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Ale97

Ripartizione spesa sostituzione componente ascensore

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Buongiorno dovremmo sostituire l'operatore di cabina dell'ascensore, apro una piccola parentesi premettendo che l'ascensore ha 15 anni e chiedo se qualcuno può dirmi da cosa si può capire che l'operatore di cabina va sostituito, inoltre vorrei sapere come avviene la ripartizione della spesa relativa alla sostituzione dell'operatore di cabina?  Nel regolamento condominiale contrattuale c'è scritto: "per le spese per la ricostruzione dell'impianto per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari secondo la tabella A", come mai non si applica la tabella C ascensori?

Grazie

Ale97 dice:

Buongiorno dovremmo sostituire l'operatore di cabina dell'ascensore, apro una piccola parentesi premettendo che l'ascensore ha 15 anni e chiedo se qualcuno può dirmi da cosa si può capire che l'operatore di cabina va sostituito, inoltre vorrei sapere come avviene la ripartizione della spesa relativa alla sostituzione dell'operatore di cabina?  Nel regolamento condominiale contrattuale c'è scritto: "per le spese per la ricostruzione dell'impianto per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari secondo la tabella A", come mai non si applica la tabella C ascensori?

Grazie

Sul sapere se l'operatore vada sostituito può risponderti solo un manutentore dopo aver visionato l'impianto.

Per quanto riguarda il criterio di riparto dovete applicare la tabella A perchè quel criterio è una CONVENZIONE riportata nel regolamento contrattuale che prevale sul criterio legala previsto dal codice civile perchè è proprio il codice civile (art. 1123 c.c.) a dare precedenza alla CONVENZIONE

 

Articolo 1123 c.c.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Buongiorno scusate se riprendo questa discussione, il regolamento condominiale dice  che "le spese per la ricostruzione dell'impianto ascensore , per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari secondo la tabella A", essendo il nostro condominio composto da due scale con due distinti impianti ascensori, alcuni condomini hanno inteso, quanto riportato nel regolamento condominiale, che la ripartizione delle spese avviene tra  tutti coloro che sono "comproprietari" dell'ascensore della scala A e contribuiranno alle spese in base ai millesimi previsti dalla tabella A, altri condomini hanno invece hanno inteso che i condomini delle due scale A e B debbano  indistintamente partecipare, secondo i millesimi indicati nella Tabella A, alle spese di entrambi gli ascensori.

Chi ha ragione secondo voi? 

Grazie

In tal caso si fa riferimento al cosiddetto condominio parziale. 

La spesa sarà a carico dei soli condomini che usufruiscono dell'impianto. 

 

Ale97 dice:

Buongiorno scusate se riprendo questa discussione, il regolamento condominiale dice  che "le spese per la ricostruzione dell'impianto ascensore , per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari secondo la tabella A", essendo il nostro condominio composto da due scale con due distinti impianti ascensori, alcuni condomini hanno inteso, quanto riportato nel regolamento condominiale, che la ripartizione delle spese avviene tra  tutti coloro che sono "comproprietari" dell'ascensore della scala A e contribuiranno alle spese in base ai millesimi previsti dalla tabella A, altri condomini hanno invece hanno inteso che i condomini delle due scale A e B debbano  indistintamente partecipare, secondo i millesimi indicati nella Tabella A, alle spese di entrambi gli ascensori.

Chi ha ragione secondo voi? 

Grazie

Ma la tabella A che riparto prevede?

Comunque i proprietari in edificio A si pagano l'ascensore presente nel loro fabbricato e nella scala B fanno altrettanto.

Luca980 dice:

Ma la tabella A che riparto prevede?

Comunque i proprietari in edificio A si pagano l'ascensore presente nel loro fabbricato e nella scala B fanno altrettanto.

La tabella A è tabella millesimale proprietà

Riporta il piano la scala ed i millesimi di proprietà

Buongiorno la tabella A è allegata al regolamento condominiale e presumo che riguardi tutto il condominio, nel regolamento condominiale tra i diversi articoli c'è quello che riguarda gli ascensori che riporta:  le spese per la ricostruzione dell'impianto ascensore , per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari secondo la tabella A

Ho fatto queste domande per capire se fosse stata scritta in modo equivoco ma mi confermi che anche il regolamento ripartisce le spese tra i soli proprietari della scala A

Ogni impianto si trova a servizio dei condomini della singola scala che ne sono comproprietari. 

La spesa va ripartita tra loro. Il punto da chiarire, eventualmente, riguarda l'applicazione della tabella e cioè se tabella proprietari o tabella scala. 

Il regolamento è contrattuale? 

 

Giovanni Inga dice:

Ogni impianto si trova a servizio dei condomini della singola scala che ne sono comproprietari. 

La spesa va ripartita tra loro. Il punto da chiarire, eventualmente, riguarda l'applicazione della tabella e cioè se tabella proprietari o tabella scala. 

Il regolamento è contrattuale? 

 

Si Giovanni il regolamento e contrattuale e l'articolo riguardante "il contributo alle spese per l'ascensore" riporta quanto ho scritto precedentemente facendo riferimento alla ripartizione "secondo la tabella A" , chiamata " Tabella millesimale A proprietà ",  nella quale vengono indicati i dati catastali delle u.i.piano, scala e millesimi

Ok.. Comprendo che la clausola regolamentare si presti ad una doppia interpretazione ma a mio avviso gioca a favore della parziarietà della spesa il 3^comma dell'art 1123 cc. 

Per chiarire il tutto, si dovrebbe verificare se il regolamento riporta quali siano le parti comuni. 

Oppure se ci sia qualcosa nei rogiti. 

 

Giovanni Inga dice:

Ok.. Comprendo che la clausola regolamentare si presti ad una doppia interpretazione ma a mio avviso gioca a favore della parziarietà della spesa il 3^comma dell'art 1123 cc. 

Per chiarire il tutto, si dovrebbe verificare se il regolamento riporta quali siano le parti comuni. 

Oppure se ci sia qualcosa nei rogiti. 

 

Buongiorno nel regolamento condominiale, tra l'elenco delle "cose comuni",  vengono riportati:

I muri dei vani degli ascensori

I locali del macchinario degli ascensori

Gli impianti degli ascensori

Grazie

Buongiorno in riferimento a quanto riportato  nel regolamento condominiale nell'elenco delle cose comuni e nell'articolo specifico riguardante le spese per gli ascensori   come andrebbero ripartite le spese per gli ascensori?

Grazie

Ale97 dice:

Buongiorno in riferimento a quanto riportato  nel regolamento condominiale nell'elenco delle cose comuni e nell'articolo specifico riguardante le spese per gli ascensori   come andrebbero ripartite le spese per gli ascensori?

Grazie

Non cambia niente.

Se non ci fosse stato il regolamento contrattuale le spese di manutenzione ascensore andrebbero ripartite con il criterio dell'art. 1124 c.c. (metà per millesimi e metà per altezza) ma poichè nel vostro regolamento contrattuale è specificato che tutte le spese di manutenzione ascensore vanno ripartite con la tabella A dovete applicare quella perchè il regolamento contrattuale DEROGA il criterio legale di riparto ed ha più valore perchè il regolamento è un contratto che avete liberamente accettato.

Dovete ripartire con la tabella A.

Grazie Leonardo quindi se non ho capito male ogni proprietario partecipa alle spese di manutenzione e/o riparazione in base ai millesimi di proprietà ma per scala, quindi ad esempio se l'ascensore della scala A necessita di sostituire dei pezzi  parteciperanno alla spesa solo coloro che abitano nella scala A e non come accade ora  anche i condomini della scala B?

Ale97 dice:

Grazie Leonardo quindi se non ho capito male ogni proprietario partecipa alle spese di manutenzione e/o riparazione in base ai millesimi di proprietà ma per scala, quindi ad esempio se l'ascensore della scala A necessita di sostituire dei pezzi  parteciperanno alla spesa solo coloro che abitano nella scala A e non come accade ora  anche i condomini della scala B?

L'unica cosa fino ad ora chiara è che la spesa di manutenzione dell'ascensore va ripartita per millesimi di proprietà anzichè con il criterio dell'articolo 1124.

Solo leggendo integralmente TUTTO il regolamento contrattuale si potrà capire se la spesa va ripartita applicando la tabella A a tutto il condominio oppure solo al condominio parziale al quale l'ascensore serve.

Se puoi,oscurare i dati personali e pubblicare integralmente il regolamento di condominio potremmo darti un'informazione più precisa nel forum altrimenti, non ti resta che portare uil tuo regolamento contrattuale ad un avvocato e chiedergli una consulenza con carte alla mano.

Allego regolamento condominiale mi sono accorto che l'ultima pagina è la tabella C ascensore, comincio ad essere un pò confuso. Grazie 

Buongiorno Leonardo volevo chiederle se ha avuto modo di dare un'occhiata sl regolamento che ho allegato

 

Ale97 dice:

Buongiorno Leonardo volevo chiederle se ha avuto modo di dare un'occhiata sl regolamento che ho allegato

 

Sim ho dato un'occhiata e pur essendo stato il regolamento scritto prima della riforma 2012 nel quale sono steta inserite le spese di manutenzione ascensore, a mio avviso ci si deve attenere a quel regolamento contrattuale che mentre per la manutenzione delle scale indica chiaramente al l'articolo 8 che le spese vanno ripartite solo tra i condomini ai quali le scale servono, lo stesso richiamo non è stato fatto all'articolo 9 dove è chiaramente indicato che si applica la tabella A tra tutti i condòmini che ne sono proprietari e, salvo titolo contrario, tutti i condòmini sono proprietari di tutte le parti comuni, anche se suscetibili di uso separato.

C'è addiritttura una clasusola contrattuale di maggiorazione di 1/4 per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni.

Io interpreto che tutti i condòmini partecipano alle spese di TUTTI gli ascensori, ma se siete in disaccordo dovrete rivolgervi al Giudice che sarà l'unico che potrà interpretare per il vostro caso specifico.

Leonardo53 dice:

Sim ho dato un'occhiata e pur essendo stato il regolamento scritto prima della riforma 2012 nel quale sono steta inserite le spese di manutenzione ascensore, a mio avviso ci si deve attenere a quel regolamento contrattuale che mentre per la manutenzione delle scale indica chiaramente al l'articolo 8 che le spese vanno ripartite solo tra i condomini ai quali le scale servono, lo stesso richiamo non è stato fatto all'articolo 9 dove è chiaramente indicato che si applica la tabella A tra tutti i condòmini che ne sono proprietari e, salvo titolo contrario, tutti i condòmini sono proprietari di tutte le parti comuni, anche se suscetibili di uso separato.

C'è addiritttura una clasusola contrattuale di maggiorazione di 1/4 per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni.

Io interpreto che tutti i condòmini partecipano alle spese di TUTTI gli ascensori, ma se siete in disaccordo dovrete rivolgervi al Giudice che sarà l'unico che potrà interpretare per il vostro caso specifico.

Art. 9 - Le spese per la ricostruzione dell’impianto di ascensore, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari, secondo la tabella “A”.

I proprietari di appartamenti o locali adibiti ad uso diverso dall’abitazione che importi una maggiore frequenza nell’uso dell’ascensore, devono corrisponder Sun quarto di più della quota normale.

 

Perché secondo te l'inciso in grassetto "fra i condomini che ne sono comproprietari" non è sufficiente ad escludere i condomini della scala B: nel loro titolo mica è indicato che sono comproprietari degli spazi comuni dell'edificio A?

Non si dovrebbe quindi ragionare secondo la "presunzione" di pertinenza degli appartamenti della scala A, cui serve l'ascensore?

Di sicuro la formulazione del regolamento poteva essere più specifica.

La vedo proprio come una ingiustizia nei confronti dei condomini della scala B, dove peraltro non si è capito se c'è l'ascensore e nel caso chi la paga.

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