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vanessa34

Ripartizione spese condominiali tra eredi

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Salve,

sono coproprietaria insieme ai miei 3 fratelli di un appartamento.Non essendoci buoni rapporti con gli altri eredi vorrei sapere se fosse possibile imporre all'amministratore di richiedere distintamente le quattro quote per qualsiasi tipo di pagamento e non più come è stato finora che uno dovesse pagare per tutti.

Grazie

ciao vanessa34,

benvenuta.

Purtroppo non è possibile fare una richiesta del genere: per il condominio e quindi per l'amministratore i comproprietari di un immobile sono responsabili in solido.

 

In caso di decesso del condomino gli eredi, ai sensi dell'art. 752 c.c., devono contribuire al pagamento delle spese condominiali cui era tenuto il loro dante causa in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.

"La solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà. Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero."

Cassazione civile sez. un. 08 aprile 2008 n. 9148

 

Angelo Pepe

Scritto da loriero il 04 Ott 2011 - 11:54:27: In caso di decesso del condomino gli eredi, ai sensi dell'art. 752 c.c., devono contribuire al pagamento delle spese condominiali cui era tenuto il loro dante causa in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.

"La solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione d [...]

peccato loriero che qui siamo in comunione (dei proprietari) e non singoli condomini (questo per quanto riguarda la sentenza).

mentre è accettabile il primo capoverso ma questo non implica che l'amministratore non possa chiedere la somma a uno dei 3 proprietari: saranno poi loro a richiedere ai relativi comproprietari le rispettive quote in base alle indicazioni della successione.

Scritto da balby il 04 Ott 2011 - 12:03:00:

 

peccato loriero che qui siamo in comunione (dei proprietari) e non singoli condomini (questo per quanto riguarda la sentenza).

mentre è accettabile il primo capoverso ma questo non implica che l'amministratore non possa chiedere la somma a uno dei 3 proprietari: saranno poi loro a richiedere ai relativi comproprietari le rispettive quote in base alle indicazioni della successione.

 

Alla morte di un soggetto, il suo patrimonio si devolve - per legge o per testamento - ad uno o più eredi o legatari.

Per patrimonio si intende il complesso dei rapporti giuridici che fanno capo ad un soggetto, siano essi attivi che passivi; questi ultimi sono costituiti principalmente dai debiti del defunto (nei confronti di qualsiasi soggetto) che, per loro natura, non si estinguano con la morte del titolare, come accade per l'obbligazione alimentare.

 

Se nel patrimonio del defunto è compreso un immobile (ad esempio un appartamento), questo bene viene attribuito agli eredi che lo acquistano in comproprietà, ciascuno per la propria quota come stabilita dalla legge o dall'eventuale testamento.

Gli eredi acquistano così tutti i diritti relativi al bene caduto in successione e ciascuno potrà esercitare tali diritti in proporzione alla propria quota. Ma al tempo stesso, gli eredi subentrano anche, ciascuno per la sua quota, nelle passività ereditarie e così anche negli oneri connessi al bene di provenienza successoria. Se l'immobile fa parte di un condominio, il tipico onere ad esso relativo è costituito dalle spese condominiali, che generalmente vengono pagate all'Amministratore sulla base delle tabelle millesimali.

Tale obbligazione, semplice in capo al defunto, si trasmette ai coeredi frazionandosi per quote: ossia, ciascun coerede resta obbligato soltanto per la propria quota (eccetto il caso di credito garantito da ipoteca, del cui pagamento i coeredi rispondono per l'intero); e ciò avviene in applicazione del principio - derivato dal diritto romano - "nomina et debita ereditaria ipso jure dividuntur - (i crediti ed i debiti ereditari si dividono - fra i coeredi - istantaneamente - ossia, al momento e per effetto della morte); principio fatto proprio dal nostro Codice Civile agli articoli 752 e 754 e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione.

 

Pertanto, non esistendo alcuna solidarietà fra i coeredi in merito al pagamento dei debiti ereditari in generale, altrettanto accade per il pagamento delle spese condominiali relative all'immobile caduto in successione: se i coeredi sono tre, ciascuno è obbligato per un terzo e in tale misura l'Amministratore potrà richiedere a ciascun coerede soltanto il pagamento della quota di un terzo del debito complessivo. E in caso di insolvenza di alcuno di essi, l'Amministratore potrà agire giudizialmente soltanto nei confronti dell'inadempiente nel limite della quota di debito che a lui fa carico.

 

Inoltre, l'Amministratore non potrà pretendere che il pagamento avvenga in unica soluzione - cosa che certamente semplificherebbe la contabilità condominiale ma che non può essere imposta come principio in caso di coeredità - ma dovrà accettare i pagamenti, per le rispettive quote, da parte di ciascun obbligato.

Chi ha eventualmente pagato spontaneamente l'intero debito condominiale, ha azione di regresso verso il coerede insolvente per ottenere il rimborso della quota a suo carico, e ciò è stabilito dall'art.754 C.C.

Questa regola - del frazionamento dei debiti in campo successorio - che si applica incondizionatamente in assenza di testamento (ossia, nelle successioni "legittime") può essere derogata dal testatore che potrà, nel testamento, porre a carico di uno o più coeredi l'obbligo del pagamento delle passività ereditarie, come stabilito nello stesso art.752 C.C. che recita "….salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".

 

Non bisogna poi confondere le passività ereditarie con i debiti di natura fiscale che sorgono in occasione della successione: i primi sono quelli già esistenti in capo al defunto, che si trasmettono pro quota, agli eredi; i secondi sono costituiti dalle imposte di successione - oggi abolite - e dalle imposte ipotecarie e catastali che i coeredi sono chiamati a pagare relativamente all'immobile caduto in successione (nella misura, complessivamente, del 3% del valore dell'immobile, calcolato sulla base della rendita catastale). Tali obbligazioni non costituiscono debiti ereditari ma nascono direttamente in capo agli eredi i quali, per specifica disposizione di legge, ne rispondono verso il Fisco solidalmente ossia, ciascuno è obbligato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri coeredi.

 

Angelo Pepe

Scritto da loriero il 04 Ott 2011 - 14:00:14:

Alla morte di un soggetto, il suo patrimonio si devolve - per legge o per testamento - ad uno o più eredi o legatari.

Per patrimonio si intende il complesso dei rapporti giuridici che fanno capo ad un soggetto, siano essi attivi che passivi; questi ultimi sono costituiti principalmente dai debiti del defunto (nei confronti di qualsiasi soggetto) che, per loro natura, non si estinguano con la morte del titolare, come accade per l'obbligazione alimentare.

 

Se nel patrimonio del defunto è comp [...]

vai per la tua strada e in bocca al lupo

Scritto da loriero il 04 Ott 2011 - 15:31:03: Hai visto Paolino che ho trovato il quesito che mi dà ragione?....
Si l'ho trovato anche io, ma potevi citare la fonte

Scritto da Paolino Pao il 04 Ott 2011 - 15:32:28: Si l'ho trovato anche io, ma potevi citare la fonte

Starò più attento la prossima volta.

 

Angelo Pepe

Scritto da loriero il 04 Ott 2011 - 15:35:03:

Starò più attento la prossima volta.

 

Angelo Pepe

bene, sono autorizzato a prendere a testate il mio avvocato.

 

Scritto da balby il 04 Ott 2011 - 15:39:29:

 

bene, sono autorizzato a prendere a testate il mio avvocato.

 

Non ti preoccupare mi ritengo sempre un tuo discepolo...

 

Angelo Pepe

Scritto da balby il 04 Ott 2011 - 15:39:29: bene, sono autorizzato a prendere a testate il mio avvocato.
Quando ho cominciato a leggere questo Topic, tra di me ti davo completamente ragione, infatti pensavo gli eredi sia come una testa sola (condomino e U.I. unica) e perciò solidali nei debiti, che dire c'è sempre qualche cosa da imparare

Paolino Pao dice:

Quando ho cominciato a leggere questo Topic, tra di me ti davo completamente ragione, infatti pensavo gli eredi sia come una testa sola (condomino e U.I. unica) e perciò solidali nei debiti, che dire c'è sempre qualche cosa da imparare

 

tiro su questa vecchia discussione che potrebbe fare al mio caso, se ho ben capito l'amministratore puo' o deve dividere le spese straordinarie se richiesto da un'erede  dell'immobile nel caso in cui  un proprietario e' deceduto(il papa' nel mio caso) e sono subentrati i miei  fratelli assieme a mia madre , fra gli eredi in base alle quote di proprieta'?

Chiedo questo perche' il mio amministratore si e' sempre rifiutato di dividere le spese in base alle quote, nessuno voleva pagare e il debito e' aumentato.

Federico1964 dice:

tiro su questa vecchia discussione che potrebbe fare al mio caso

Questa discussione è vecchia di 10 anni e chi vi aeveva partecipato ormai non partecipa più.

Sei iscritto dal 2019 quindi dovresti ben sapere che devi aprire una nuova discussione tutta tua e spiegare il tuo problema, senza costringere chi vuole intervenire a leggere tutta la discussione.

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