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L'amministratrice non paga una fattura e il creditore ci vuol fare causa, che cosa posso fare?

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Ad agosto si è reso necessario l'intervento straordinario di un idraulico esterno (quello condominiale era in ferie) che ha comportato una spesa di euro 1200.

A settembre ha emesso fattura ma l'amministratrice non l'ha ancora pagata perché, come mi riferisce l'idraulico, è solita pagarla a 6 mesi / 1 anno.

 

L'idraulico, giustamente, non ci sta e minaccia di fare causa al condominio, l'amministratrice di condominio dice che non intende convocare un'assemblea straordinaria perché "non glie la pagano" e che metterà nel bilancio consuntivo la spesa per averla a disposizione intorno a giugno dell'anno prossimo.

 

Io, come condomino, non voglio andare in causa e spendere per il nostro ed il suo avvocato.

 

Che cosa posso fare?

 

- Essendo l'amministratrice la legale rappresentante del condominio è tenuta ad informare i condomini di eventuali lettere dell'avvocato dell'idraulico tese ad intimare il pagamento?

 

- E se non lo fa e l'idraulico ci fa causa ha delle responsabilità per questo?

 

- Io, essendo venuto a conoscenza di tutto questo ho delle possibilità di tirarmi fuori oppure non posso fare alcunché?

 

- Posso chiedere di richiedere la spesa straordinaria al condominio, calcolare la mia quota e pagarla subito?

Se pago la mia quota e poi non viene

 

- Intimare qualcosa all'amministratrice?

 

Purtroppo ho un appartamento che affitto in un condominio disastrato e con un'amministratrice che costa quanto vale (...poco!).

 

Grazie a chi saprà darmi uno spunto.

L’art. 1135 cc non impone alcun termine all’amministratore per convocare l’assemblea e far approvare un lavoro straordinario urgente, parla solo di farlo alla “prima” possibile.

Resta il fatto che un comportamento simile può comportare problemi per il condominio e maggiori spese per tutti. Una soluzione raccomandabile che risolverebbe il problema in tempi rapidi, sarebbe quella di chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea al più presto, utilizzando le disposizioni contenute nell’art. 66 dacc e cioè:

 

da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

 

L’amministratore quindi non si può rifiutare e potrete deliberare la spesa, la rpartizione e le modalità di versamento delle quote.

 

Per rispondere alle tue domande finali:

 

1) L’art. 1131 cc impone all’amministratore di informare l’assemblea di eventuali azioni legali che esorbitino dalle sue attribuzioni;

 

2) La responsabilità è comunque del condominio, perchè l’amministratore agisce in nome e per conto del condominio. Se ci sono gli estremi e soprattutto le prove, potete successivamente intentare una causa nei suoi confronti per il risarcimento dei danni;

 

3) Se vuoi puoi anticipare l’intera somma ma se ne pagherai una parte, in caso di ingiunzione di pagamento non potrai essere esonerato, salvo per quanto disposto dall’art. 63 dacc (tentativo di escussione del debito dai morosi e successivamente dei virtuosi).

 

Ritengo che la strada dell’assemblea sia la migliore.

Concordo con Bilbetto, non capisco i 6 mesi per pagare, posso capire trenta giorni per verificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte. Mi chiedo visto che hai detto che il condominio è disastrato se ci sono i fondi per pagare. Il mio consiglio è di recarsi presso lo studio dell'amministratore è chiedere spiegazioni, visto che non vuole fare l'assemblea.

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