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NUOVA NORMATIVA SICUREZZA ANTINCENDIO

Carissimi,

viste le nuove norme in materia di sicurezza antincendi le quali prevedono, tra gli altri, misure gestionali anche per edifici di altezza antincendio tra i 12 e 24 mt, chiedevo se qualcuno avesse un modello - facsimile del foglio informativo da affigere in bacheca per quanto riguarda i compiti riferito al Livello Prestazione 0, ossia gli edifici che rientrino in dette altezze e che si riportano nel prosieguo:

 

Responsabile dell'attività:

 

1 identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata)
2 fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
3 espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
4 mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

 

Occupanti

In condizioni ordinarie:
1 osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
2 non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;

 

Misure da attuare in caso d’incendio (Nota 0)
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
1  istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
2 azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
3 istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
4 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.

 

grazie

 

 

 

 

 

 

 

 

ti consiglio:

 

fai misurare il condominio (da un tecnico abilitato, chiedi a chi ti fa i cpi, cosi hai la carta firmata e te la metti via)  cosi capisci se è livello 0  1 ecc..

 

poi di conseguenza ottemperi alle direttive, se è sotto i 24 metri mi pare basti l'informativa che sarebbe:

 

 

cartello "uscita di sicurezza" 

cartello "numeri utili in caso di necessità"

cartello "non usare ascensore in caso di incendio"

 

 

 

 

 

grazie...il dicorso va approfondito perché i 12mt altezza antincendio comprendono l'80% dei condominii, visto che si calcola dal piano interrato!

Per il calcolo della "altezza antincendi" di un palazzo occorre prendere come riferimento 2 punti:

il livello esterno più basso,

la soglia della finestra o del balcone più in alto.

 

Il piano interrato non c'entra.

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radar dice:

Per il calcolo della "altezza antincendi" di un palazzo occorre prendere come riferimento 2 punti:

il livello esterno più basso,

la soglia della finestra o del balcone più in alto.

 

Il piano interrato non c'entra.

Ben detto!

l'altezza antincendi è definita dal livello operativo dell'autoscala dei mezzi antincendio.

Questa è una vecchia regola in vigore dal 1988.

Quindi l'altezza si misura dalle livello operativo dei mezzi di soccorso.

Nanojoule dice:

Quindi l'altezza si misura dalle livello operativo dei mezzi di soccorso.

e se il mezzo operativo dovesse scendere al piano interrato?

Italiano dice:

e se il mezzo operativo dovesse scendere al piano interrato?

La progettazione dell'edificio è funzione anche dell'accesso ai mezzi di soccorso, pertanto si predefinisce il luogo di accesso del mezzo.

Una autoscala VVFF dubito possa andare al piano interrato.

L'altezza antincendi è definito proprio dal livello operativo del mezzo di soccorso.

Quindi l'altezza antincendio non è l'altezza dell'edificio.

 

--img_rimossa--

Modificato da Nanojoule
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Ok! Ora un caso particolare. Parliamo di una palazzina di tre piani che è sbalzata rispetto alla  superficie di appoggio nel senso che una facciata ( dove risulta installato il portone di ingresso) ha un' altezza di 10 mt. mentre l'altra facciata è piu' alta di 3 mt per la presenza di un avvallamento che raccorda due rampe di accesso ai cancelli dei box poste una di fronte all'altra. I primi 3 mt della facciata sono costituiti da un terrapieno che fa da sostegno ad un lastrico solare sporgente dalla facciata per circa 5 mt. Che succede ?

radar dice:

Ok! Ora un caso particolare. Parliamo di una palazzina di tre piani che è sbalzata rispetto alla  superficie di appoggio nel senso che una facciata ( dove risulta installato il portone di ingresso) ha un' altezza di 10 mt. mentre l'altra facciata è piu' alta di 3 mt per la presenza di un avvallamento che raccorda due rampe di accesso ai cancelli dei box poste una di fronte all'altra. I primi 3 mt della facciata sono costituiti da un terrapieno che fa da sostegno ad un lastrico solare sporgente dalla facciata per circa 5 mt. Che succede ?

Dove è posizionato il luogo predisposto per il mezzo di soccorso VVFF?

Ovviamente sull' avvallamento che unisce le due rampe. Quindi occorre procedere all' adeguamento !

Giusto ?

scusate riprendo questa discussione, per chiedervi questo,

se una palazzina come la nostra, che come dice la normativa l'altezza antincendio è calcolata dall'ultimo piano calpestabile al piano più basso, misura poco più di nove ( 9 ) metri, abbiamo qualche obbligo o adempimento da fare oppure no?

grazie

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