#1 Inviato 1 Dicembre, 2019 Salve, ho acquistato da poco un appartamento in una palazzina di due piani. Il palazzo comprende 4 appartamenti ( primo e secondo piano) e 3 attività commerciali al piano terra. Da poco stiamo affrontando le spese del rifacimento parte del tetto mediante tabella millesimale. pochi mesi fa il condomino del primo piano ha rifatto la facciata del suo appartamento, solo da un lato e solo nel suo piano. adesso esce fuori che tutti dobbiamo contribuire alle spese. è davvero così?
#2 Inviato 1 Dicembre, 2019 ceciliafrancesco dice: ... pochi mesi fa il condomino del primo piano ha rifatto la facciata del suo appartamento, solo da un lato e solo nel suo piano. adesso esce fuori che tutti dobbiamo contribuire alle spese. è davvero così? Non esattamente; cc Art. 1134. Gestione di iniziativa individuale. Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
#3 Inviato 1 Dicembre, 2019 Nel caso fosse una spesa urgente si paga mediante quota millesimale o noi paghiamo di meno perchè non è nella nostra porzione di facciata ma al piano di sotto Modificato 1 Dicembre, 2019 da ceciliafrancesco
#4 Inviato 1 Dicembre, 2019 ceciliafrancesco dice: Nel caso fosse una spesa urgente si paga mediante quota millesimale o noi paghiamo di meno perchè non è nella nostra porzione di facciata ma al piano di sotto Se fosse una spesa urgente (non posso esprimere alcun parere perchè non conosco lo stato delle cose), la spesa va ripartita per mlm di proprietà tra tutti i condomini, in quanto la facciata è comune a tutti fatto salvo titolo contrario, convenzioni o accordi unanimi.
#5 Inviato 2 Dicembre, 2019 La tabella millesimale è unica per qualsiasi tipo di lavoro? Cioè si può usare la stessa dei lavori nel tetto? Scusate ma la vita in condominio é una situazione del tutto nuova per me.
#6 Inviato 2 Dicembre, 2019 ceciliafrancesco dice: La tabella millesimale è unica per qualsiasi tipo di lavoro? Cioè si può usare la stessa dei lavori nel tetto? Scusate ma la vita in condominio é una situazione del tutto nuova per me. La tabella di proprietà è unica, poi ci sono le sottotabelle, p.es. quella delle scale, del riscaldamento ecc ecc., però per il tetto e facciate si usa la tabella di proprietà fatto salvo altre condizioni, accordi o convenzioni.
#7 Inviato 10 Dicembre, 2019 Tullio01 dice: Se fosse una spesa urgente (non posso esprimere alcun parere perchè non conosco lo stato delle cose), la spesa va ripartita per mlm di proprietà tra tutti i condomini, in quanto la facciata è comune a tutti fatto salvo titolo contrario, convenzioni o accordi unanimi. Quindi, dobbiamo partecipare tutti i condomini e anche le attività commerciali, anche se queste ultime non accedono dal nostro stesso portone? Premetto che non abbiamo ufficialmente un condominio, come dovremmo ripartire le spese? Ricordo che la facciata è stata fatta solo al primo piano e solo da un lato del palazzo e non su tutti e tre i lati
#8 Inviato 10 Dicembre, 2019 ceciliafrancesco dice: Quindi, dobbiamo partecipare tutti i condomini e anche le attività commerciali, anche se queste ultime non accedono dal nostro stesso portone? Premetto che non abbiamo ufficialmente un condominio, come dovremmo ripartire le spese? Ricordo che la facciata è stata fatta solo al primo piano e solo da un lato del palazzo e non su tutti e tre i lati Per favore non andiamo fuori dalla domanda iniziale del post al 1° post iniziale a cui ho già risposto. Comunque la facciata dello stabile da qualunque lato, è di proprietà di tutti i condomini proprietari di una unità immobiliare anche fossero attività commerciali, tra l'altro non è necessario costituire il condominio con un atto ufficiale perchè il condominio nasce spontaneo se ci sono più proprietari (almeno 2) nello stesso stabile e ci sono parti comuni, per esempio la facciata. Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio. Quindi la nascita di un condominio non è collegata ad un formale atto costitutivo, ma si verifica di diritto con la prima vendita, da parte dell'originario proprietario di tutto l'edificio, degli appartamenti o singole porzioni di piano a uno o più soggetti (Cass. 4.11.1994 n. 9062; Cass. 18.12.1978 n. 6073; Trib Roma 2.11.2000) Modificato 10 Dicembre, 2019 da Tullio01
#9 Inviato 10 Dicembre, 2019 ceciliafrancesco dice: Quindi, dobbiamo partecipare tutti i condomini e anche le attività commerciali, anche se queste ultime non accedono dal nostro stesso portone? certo che si, visto che le facciate sono parti comuni dell'edificio di proprietà di tutti i condomini. ceciliafrancesco dice: Premetto che non abbiamo ufficialmente un condominio, come dovremmo ripartire le spese? Voi già siete un condominio, considera che lo stesso risulta costituito automaticamente quando ci sono almeno due proprietari che posseggono due unità immobiliari ciascuno con parti comuni. Le spese vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino. ceciliafrancesco dice: Ricordo che la facciata è stata fatta solo al primo piano e solo da un lato del palazzo e non su tutti e tre i lati se nessuno ha autorizzato il condomino del primo piano a rifare la facciata fuori del suo appartamento, anche lui deve partecipare alle spese il rifacimento della restante facciata.