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Quorum costitutivo regole di calcolo

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Gentili colleghi,

 

sono un amministratore in erba e non mi è ben chiaro cosa si intenda esattamente per partecipanti al condominio?

L'art. 1136 c.c. "L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio."

Se in un condominio una unità immobiliare (UI1) è di proprietà in parti uguali di 3 persone (1/3 A, 1/3 B, 1/3 C) e un'altra unità immobiliare UI2 e di proprietà delle stesse tre persone, ma con le seguenti quote (4/6 A, 1/6 B, 1/6 C) potrebbe capitare che in assemblea per la UI1 B venga designato per la partecipazione all'assemblea (in quanto B e C insieme fanno i 2/3) e per la UI2 A si auto designi, forte della sua maggioranza, avremmo quindi due partecipanti all'assemblea.

Quindi nella determinazione del quorum costitutivo le teste da conteggiare in relazione alle due unità immobiliari di cui sopra è 2?

ogni u.i. anche se appartenente a più persone viene conteggiate con una sola testa

Gentile JOSEFAT,

 

la ringrazio per l'interessamento, ma non mi sembra che sia chiarificativo per la problematica presentata.

Ho ben chiaro che considerando singolarmente le u.i. debbano venire conteggiate come una sola testa (ovvero partecipante al condominio).

Come ho anche chiaro che in caso di più unità immobiliari di proprietà di uno stesso soggetto la testa rimanga una sola.

La questione che pongo e come ci si debba comportare quando ci sono più u.i. la cui proprietà è delle stesse 3 persone, ma le quote di possesso cambiano

Ci sto riflettendo da quando hai postato la richiesta perchè chiaramente è una situazione limite che non mi si è mai presentata, ma sono dell’opinione che tu debba considerarle come due teste, ovvero che le due u.i., proprio perchè le quote di comproprietà sono diverse, debbano essere considerate come due teste distinte, proprio perché non potresti sommare i millesimi tra loro, avendo “pesi” diversi. Attendiamo qualche altro parere .... situazione interessante da approfondire.

secondo me sono solo una testa visto che il soggetto condomino e' lo stesso ovvero comunione tra A-B-C (IL DISCORSO DELLE QUOTE E' UN FATTO INTERNO ALLA COMUNIOONE )

secondo me sono solo una testa visto che il soggetto condomino e' lo stesso ovvero comunione tra A-B-C (IL DISCORSO DELLE QUOTE E' UN FATTO INTERNO ALLA COMUNIOONE )

concordo con te.

Sí ... in fin dei conti la tesi di peppe mi convince. Cosa diversa sarebbe se in una delle due unità ci fosse una persona differente o una in più. Le due compagini a questo punto configurerebbero due comunioni diverse.

secondo me sono solo una testa visto che il soggetto condomino e' lo stesso ovvero comunione tra A-B-C (IL DISCORSO DELLE QUOTE E' UN FATTO INTERNO ALLA COMUNIOONE )

concordo: 1 testa

Art. 67 delle disposizioni di attuazione del c.c.

 

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

Nel mio esempio mettiamo che A,B,C siano 3 fratelli e siano in disaccordo tra di loro A vuole spendere per dei lavori mentre B e C no.

Per quanto concerne l'u.i.1 B e C insieme hanno la maggioranza e decidono il loro rappresentante, mentre per l'u.i.2 A ha la maggioranza e lui il rappresentante e quindi avremo due teste?!?

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