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Francesco Romagna

Obbligo di utilizzo di tabelle millesimali

Salve, vorrei porre alla vostra gentile attenzione questo problema.

Io sono proprietario di un appartamento in un condominio con 4 appartamenti e 3 proprietari (uno dei 3 possiede 2 appartamenti).

Essendo che lo stabile risale a diverse decine di anni fa ed inoltre non si è mai presentato il problema abbiamo sempre suddiviso le spese comuni in 4 parti uguali, visto che i proprietari sono sempre stati gli stessi e le proprietà di ognuno sono pressochè identiche.

Ultimamente abbiamo dovuto far ristrutturare il tetto ed il proprietario dei due appartamenti chiede di far la suddivisione millesimale delle spese, ciò comporterebbe ulteriori spese per la creazione della tabella millesimale.

Vorrei sapere se è obbligatoria la suddivisione millesimale piuttosto che la suddivisione per unità abitative (come abbiamo sempre fatto)?

Grazie.

la legge prevede la ripartizione per millesimi

Art. 68

Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprieta' esclusiva ai singoli condomini.

I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell' intero edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)

 

comunque la redazione delle tabelle per il vostro condominio costa veramente poche decine di euro.

Potete anche farvele da soli partendo dai mq degli appartamenti.

Art.1123 - Ripartizione delle spese - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione...

 

In questo articolo è presente anche la soluzione "...diversa convenzione...".

Visto che il tecnico ci chiede 1000 euro per questo lavoro, convincendo il terzo proprietario potremmo continuare ad utilizzare il vecchio sistema di suddivisione opponendoci in 2 al terzo proprietario.

Inoltre nell'eventualità della suddivisione in millesimi vorrei sapere se a quel punto il peso dei tre proprietari continuerà ad essere lo stesso oppure il proprietario con 2 appartamenti guadagnerà più peso decisionale.

Grazie

Scritto da Francesco Romagna il 11 Set 2012 - 12:45:55: Art.1123 - Ripartizione delle spese - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione...

 

In questo articolo è presente anche la soluzione "...diversa convenzione...".

Visto che il tecnico ci chiede 1000 euro per questo [...]

"la diversa convenzione" è adottabile solo se deliberata all'unanimità.

cambiate tecnico (se vuoi mandami una mail in privato).

il III° proprietario avrà lo stesso peso se i suoi millesimi non superano i 2/3 totali dell'edificio (e da quanto descrivi dovrebbe avere arrivare a circa il 50%)

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