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faraonadipiavon

Partecipazione in assemblea

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Buongiorno. Ho un quesito da porvi.

 

Abbiamo nel nostro palazzo coppie di coniugi (relative allo stesso appartamento) che partecipano entrambe in assemblea, con possibilità di parola ambedue i soggetti. Trattandosi di soggetti poco stabili mentalmente che hanno soggiogato anche l’amministratore, voglio chiedervi conferma di quanto ho capito leggendo sul web.

 

1. NEL CASO DI APPARTAMENTO IN COMPROPRIETÀ DEI CONIUGI:

Ex art 67 d.a.c.c. ha diritto di parola UN solo soggetto rappresentate la proprietà, nominato dagli interessati, ovvero per sorteggio dal presidente

 

2. NEL CASO DI PROPRIETÀ DI UNO SOLO DEI CONIUGI:

Puo partecipare solo il coniuge proprietario ovvero il non proprietario sul delega del primo e solo in sua assenza.

 

Ho compreso bene?

 

Secondo punto fondamentale: nel caso 1. (comproprietà con rappresentante), l’altro coniuge che non ha diritto di parola e di voto, può comunque partecipare all’assemblea (in silenzio)?

 

Quindi:

 

A. NEL CASO POSSA PARTECIPARE MA NON PARLARE

Ma parlassero ambedue, influenzandone anche le votazioni (della serie “due rotture di palle”) è possibile chiedere l’allontanamento di colui il quale pur potendo partecipare ma non parlare, ha parlato? 

 

B. NEL CASO NON POSSA NEANCHE PARTECIPARE

Si chiede subito a inizio assemblea l’allontamento?

 

Quanto all’allontanamento: chi può farlo in questo caso? Il rappresentante di assemblea sua sponte o su richiesta dei condomini?

 

Mi potete dare riferimenti normativi e giurisprudenziali in merito?

 

 

Ringrazio anticipatamente 

 

 

faraonadipiavon dice:

Buongiorno. Ho un quesito da porvi.

 

Abbiamo nel nostro palazzo coppie di coniugi (relative allo stesso appartamento) che partecipano entrambe in assemblea, con possibilità di parola ambedue i soggetti. Trattandosi di soggetti poco stabili mentalmente che hanno soggiogato anche l’amministratore, voglio chiedervi conferma di quanto ho capito leggendo sul web.

 

1. NEL CASO DI APPARTAMENTO IN COMPROPRIETÀ DEI CONIUGI:

Ex art 67 d.a.c.c. ha diritto di parola UN solo soggetto rappresentate la proprietà, nominato dagli interessati, ovvero per sorteggio dal presidente

 

2. NEL CASO DI PROPRIETÀ DI UNO SOLO DEI CONIUGI:

Puo partecipare solo il coniuge proprietario ovvero il non proprietario sul delega del primo e solo in sua assenza.

 

Ho compreso bene?

 

Secondo punto fondamentale: nel caso 1. (comproprietà con rappresentante), l’altro coniuge che non ha diritto di parola e di voto, può comunque partecipare all’assemblea (in silenzio)?

 

Quindi:

 

A. NEL CASO POSSA PARTECIPARE MA NON PARLARE

Ma parlassero ambedue, influenzandone anche le votazioni (della serie “due rotture di palle”) è possibile chiedere l’allontanamento di colui il quale pur potendo partecipare ma non parlare, ha parlato? 

 

B. NEL CASO NON POSSA NEANCHE PARTECIPARE

Si chiede subito a inizio assemblea l’allontamento?

 

Quanto all’allontanamento: chi può farlo in questo caso? Il rappresentante di assemblea sua sponte o su richiesta dei condomini?

 

Mi potete dare riferimenti normativi e giurisprudenziali in merito?

 

 

Ringrazio anticipatamente 

 

 

Nel caso di due coniugi proprietari della stessa unità immobiliare, normalmente si tollera la contemporanea presenza di entrambi, ma la norma dice che deve partecipare uno solo dei due, per cui nel caso della presenza di entrambe (tollerata) sarebbe bene che il Presidente chieda ai due chi sarà il rappresentante, perciò l'altro non dovrà più intervenire ne commentare assolutamente nulla durante l'assemblea.

Nei casi estremi il Presidente potrà far uscire quello che non rappresenta l'u.i. (scelto dai due e non più dal presidente, perchè la norma è cambiata dal 2013)

Modificato da Tullio Ts

Grazie Tullio, ovviamente mi riferisco a un caso estremo dove la normale tollerabilità di entrambi i coniugi.. nonè più tollerabile

Modificato da faraonadipiavon
faraonadipiavon dice:

Grazie Tullo, ovviamente mi riferisco a un caso estremo dove la normale tollerabilità di entrambi i coniugi.. nonè più tollerabile

Ok, allora nel caso estremo di ambedue comproprietari, uno dei due sarà invitato ad uscire del presidente, nel caso invece che solo uno dei due fosse proprietario, l'altro non potrà neppure partecipare all'assemblea perchè non condomino, neppure se l'altro fosse assente, fatto salvo sia munito di delega.

faraonadipiavon dice:

Mi potete dare riferimenti normativi e giurisprudenziali in merito?

Il riferimento normativo è l'art. 67 di attuazione del codice civile che recita:

 

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

 

Secondo questo articolo, se anche un solo condòmino si oppone a che sia presente più di un rappresentante della comproprietà, i comproprietari devono decidere tra lro chi dovrà partecipare.

 

Ovviamente, se nonostante l'invito del Presidente a far allontanere i non aventi diritto, nessuno può allontanarli con la forza e non potete nemmeno chiamare la forza pubblica perchè non c'è alcun reato ma il Presidente ha facoltà di sciogliere la seduta, rimandandola a nuova convocazione.

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