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viburno

Minorenni nudi proprietari e madre usufruttuaria

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Mi si pone il caso di un cambio di intestazione di un immobile con attribuzione della nuda proprietà a due figli minori e dell'usufrutto ad un genitore.

A parte la regolamentazione codicistica sull'attribuzione delle spese condominiali, ben note ai più, ho un dubbio riguardo a chi e come convocare all'assemblea: posso/devo convocare i minori direttamente oppure il loro tutore che è anche usufruttuario? Questo a sua volta, in che modo deve attestare la sua delega da parte dei figli? Dato che non penso che i minori possano delegare direttamente, sarà necessario un atto del tribunale dei minori che attesti la qualifica di tutore legale dei figli, o cos'altro?

Chiaramente questo si ripercuote anche su quale tipo di attribuzione di diritto effettuare per quanto riguarda la votazione dei punti all'odg!

Grazie

ciao, quesito interessante! penso che la madre essendo anche tutrice dei figli e obbligata al loro mantenimento fino ai 18 anni, in tal caso sia lei a svolgere di fatto il ruolo di proprietaria. non vedo altra soluzione,

ciao, quesito interessante! penso che la madre essendo anche tutrice dei figli e obbligata al loro mantenimento fino ai 18 anni, in tal caso sia lei a svolgere di fatto il ruolo di proprietaria. non vedo altra soluzione,

Il minore in quanto titolare di capacità giuridica sarà l'unico destinatario della convocazione.

Lo stesso in quanto privo di capacità d'agire, sarà rappresentato dal soggetto titolato per legge : il tutore (genitore o meno che sia). il ricorso al Giudice tutelare è previsto solo in casi tipici e specifici.

 

Art. 357 Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

 

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non puo` senza l`autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l`uso del minore, per l`economia domestica e per l`amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l`ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredita` o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d`immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta`;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

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Il minore in quanto titolare di capacità giuridica sarà l'unico destinatario della convocazione.

Lo stesso in quanto privo di capacità d'agire, sarà rappresentato dal soggetto titolato per legge : il tutore (genitore o meno che sia). il ricorso al Giudice tutelare è previsto solo in casi tipici e specifici.

 

Art. 357 Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

 

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non puo` senza l`autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l`uso del minore, per l`economia domestica e per l`amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l`ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredita` o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d`immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta`;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

quindi mi pare di capire che la risposta a viburno e' insita nell'art. 357 con l'unica differenza e' che la convocazione va fatta a suo nome.

Sì, in effetti sembra di capire che destinatario di tutto sia il tutore. Tuttavia, non mi è ancora chiara la situazione matrimoniale dei genitori ovvero se vi sia la possibilità di un'eventuale separazione in corso. In questo caso il tutore dovrebbe essere quello dei due che ha ottenuto l'affidamento dei figli, giusto? Vorrei poter contrastare eventuali contestazioni in assemblea sapendo esattamente cosa prevede la normativa vigente in merito.

Grazie ad entrambi

Andando a spulciare il codice civile mi sono reso conto che il concetto di tutore, in questo caso, non è appropriato perchè il tutore subentra alla morte dei genitori su nomina di un giudice (Art. 343 Apertura della tutela Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).)

 

Qui invece è necessario riferirsi al TITOLO IX DELLA POTESTA' DEI GENITORI ed in particolare laddove si parla di amministrazione dei beni dei minori:

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.

 

Credo sia sufficiente ad avere le idee più chiare.

...Qui invece è necessario riferirsi al TITOLO IX DELLA POTESTA' DEI GENITORI ed in particolare laddove si parla di amministrazione dei beni dei minori:

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

Assolutamente sì.

 

Tuttavia il quesito su posto, prevedendo l'inciso:

... posso/devo convocare i minori direttamente oppure il loro tutore che è anche usufruttuario?

faceva presupporre una situazione del tutto diversa da quella "ordinaria" ovvero quella dell'ipotesi in cui il genitore/i non potessero esercitare la potestà (il che avviene non solo per la morte dei genitori)

Andando a spulciare il codice civile mi sono reso conto che il concetto di tutore, in questo caso, non è appropriato perchè il tutore subentra alla morte dei genitori su nomina di un giudice (Art. 343 Apertura della tutela Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).)

 

Qui invece è necessario riferirsi al TITOLO IX DELLA POTESTA' DEI GENITORI ed in particolare laddove si parla di amministrazione dei beni dei minori:

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.

 

Credo sia sufficiente ad avere le idee più chiare.

certo che, a parte una minoranza di mele marce, la figura dell'amm.re oggi richiede competenze un po' di tutti i campi! ciao

Assolutamente sì.

 

Tuttavia il quesito su posto, prevedendo l'inciso:

 

 

faceva presupporre una situazione del tutto diversa da quella "ordinaria" ovvero quella dell'ipotesi in cui il genitore/i non potessero esercitare la potestà (il che avviene non solo per la morte dei genitori)

Hai ragione Olli, il malinteso l'ho generato io perchè questa è materia nuova per me ed è facile sbagliare in questo campo, soprattutto se non lo si conosce bene!

certo che, a parte una minoranza di mele marce, la figura dell'amm.re oggi richiede competenze un po' di tutti i campi! ciao

Non passa giorno che non si debba affrontare una nuova situazione, a volte facilmente risolvibile, altre volte più complicata da affrontare. Secondo me, quando non ci si arriva da soli bisogna avere l'umiltà di saper chiedere a chi può conoscere più di noi. L'importante è arrivare in fondo con la giusta soluzione

Hai ragione Olli, il malinteso l'ho generato io perchè questa è materia nuova per me ed è facile sbagliare in questo campo, soprattutto se non lo si conosce bene!

Figurati 🙂

P.s. le convocazioni dovranno essere due

- per l'usufruttuario

- per il nudo proprietario

E questo è chiaro, ma quello su cui ho ancora un dubbio è se sia necessario avere una qualsivoglia attestazione riguardo all'effettiva potestà del partecipante all'assemblea.

Ritengo che i due genitori, in quanto entrambi titolari di potestà genitoriale ed amministratori dei beni dei figli, vadano considerati come se fossero due comproprietari, quindi con unico diritto di rappresentanza e di voto a loro scelta.

Ma che tipo di documentazione potrebbe attestare inequivocabilmente la mancata decadenza della potestà genitoriale?

Non formalizzerei troppo la dichiarazione, sì da evitare da parte loro sospetti di pregiudizi da parte tua.

Ai fini della patria potestà la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del dpr del 2000, andrà di certo bene:

- i genitori si assumo una responsabilità penale nel dichiarare l'effettività della loro patria potestà

- tu come amministratore dimostrerai di aver fatto quanto necessario

Quanto all'accordo tra coniugi in ordine a chi debba intervenire, non è un problema tuo; saranno loro stessi a dover determnarsi a tal proposito secondo C.C. e a loro volta a produrre al Presidente d'asseblea "prova" di quanto concordato ai fini della rappresentanza (congiunta/o meno) del figlio in assemblea.

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ Provincia _______ il ____|____|_____|

residente a _____________________________________________________________ Provincia ________

in via/piazza _________________________________________________________________ n._________

Codice fiscale ___________________________________________

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti (ai sensi

degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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Grandissimo!!! La soluzione finale! Non ci avevo pensato.

Non è per un inutile eccesso di zelo, ma so già che un condomino (avvocato) farà le pulci sulla questione e questo lo taciterà subito.

Grazie ancora per la dritta.

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