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stefanosten

Ripartizione spese per ui o per millesimi? paga il conduttore o il locatore?

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Buonasera, il quesito è: nei seguenti casi specifici, come si ripartiscono le spese per unità immobiliare o per millesimi? paga il conduttore o il locatore? Il problema spesso è cosa va ritenuto manutenzione ordinaria e cosa straordinaria.

 

1. Sostituzione timer luci scale

2. Riparazione dell'automazione un anta del cancello carraio con sostituzione pezzi

3. Potatura siepi e pulizia alberi

4. Riparazione automazione cancello mediante sostituzione del motore di un anta

5. Sostituzione di parti dell’antenna centralizzata

 

Grazie per l'attenzione

Salvo diversi accordi sottoscritti nel vs. contratto di locazione:

1 - L

2 - L

3 - C

4 - L

5 - L

 

le spese attribuite alla u.i. normalmente seguono la ripartizione millesimale condominialmente prevista.

Grazie di avermi risposto Albano.

Quindi se ho ben inteso per te la sostituzione di elementi di un impianto come: relè temporizzatore luci scale, elementi dell'antenna, parti del meccanismo di automazione di un anta della cancellata, sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria. Pertanto sono in carico ai locatori. Mentre manutenzioni del giardino quali le potature sono interventi ordinari. Non sono certo di aver capito rispettivamente come debbano essere calcolate, se su base millesimale o per unità abitative.

Le spese 1-2-3-4 sono ripartite fra le unità immobiliari per millesimi di proprietà.

La spesa 5 molto spesso è ripartita in parti uguali fra le unità immobiliari collegate.

Grazie! Per sostenere la ripartizione delle spese 1, 2 e 4, su base millesimale ci sono argomentazioni producibili agli altri condomini? Giacché i valori degli appartamenti sono molto disomogenei, i condomini con appartamenti di maggior valore, tendenzialmente, propendono per la ripartizione a unità immobiliare...

non conta cio' che vogliono i proprietari di appartamenti con piu' millesimi ma cio che prevede la legge o eventualmente una convenzione .(esempio regolamento condominiale contrattuale )

 

- - - Aggiornato - - -

 

codice civile Art. 1123.

Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

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