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Mattia.81@hotmail.it

Raccolta differenziata condominiale

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Buongiorno a tutti 

 

vorrei un parere,magari supportato legalmente, su una situazione accaduta all'interno del condominio (residence).

 

Il Comune dove e' ubicato il condominio ha deciso di iniziare una raccolta differenziata porta a porta stabilendo metodologia e giorni per la raccolta dei singoli rifiuti destinati al riciclaggio. 

L'amministratore si e' informato e insieme alla societa' addetta alla raccolta ha individuato un area per il posizionamento dei bidoni condominiali all'interno della proprieta'. Durante l'assemblea di condominio alcuni condomini (a mio avviso anche giustamente) hanno dato parere sfavorevole al posizionamento in quel luogo. Dall' assemblea altresi' e' emerso che la maggioranza ha deciso di non installare bidoni per la differenziata. 

Ora, essendo luogo soprattutto di vacanza, i condomini che frequentano le case nel week end e quindi non essendo presenti in tutti i giorni di raccolta sono costretti a portarsi a casa (quella dove vivono abitualmente) il pattume.

L'amministratore si nasconde dietro il fatto che c'e' il voto di un assemblea.

Le mie domanda sono :

-Il condominio tramite l'assemblea può' negare il posizionamento di bidoni per i rifiuti oppure giuridicamente non si puo' opporre.

-L'amministratore che dovrebbe far rispettare le norme igienico sanitarie all'interno del condominio non dovrebbe essere primo responsabile per questa mancata inosservanza.

 

Grazie Mille dell' aiuto.

 

 

 

Mattia.81@hotmail.it dice:

Buongiorno a tutti 

 

vorrei un parere,magari supportato legalmente, su una situazione accaduta all'interno del condominio (residence).

 

Il Comune dove e' ubicato il condominio ha deciso di iniziare una raccolta differenziata porta a porta stabilendo metodologia e giorni per la raccolta dei singoli rifiuti destinati al riciclaggio. 

L'amministratore si e' informato e insieme alla societa' addetta alla raccolta ha individuato un area per il posizionamento dei bidoni condominiali all'interno della proprieta'. Durante l'assemblea di condominio alcuni condomini (a mio avviso anche giustamente) hanno dato parere sfavorevole al posizionamento in quel luogo. Dall' assemblea altresi' e' emerso che la maggioranza ha deciso di non installare bidoni per la differenziata. 

Ora, essendo luogo soprattutto di vacanza, i condomini che frequentano le case nel week end e quindi non essendo presenti in tutti i giorni di raccolta sono costretti a portarsi a casa (quella dove vivono abitualmente) il pattume.

L'amministratore si nasconde dietro il fatto che c'e' il voto di un assemblea.

Le mie domanda sono :

-Il condominio tramite l'assemblea può' negare il posizionamento di bidoni per i rifiuti oppure giuridicamente non si puo' opporre.

-L'amministratore che dovrebbe far rispettare le norme igienico sanitarie all'interno del condominio non dovrebbe essere primo responsabile per questa mancata inosservanza.

 

Grazie Mille dell' aiuto.

 

 

 

La raccolta differenziata dal 2015 è d'obbligo (Dl 205/2010), le Regioni e i Comuni devono dotarsi di regolamento apposito. Salvo che il citato regolamento non lo imponga, la differenziata non è necessariamente "condominiale", nel senso che il singolo condòmino puo' sottoscrivere il contratto con la ditta preposta alla raccolta; nel vostro caso, se non ho capito male, il problema è dovuto al fatto che non siete residenti nel condominio, quindi, giocoforza, dovreste stipulare un contratto condominiale.

L'amministratore non si sta nascondendo, ha ragione nell'asserire che la maggioranza ha deciso di smaltire in altro luogo i propri rifiuti e quindi non è tenuto ad agire in alcun modo; nel caso venissero abbandonati i rifiuti negli ambienti condominiali, sarebbe tenuto a far rispettare il regolamento condominiale, che, presumo, prevede che gli ambienti siano tenuti puliti.

Per conoscere meglio le possibilità che hai per avere la raccolta rifiuti, devi rivolgerti al comune dove è ubicato il condominio, in base a quanto stabilisce il locale regolamento sarà piu' chiaro come procedere. Ricorda, comunque, che se la questione puo' dipendere solo dalla compagine condominiale e non dal singolo, vale la decisione assembleare.

Grazie Mille della pronta risposta.

Vorrei pero' porre l' attenzione su 2 elementi importanti nella vicenda:

 

1 - Il regolamento comunale prevede che tutte le utenze debbano obbligatoriamente adottare le linee guida e realizzare la differenziata. Tra quest'ultime vi anche l obbligo di utilizzare le dotazioni date dal comune ( cassonetti o bidoni ) . Ergo se tra le utenze TARI e' presente oltre a quella personale di ogni singolo condomino anche quella del condominio, teoricamente per legge, anche il condominio dovrebbe dotarsi di tali attrezzature.

 

2 - Quanto da Lei scritto non tiene conto di decreti legge precedenti all'obbligatorietà. Riprendo a tal proposito un testo di un articolo che esplica quanto scritto

 

"

 

1. Condomini
La normativa italiana sulla raccolta differenziata risale al 1975, a seguito della emanazione della direttiva Cee 75/442, che imponeva agli Stati membri di adottare misure idonee per promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie. Da allora, attraverso l’emanazione di successivi e progressivi provvedimenti di legge, l’Italia si è avviata sul percorso indicato dall’Europa, emanando il Decreto Legge 3 aprile 2006, n. 152 per regolamentare la raccolta differenziata. Secondo tale decreto anche i condomini hanno degli obblighi, devono infatti poter disporre degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata, organizzati per i diversi tipi di materiali. La divisione dei rifiuti deve essere eseguita correttamente, altrimenti, anche per lievi irregolarità commesse da un singolo, a pagare le eventuali sanzioni sono tutti i condomini.

 

2. Obblighi e doveri dell’amministratore
L’articolo 1130 del Codice Civile definisce, nel suo dispositivo, le “Attribuzioni dell’amministratore”. Nei dieci commi, vengono elencati compiti e incombenze dell’amministratore condominiale, tra cui il secondo, ” disciplinare l’uso delle cose comuni”, è rilevante per il tema che stiamo trattando. Infatti, dovrebbe essere l’assemblea condominiale a deliberare dove i contenitori per la raccolta differenziata debbano essere collocati, ma, in mancanza di una delibera specifica, è tenuto ad interviene l’amministratore condominiale. Egli ha però l’obbligo di informare l’assemblea condominiale, circa i criteri adottati per la collocazione dei contenitori e di definire le norme per l’utilizzo, la cura e la manutenzione degli stessi.

"

 A lei risulta corretta tale interpretazione???

 

Grazie Mille

Mattia.81@hotmail.it dice:

Grazie Mille della pronta risposta.

Vorrei pero' porre l' attenzione su 2 elementi importanti nella vicenda:

 

1 - Il regolamento comunale prevede che tutte le utenze debbano obbligatoriamente adottare le linee guida e realizzare la differenziata. Tra quest'ultime vi anche l obbligo di utilizzare le dotazioni date dal comune ( cassonetti o bidoni ) . Ergo se tra le utenze TARI e' presente oltre a quella personale di ogni singolo condomino anche quella del condominio, teoricamente per legge, anche il condominio dovrebbe dotarsi di tali attrezzature.

 

2 - Quanto da Lei scritto non tiene conto di decreti legge precedenti all'obbligatorietà. Riprendo a tal proposito un testo di un articolo che esplica quanto scritto

 

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1. Condomini
La normativa italiana sulla raccolta differenziata risale al 1975, a seguito della emanazione della direttiva Cee 75/442, che imponeva agli Stati membri di adottare misure idonee per promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie. Da allora, attraverso l’emanazione di successivi e progressivi provvedimenti di legge, l’Italia si è avviata sul percorso indicato dall’Europa, emanando il Decreto Legge 3 aprile 2006, n. 152 per regolamentare la raccolta differenziata. Secondo tale decreto anche i condomini hanno degli obblighi, devono infatti poter disporre degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata, organizzati per i diversi tipi di materiali. La divisione dei rifiuti deve essere eseguita correttamente, altrimenti, anche per lievi irregolarità commesse da un singolo, a pagare le eventuali sanzioni sono tutti i condomini.

 

2. Obblighi e doveri dell’amministratore
L’articolo 1130 del Codice Civile definisce, nel suo dispositivo, le “Attribuzioni dell’amministratore”. Nei dieci commi, vengono elencati compiti e incombenze dell’amministratore condominiale, tra cui il secondo, ” disciplinare l’uso delle cose comuni”, è rilevante per il tema che stiamo trattando. Infatti, dovrebbe essere l’assemblea condominiale a deliberare dove i contenitori per la raccolta differenziata debbano essere collocati, ma, in mancanza di una delibera specifica, è tenuto ad interviene l’amministratore condominiale. Egli ha però l’obbligo di informare l’assemblea condominiale, circa i criteri adottati per la collocazione dei contenitori e di definire le norme per l’utilizzo, la cura e la manutenzione degli stessi.

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 A lei risulta corretta tale interpretazione???

 

Grazie Mille

1) non c'è dubbio che si debbano utilizzare le dotazioni del comune che, salvo non sia espressamente previsto, possono essere per singola utenza o utenza comune (per esempio, nel mio condominio non abbiamo i cassonetti condominiali, ogni condòmino ha la propria dotazione); inoltre è necessario stabilire se per utenza si intende "residente" oppure no; la Tari si paga indipendentemente dal fatto che si attui la raccolta. Torno a invitarti a chiarire con il comune

3) la disciplina delle cose comuni, è dare disposizioni perchè vengano attuate le norme del regolamento condominiale e le delibere assembleari; in sostanza per disciplinare è necessario che sia stato adottato a monte un provvedimento (es. facciamo la raccolta differenziata). L'amministratore nel momento in cui ha proposto un'area per la collocazione dei raccoglitori ha espletato il suo compito di disciplina delle cose comuni. L'amministratore non puo' superare le decisioni assembleari, non rientra nelle previsioni dell'art. 1130, puo' e deve informare i condòmini che il comune ha predisposto la raccolta dei rifiuti in modo differenziato, ed informare sulle eventuali conseguenze del mancato adempimento, ma non puo' obbligare i condòmini a fare cio' che non vogliono.

2) il DL citato essendo successivo agli altri provvedimenti postati, li raccoglie e modifica;

deriva dai provvedimenti adottati a livello UE

Grazie della risposta anche se non comprendo bene la distinzione fra Utenza residente e non. Io pur non avendo residenza nel comune sopracitato rimango intestatario di un utenza.Inoltre il mio riferimento alla TARI non riguardava la differenziata ma era la maniera più logica di verificare la presenza di un utenza. 

 

Non convengo con Lei sul fatto che una volta presentato in assemblea l'amministratore sia esente da compiti in quanto garante del rispetto delle normative in merito all' uso delle cose comuni.

 

La legge da Lei citata non modifica le norme precedenti relative agli obblighi dei Condomini

 

 

 

Mattia.81@hotmail.it dice:

Grazie della risposta anche se non comprendo bene la distinzione fra Utenza residente e non. Io pur non avendo residenza nel comune sopracitato rimango intestatario di un utenza.Inoltre il mio riferimento alla TARI non riguardava la differenziata ma era la maniera più logica di verificare la presenza di un utenza. 

 

Non convengo con Lei sul fatto che una volta presentato in assemblea l'amministratore sia esente da compiti in quanto garante del rispetto delle normative in merito all' uso delle cose comuni.

 

La legge da Lei citata non modifica le norme precedenti relative agli obblighi dei Condomini

 

 

 

Mi riferisco alle regole della mia zona, non so dove sia il comune di cui stiamo discutendo: i residenti (che hanno la residenza) hanno l'obbligo della differenziata, chi non ha la residenza, ne' il domicilio, no.

Riguardo l'amministratore, è chiaro che ognuno interpreta come vuole.

Se hai già riferimenti legislativi, buon per te, il DL che ho citato introduce l'obbligatorietà in Italia della raccolta differenziata stabilendone le regole.

resta l'unico suggerimento sensato che è di rivolgersi al comune per avere tutte le notizie e i chiarimenti del caso.

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