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Paola Sala

Revisione dei millesimi per cambio destinazione uso

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Ciao a tutti,

nella prossima assemblea è stato messo all'ordine del giorno un'azione legale nei miei confronti per la revisione dei millesimi per le spese generali a causa del il cambio di destinazione d'uso

da magazzino/laboratorio ( C) a ufficio A/10. Il cambio di destinazione d'uso è avvenuto 5 anni fa. L'ufficio non è aperto al pubblico, non

sono stati effettuati interventi esterni quindi chiedo quale sia la ratio per una decisione simile. Sembra che l'art 63 cc mi dia ragione.

Se in assemblea sono l'unica ad opporsi a tale decisione possono comunque ottenere la riparametrazione ? ed a spese di chi ?

Grazie a tutti

Puoi ottenere la modifica delle tabelle millesimali se la variazione rispetta i casi previsti dall'art 69 Dacc;

 

- I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Come vedi non è menzionato il cambio di destinazione d'uso e comunque nell'eventualità si possa modificare, la variazione delle tabelle non ha valore retroattivo.

forse intendevi l'art. 69.

se non ricorrono le uniche due condizioni previste per la modifica a maggioranza (500/1000 e maggioranza intervenuti) è necessaria l'unanimità (teste e millesimi), per cui anche se fossi l'unica ad opporsi o a non partecipare all'assemblea non si può deliberare.

dubito poi (mio parere) che il solo cambio di destinazione d'uso infici i parametri che hanno definito la tabelle millesimali.

Grazie a tutti. Si intendevo art. 69 A questo punto pensavo di dover per forza ( a malincuore) partecipare all'assemblea solo per votare contro, ma se anche l'astensione vale affinchè non ci sia la totale maggioranza (come cita Paul) e non passi tale pretestuosa ed inutile richiesta della riparametrazione, mi asterrei volentieri visto l'ambientino molto poco conciliante, oltretutto da quanto ho intuito dall'amministratore vorrebbero un ricalcolo a mio esclusivo carico !! E' sempre un seminterrato o piano terra cosa pensano di lucrare !!

oltretutto partecipo alle spese si un supercondominio (piscina, campi da tennis etc che non vengono assolutamente utilizzati dal conduttore!)

E vorrebbero fare un' Azione Legale nei confronti di...(miei)..per riconoscimento nuovi valori millesimali a seguito avvenuto cambio di destinazione.!!!

Ringrazio per vostro supporto, se avete altre indicazioni al riguardo.

forse ti conviene (purtroppo) partecipare e far valere le tue ragioni codice alla mano cercando di impedire la delibera, perchè se deliberano (pur erroneamente), poi sei costretta ad impugnare davanti al giudice per far annullare quella delibera.

poi da che mondo è mondo, le spese le paga chi ha commissionato il lavoro.

Ti consiglio di collegarti qui:

 

http://condomini.altervista.org/CoefficientiMilesim.htm

 

Troverai precise sentenze della Suprema corte che potrai portare in assemblea (forse qualcuno rifletterà prima di votare).

 

Inoltre troverai dei coefficienti standardizzati per calcolarti tu stessa le tabelle e far constatare l'assoluta inutilità di un eventuale nuovo ricalcolo.

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