#1 Inviato 30 Ottobre, 2015 in seconda convocazione sono stato nominato con 447.62 mill. è valida la nomina? grazie
#2 Inviato 30 Ottobre, 2015 in seconda convocazione sono stato nominato con 447.62 mill. è valida la nomina? grazie Sei stato nominato con una maggioranza inferiore a quella di Legge (occorrevano almeno 500 millesimi). La nomina è comunque valida ma annullabile dai contrari ed astenuti entro 30 giorni dalla data dell'assemblea e dagli assenti entro 30 giorni dal giorno in cui ricevono il verbale di nomina.
#3 Inviato 30 Ottobre, 2015 no. per la nomina (e per la revoca) sono necessari almeno 500/1000 oltre la maggioranza dei presenti all'assemblea. la delibera è annullabile entro 30 giorni dagli assenti dalla data del ricevimento del verbale, dai presenti contrari entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. passato questo termine la dalibera è valida a tutti gli effetti.
#4 Inviato 30 Ottobre, 2015 in seconda convocazione sono stato nominato con 447.62 mill. è valida la nomina? grazie Non sei stato nominato e l'amministratore tuttora in carica potrà opporsi alle consegne.
#5 Inviato 30 Ottobre, 2015 in seconda convocazione sono stato nominato con 447.62 mill. è valida la nomina? grazie in questo caso resta in carica l'amministratore precedente in prorogatio imperii
#7 Inviato 30 Ottobre, 2015 --link_rimosso-- Ne abbiamo parlato moltissime volte Leonardo, una nomina con mlm minori di 500 non è una nomina valida e l'amministratore in carica può rifiutare di effettuare le consegne anche a costo di ricorrere con l'art. 700 c.p.c. (danno temuto)
#8 Inviato 30 Ottobre, 2015 Ne abbiamo parlato moltissime volte Leonardo, una nomina con mlm minori di 500 non è una nomina valida e l'amministratore in carica può rifiutare di effettuare le consegne anche a costo di ricorrere con l'art. 700 c.p.c. (danno temuto) A me non risulta che esista un solo ricorso art. 700 andato a buon fine e una sola sentenza, nemmeno di primo grado, in cui l'amministratore uscente si sia opposto alla nuova nomina ed abbia ottenuto il "reintegro" del posto di lavoro contro la volontà della delibera della maggioranza, seppur inferiore a quella di Legge. Ne riparleremo se e quando si verificherà almeno un solo caso. Intanto per me resta sempre valido l'art. 1137 c.c.: La delibera contraria alla Legge può essere opposta entro i termini di annullabilità e la proposta di annullamento "non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'Autorità Giudiziaria"
#9 Inviato 30 Ottobre, 2015 A me non risulta che esista un solo ricorso art. 700 andato a buon fine e una sola sentenza, nemmeno di primo grado, in cui l'amministratore uscente si sia opposto alla nuova nomina ed abbia ottenuto il "reintegro" del posto di lavoro contro la volontà della delibera della maggioranza, seppur inferiore a quella di Legge.Ne riparleremo se e quando si verificherà almeno un solo caso. Intanto per me resta sempre valido l'art. 1137 c.c.: La delibera contraria alla Legge può essere opposta entro i termini di annullabilità e la proposta di annullamento "non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'Autorità Giudiziaria" A me invece non risulta che ci sia una sentenza che conferma la revoca di un amministratore e nomina di un successore in difetto dei 500 mlm, se me la posti ci credo. Ci saranno casi in cui un amministratore non si è opposto ed ha accettato la revoca di sua spontanea volontà, ma questo non fa una regola giuridica. p.s. per me invece è valido questo 4° comma dell'art 1136 cc; - Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
#10 Inviato 31 Ottobre, 2015 La mia opinione: Se esiste una delibera, anche se contraria alla Legge, va eseguita ex art. 1137 Chi ne ha interesse si oppone. Ne i condòmini ne l'amministratore possono giudicare. In caso di nuova nomina il dato oggettivo è che il nuovo amministratore procederà immediatamente al cambio di nominativo sul c/c ed all'Agenzia delle Entrate ed a richiedere la documentazione all'amministratore uscente. Due i possibili scenari derivanti da quest'azione oggettiva: - Se il vecchio amministratore si rifiuta di fare il passaggio di consegne, il nuovo procederà in giudizio ex art. 700 c.c. - Se il vecchio si ritiene leso agirà per le vie legali e rimettersi alla decisione del Giudice. Non esiste che possano interpretare la Legge ne i condòmini ne l'amministratore.
#11 Inviato 31 Ottobre, 2015 La mia opinione:Se esiste una delibera, anche se contraria alla Legge, va eseguita ex art. 1137 Chi ne ha interesse si oppone. Ne i condòmini ne l'amministratore possono giudicare. In caso di nuova nomina il dato oggettivo è che il nuovo amministratore procederà immediatamente al cambio di nominativo sul c/c ed all'Agenzia delle Entrate ed a richiedere la documentazione all'amministratore uscente. Due i possibili scenari derivanti da quest'azione oggettiva: - Se il vecchio amministratore si rifiuta di fare il passaggio di consegne, il nuovo procederà in giudizio ex art. 700 c.c. - Se il vecchio si ritiene leso agirà per le vie legali e rimettersi alla decisione del Giudice. Non esiste che possano interpretare la Legge ne i condòmini ne l'amministratore. La mia opinione invece è concorde con l'art 1136 cc, cioè l'amministratore si revoca e si nomina sempre con la maggioranza del 2° comma, per cui non si può scrivere a verbale "nominato con mlm 499,99p o inferiori", e l'amministratore in carica si può rifiutare e ricorrere con l'art. 700 c.p.c. per qualsiasi richiesta di consegne da un amministratore non nominato regolarmente.
#12 Inviato 31 Ottobre, 2015 La mia opinione invece è concorde con l'art 1136 cc, cioè l'amministratore si revoca e si nomina sempre con la maggioranza del 2° comma, per cui non si può scrivere a verbale "nominato con mlm 499,99p o inferiori", e l'amministratore in carica si può rifiutare e ricorrere con l'art. 700 c.p.c. per qualsiasi richiesta di consegne da un amministratore non nominato regolarmente. Forse ti stai confondendo. L'amministratore in carica non ha bisogno di ricorrere all'art. 700 per non consegnare la documentazione. E' sufficiente che si rifiuti. All'art. 700 può ricorrere il nuovo per ottenere al più presto la documentazione. P.S. L'art. 700 è solo un procedimento di urgenza in attesa di sentenza ma non è un processo. Al procedimento d'urgenza dovrà comunque seguire un'azione legale dove ci sarà un attore e un convenuto ed un Giudice che redimerà la controversia.
#13 Inviato 31 Ottobre, 2015 Forse ti stai confondendo.L'amministratore in carica non ha bisogno di ricorrere all'art. 700 per non consegnare la documentazione. E' sufficiente che si rifiuti. All'art. 700 può ricorrere il nuovo per ottenere al più presto la documentazione. P.S. L'art. 700 è solo un procedimento di urgenza in attesa di sentenza ma non è un processo. Al procedimento d'urgenza dovrà comunque seguire un'azione legale dove ci sarà un attore e un convenuto ed un Giudice che redimerà la controversia. Ti ricordo cosa hai appena scritto in un altro post meno di un ora fa; ... ritengo corretto che un amministratore corretto faccia notare al condòmino "medio o elementare" le scorrettezze di un amministratore scorretto. Se ognuno facesse notare le "scorrettezze" dei colleghi, forse avremmo una selezione naturale di amministratori. ... Per cui se ritieni corretto questo, l'amministratore corretto non potrà mai accettare una nomina con meno di 500 mlm. Per cui l'amministratore corretto non potrà mai chiedere un provvedimento d'urgenza per ottenere le documentazioni dall'amministratore che non è stato revocato e lui neppure nominato. E all'amministratore scorretto che userà l'art 700 c.p.c. probabilmente la sua domanda non sarà neppure accolta per mancanza di legalità. Spero che tu non faccia come le associazioni che hai criticato nello stesso post.
#14 Inviato 31 Ottobre, 2015 Ti ricordo cosa hai appena scritto in un altro post meno di un ora fa; ... ritengo corretto che un amministratore corretto faccia notare al condòmino "medio o elementare" le scorrettezze di un amministratore scorretto. Se ognuno facesse notare le "scorrettezze" dei colleghi, forse avremmo una selezione naturale di amministratori. ... Così come ogni sentenza si riferisce ad un singolo caso, ritengo che per ogni nomina "scorretta" sia il caso di valutare qual'è la vera scorrettezza. Ho risposto anche ion quel post --link_rimosso-- Non voglio imporre niente a nessuno ma non cambio la mia opinione.
#15 Inviato 31 Ottobre, 2015 Così come ogni sentenza si riferisce ad un singolo caso, ritengo che per ogni nomina "scorretta" sia il caso di valutare qual'è la vera scorrettezza.Ho risposto anche ion quel post --link_rimosso-- Non voglio imporre niente a nessuno ma non cambio la mia opinione. Sei padronissimo di mantenere la tua opinione contro Legge, però non mi dire che gli amministratori devono essere corretti, contro le scorrettezze per fortuna c'è la Legge.
#16 Inviato 31 Ottobre, 2015 Sei padronissimo di mantenere la tua opinione contro Legge, però non mi dire che gli amministratori devono essere corretti, contro le scorrettezze per fortuna c'è la Legge. Evidentemente faccio parte della categoria degli "obiettori di coscienza" disposto ad essere giudicato dalla Legge ed a pagare in prima persona SE avessi torto (lo deciderà il Giudice e nessun altro) pur di non andare contro la mia coscienza. 🙂
#17 Inviato 31 Ottobre, 2015 Evidentemente faccio parte della categoria degli "obiettori di coscienza" disposto ad essere giudicato dalla Legge ed a pagare in prima persona SE avessi torto (lo deciderà il Giudice e nessun altro) pur di non andare contro la mia coscienza. 🙂
#18 Inviato 31 Ottobre, 2015 ... Infine vorrei dire che sarebbe opportuno fornire le giuste indicazioni in questo Forum e non suggerire cose contro Legge. Ottima conclusione, evidentemente non ho capito niente. Per me può bastare così.
#19 Inviato 31 Ottobre, 2015 Ottima conclusione, evidentemente non ho capito niente.Per me può bastare così. Forse sarebbe bene rileggere con attenzione l'art 1136 cc dove non è scritto che la nomina dell'amministratore è una delibera (con tutti gli annessi, impugnazioni, art. 1137 cc ecc ecc), ma si tratta semplicemente di nomina e revoca, ovvero da non confondere con delibera, è sufficiente leggere le differenze su un vocabolario.
#20 Inviato 31 Ottobre, 2015 Ottima conclusione, evidentemente non ho capito niente.Per me può bastare così. Concordo :thumbup: