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Giorgianna

Revoca giudiziale dell'amministratrice?

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Buonasera a tutti.

 

Dopo infiniti solleciti alle parti in causa, e , in particolar modo, all'amministratrice condominiale, quest'ultima ha finalmente bonificato a nostro favore il risarcimento per il sinistro che ci aveva colpiti e che l'assicurazione aveva versato sul conto corrente condominiale.

Per "risolvere" il sinistro l'amministratrice ha impiegato oltre 3 anni (con nostra perdita dell'affitto perché i locali erano inagibili) e lo ha "risolto", di fatto, soltanto perché noi abbiamo svolto buona parte, e cioè quella decisiva, del suo lavoro (infiniti contatti con l'assicurazione, ecc. ecc.).

 

Per avere il bonifico, da quando l'assicurazione ha contabilizzato il risarcimento sul conto corrente condominiale, abbiamo dovuto aspettare oltre 50 giorni. Il bonifico è stato effettuato dall'amministratrice soltanto dopo l'invio di alcune pec conteneti i solleciti al pagamento del risarcimento e la comunicazione che ci saremmo rivolti ad un legale, se ciò non fosse avvenuto entro una certa data.

 

Naturalmente usciamo molto male da questa esperienza e la fiducia, da parte nostra, purtroppo è ormai sottozero.  

 

La cosa che non comprendo e che, secondo me, è abbastanza inquietante:

 

Abbiamo chiesto, con diverse pec, l'accesso agli atti (a una cosiddetta "denuncia assicurativa" che l'amministratrice avrebbe fatto nell'arco di questi 3 anni) e al conto corrente condominiale, in merito all'entità della somma pagata dall'assicurazione.

 

Entrambe queste richieste sono state completamente ignorate.

Mi sono rivolta al direttore della banca dove risiede il conto corrente condominiale, chiedendo l'accesso al conto corrente per i motivi suddetti, ma mi è stato risposto che non ne avevo facoltà e che l'unico autorizzato ad accedervi è l'amministratore condominiale.

Ho citato un giudizio della Cassazione, secondo il quale l'accesso agli atti è garantito, ma il direttore è rimasto fermo sulla sua posizione, mi sembra abbia aggiunto, ma non sono sicura, che ciò potrà avvenire soltanto in sede di assemblea condominiale.

 

A questo punto ho cercato di interpretare la legge che regola la revoca giudiziale dell'amministratore, e mi sono guardata anche gli altri contributi presenti nel forum, ma ho avuto l'impressione di avventurarmi in un pantano. E, cioè, la mia domanda sarebbe: il suddetto comportamento (in generale, ma più in particolare in riferimento al mancato accesso agli atti) costituisce una causa sufficiente, secondo voi, per una revoca giudiziale dell'amministratrice?

 

Vi ringrazio per avermi seguito sino qui e vi auguro una buona serata.

 

Giorgianna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La banca comunica solo con l'amministratore e non con i proprietari.

 

VII. L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

 

http://mobile.ilcaso.it/codice_civile/1129#gsc.tab=0

Giorgianna dice:

il suddetto comportamento (in generale, ma più in particolare in riferimento al mancato accesso agli atti) costituisce una causa sufficiente, secondo voi, per una revoca giudiziale dell'amministratrice?

 

Inoltre, il comportamento inadempiente dell'amministratore ben potrebbe configurare un'ipotesi di grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell'incarico, in quanto contraria ai generali obblighi di diligenza del mandatario.
https://www.condominioweb.com/ecco-cosa-succede-quando-lamministratore-nega-laccesso-al-conto-corrente.2234

 

 

Modificato da giglio2

Buonasera Giorgianna,

visto il continuo rifiuto da parte dell'amministratore di consegnare copia degli estratti conto bancari

dei conti intestati al condominio, ho richiesto tramite il mio avvocato alla banca di estrarre copia dei suddetti.

Ebbene, la banca ha dovuto, in applicazione dell' Art. 119 co. 4 del T.u.b, consegnarmi copia degli E/C addirittura degli ultimi 5 anni. Quindi il Direttore ha commesso una grave inadempienza. Avresti potuto chiamare i Carabinieri e il direttore doveva darti quanto richiesto.

 

Giorgianna dice:

Buonasera a tutti.

(...)

A questo punto ho cercato di interpretare la legge che regola la revoca giudiziale dell'amministratore, e mi sono guardata anche gli altri contributi presenti nel forum, ma ho avuto l'impressione di avventurarmi in un pantano. E, cioè, la mia domanda sarebbe: il suddetto comportamento (in generale, ma più in particolare in riferimento al mancato accesso agli atti) costituisce una causa sufficiente, secondo voi, per una revoca giudiziale dell'amministratrice?

 

Vi ringrazio per avermi seguito sino qui e vi auguro una buona serata.

 

Giorgianna

Prima di revocare un amministratore per gravi irregolarità fiscale o altre diverse, dovrete invitarlo a convocare un’assemblea per fargli porre fine alle violazioni.
Quindi l’oggetto dell’ordine del giorno non deve limitarsi alla nomina/revoca dell’amministratore ma deve individuare la violazione in cui sta incorrendo e i provvedimenti che si intendono adottare per porvi fine. 

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