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MarcoTre

Regolamento Contrattuale su terrazzo privato

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Buongiorno,

mi chiamo Marco e sono qui per avere delle informazioni sul questo tipo di regolamento contrattuale.

 

Nell'edificio dove abita mia madre al piano rialzato c'è un terrazzo (che copre lo scivolo ad un garage privato) comune a due appartamenti di proprietà dei due proprietari degli appartamenti.

 

Nel regolamento contrattuale c'è una limitazione d'uso, ovvero indica, per entrambi i proprietari, solo l'uso di stenditoio. Attualmente i due proprietari con il tempo hanno iniziato ad usarlo come deposito ed infine per cene con tanto di tavolo con ombrello sdraio ecc ecc.

Il problema principale è che gli schiamazzi durano fino a tarda ora con conseguente limitazione del riposo notturno di mia madre.

 

Ho provveduto a contattare l'amministratore spiegando il tutto e allegando il regolamento contrattuale fornito all'atto della successione dell'edificio dall'unico proprietario a noi condomini.

 

L'amministratore ha risposto che avviserà i rispettivi condomini, ma non può fare altro perchè si tratta di una proprietà privata.

Testualmente scrive:

 

"Dichiaro di aver letto il messaggio e di averne compreso il contenuto. Ho provveduto già a telefonare i Sigg.ri -- e -- per le osservazioni del caso. Le preciso però che essendo tale spazio non condominiale non ne ho la rappresentanza e le eventuali successive violazioni non possono essere oggetto di provvedimenti legali successivi da parte dello scrivente se non da parte dei singoli proprietari firmatari della scrittura in parola. Cordiali saluti"

 

La mia domanda è: è vero ciò che ha scritto? Dovrò rivolgermi ad un'avvocato personalmente? (nel caso chi può mi farebbe un piacere citando leggi o sentenze della corte di cassazione).

 

Ringrazio per le informazioni che mi darete in merito a questo piccolo problema.

 

Marco T.

L'amministratore di condominio nulla può nelle parti private, lui deve gestire le parti comuni, più di inviare una lettera o telefonare ai condomini irrispettosi del vincolo previsto nel RdC Contrattuale non può fare, anche perchè una eventuale azione legale avrebbe dei costi che probabilmente la cassa condominiale non può permettersi, eventualmente potrebbe portare il problema all'OdG della prossima assemblea se richiesto a norma dell'art. 66 Dacc (almeno due condomini richiedenti e rappresentanti almeno 1/6 del valore dello stabile) ed ottenere una delibera e fondi per adire alle vie legali se approvata dai condomini presenti in assemblea.

Per altro nulla vieta al singolo condomino di agire di propria iniziativa contro i condomini irrispettosi del RdC Contrattuale.

Buongiorno Tullio,

 

grazie mille della risposta, in pratica un regolamento contrattuale di parti private è come se non esistesse. Mi spiego meglio, nonostante venga integrato al regolamento condominiale esso non è disciplinato dall'amministratore, riducendo all'osso la mansione dell'amministratore come persona atta alla riscossione monetaria dai condomini per la gestione delle parti comune. Se così fosse il suo lavoro consiste nel rispettare una manciata di di articoli del codice civile.

 

La mia non è un'offesa verso la categoria, ma una riflessione sul ruolo limitatissimo che hanno.

Cordialmente saluto.

 

Marco

Buonasera Tullio,

l'art. 1130 c.c. però annovera tra le attribuzioni dell'amministratore anche quella di far rispettare il regolamento di condominio. Egli è legittimato a prendere tutte le iniziative volte a far rispettare il regolamento ed eventualmente a far rimuovere eventuali abusi. Nella pratica è poi evidente che si comincia dalla telefonata ai responsabili della violazione, si prosegue con la lettera di diffida e, come ultima ratio, si può arrivare a procedere con l'azione legale. Tale eventualità necessita obbligatoriamente dal preventivo tentativo di mediazione che deve essere sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea. Detto questo la risposta fornita a MarcoTre dal suo amministratore mi sembra interpretabile come un segno di disinteresse verso un problema che rientra invece a pieno titolo tra i poteri/doveri del mandatario dei condòmini.

Buonasera Tullio,

l'art. 1130 c.c. però annovera tra le attribuzioni dell'amministratore anche quella di far rispettare il regolamento di condominio. Egli è legittimato a prendere tutte le iniziative volte a far rispettare il regolamento ed eventualmente a far rimuovere eventuali abusi. Nella pratica è poi evidente che si comincia dalla telefonata ai responsabili della violazione, si prosegue con la lettera di diffida e, come ultima ratio, si può arrivare a procedere con l'azione legale. Tale eventualità necessita obbligatoriamente dal preventivo tentativo di mediazione che deve essere sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea. Detto questo la risposta fornita a MarcoTre dal suo amministratore mi sembra interpretabile come un segno di disinteresse verso un problema che rientra invece a pieno titolo tra i poteri/doveri del mandatario dei condòmini.

Infatti l'azione legale è l'ultima azione che potrebbe fare l'amministratore, l'ho anche detto al post #2, però avevo aggiunto, probabilmente la cassa non lo permette, per cui sarebbe bene che l'interessato, visto che l'amministratore non ha alcuna intenzione di agire (--> lettera), assieme ad altri condomini richiedano l'assemblea per discutere del problema ed eventualmente rimpinguare la cassa condominiale per l'azione legale e nel contempo autorizzarlo a procedere con la mediazione.

Saranno disposti i condomini a sostenere delle spese per far rispettare il RdC Contrattuale?

Questo non lo so, ma nel caso non fosse così, ogni condomino sarà libero di agire lui stesso.

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