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Zagor72

Revoca dell'amministratore e maggioranze

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Scusate se posto una domanda su di un argomento trito e ritrito e sul quale il codice civile parla abbastanza chiaro e che per molti apparirà di una semplicità interpretativa unica

(½+1 degli intervenuti e almeno ½ del valore millesimale, sia in prima, che in seconda convocazione).

 

Ma cosa vuol dire esattamente?

 

Vi pongo il mio caso.

Argomento all'ordine del giorno: conferma revoca amministratore.

Il quorum dei partecipanti in seconda convocazione è di 580 millesimi; 90 millesimi dei quali sono di una delega conferita da un condomino nelle mani dell'amministratore (intelligenza allo stato liquido);

ergo millesimi votanti, tutti favorevole alla revoca: totali 490 (cioè 580 - 90, poiché l'amministratore con la delega in mano non ha votato).

 

Secondo la mia interpretazione essendoci la metà del valore millesimale in assemblea (580) e la metà più del voto degli intervenuti (cioè tutti gli intervenuti al netto della delega hanno espresso voto favorevole alla revoca) la revoca è valida, ma per l'amministratore non è così nel senso che avrebbe dovuto esprimere voto favorevole alla revoca 500 millesimi più 1, e quindi rimane ad interim.

 

Mi chiedo, ma se gli "aventi diritto" sono in questo caso 580 millesimi e la metà dei votanti più 1 sono 580 - 90 = 490 che fratto due fa 245, avendo 490 millesimi favorevole la deliberà è abbondantemente valida?

 

Ma quando si parla di "aventi diritto" e "intervenuti", stiamo dicendo la stessa cosa?

 

Mi aiutate a capire chi ha ragione?

Grazie mille

Basta leggere il cc:

"Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

 

C2 Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

C4 Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma."

 

Quindi il numero di voti che rappresenti almeno la metà del tuo edificio vuol dire almeno 500 millesimi. Voi ne avete 490 quindi non passa.

Ma non avreste risolto il problema nemmeno con 580 millesimi perchè la revoca da sola non basta, bisogna dare il mandato ad un nuovo amministratore, altrimenti quello vecchio, benchè revocato, rimarrebbe in prorogatio!

Certo, certo, il mandato è stato conferito ad un nuovo amministratore è ovvio!

Aspetteremo pertanto che si dimetta perchè è palese che il giochino si è rotto e questo personaggio non è più gradito, altrimenti riconvocheremo l'assemblea.

Si, aspetteremo a questo punto che passi il periodo delle ferie estive, per essere sicuri che partecipino tutti, e solleciteremo l'assemblea. Grazie ciao

La revoca non é valida. L'amministratore resta in carica.

Occorre il voto favorevole della maggioranza (1/2 + 1) degli intervenuti in assemblea che contemporaneamente rappresenti almeno 500/000.

 

LM franchising - Direzione Generale

Scritto da LM_franchising il 24 Lug 2012 - 12:12:15: La revoca non é valida. L'amministratore resta in carica.

Occorre il voto favorevole della maggioranza (1/2 + 1) degli intervenuti in assemblea che contemporaneamente rappresenti almeno 500/000.

 

LM franchising - Direzione Generale

In seconda convocazione la maggioranza di quel 1/2+1 degli intervenuti deve rappresentare anche almeno 1/3 dei partecipanti oltre ai 500 millesimi.

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