro stessi le spese da lui dovute, ma dovrà essere frutto di decisione assembleare all'unanimità dei partecipanti al condominio. Basta un solo condòmino contrario per far sì che la delibera sia radicalmente nulla, perchè non è possibile imputare spese ai singoli condòmini se non sono dovute.

Grazie per la risposta esauriente.

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