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Bubuorso

Revoca e nomina amministratore - durante la nistra assemblea?

Buongiorno, abbiamo chiesto al ns. Amministratore con lettera  consegnata a mano, di inserire all odg di prossima assemblea ordinaria il punto: revoca amministratore e nomina amministratore, in quanto come consiglieri e gruppo di condomini proporremo altro professionista. Le firme rappresentano 179 millesimi di proprietà.  La comvocazione è arrivata, e dopo il primo punto che recita Esame Consuntivo anno condominiale giugno 2018- maggio 2019, il secondo punto recita: Richiesta, allegata, da parte di alcuni Condomini.   In effetti in allegato si trova la nostra lettera di richiesta.

Possiamo procedere tranquillaments con la proposta e il preventivo del nuovo professionista, durante la nistra assemblea? Grazie per vs. Consulenza, vi leggo sempre 

Bubuorso dice:

il secondo punto recita: Richiesta, allegata, da parte di alcuni Condomini.   In effetti in allegato si trova la nostra lettera di richiesta.

 secondo me l'amministratore ha fatto un po l furbo, comunque visto che nella lettera allegata viene richiesta la revoca dell'amministratore con contestuale nomina del nuovo, potete tranquillamente procedere.

Peraltro se si tratta di assemblea ordinaria di fine esercizio, l'incarico dell'amministratore è comunque terminato perché la sua durata è di un anno,  per cui  potreste decidere in ogni caso per la sostituzione dello stesso;   la delibera se non all'odg. sarebbe annullabile, ma se nessuno impugna nei 30 gg. diventerebbe valida.

Se la lettera è stata inviata unitamente alla convocazione, i condomini sono a conoscenza degli argomenti da trattare e quindi potete procedere con la discussione e la relativa votazione.

 

Bubuorso dice:

Lo speravo.... mille grazie!  E buona serata.

Anche secondo me, essendo al secondo punto all'ordine del giorno richiamato l'allegato che fa parte integrante della convocazione, non c'è dubbio che il secondo punto all'ordine del giorno è quanto sia stato scritto nell'allegato.

 

Nella peggiore delle ipotesi, se quel punto non dovesse essere considerato valido, avendolo voi richiesto secondo il dettato dell'art. 66 di attuazione del codice civile e non avendo ottemperato l'amministratore entro 10 giorni, potete sempre autoconvocarvi senza nemmeno invitare l'amministratore:

 

Articolo 66 d.a.c.c.

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

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