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madeline

Millesimi x ManutenzioneFacciata:cantina staccata partecipa?

Salve a tutti, sto calcolando i millesimi per un condominio che deve ripartire le spese per dei lavori in facciata:rifacimento frontalini e scale.

 

Il fabbricato è costituito da:

- al piano terra 1 appartamento

- in elevazione 3 appartamenti

- nel seminterrato 1 cantina

- in un corpo attaccatto, ma con tetto diverso, un'altra cantina: praticamente è un corpo attaccato solo da un lato al corpo in oggetto , ma con diversa altezza (per capirci : è una L e la seconda cantina si trova su una stecchetta e la facciata da ristrutturare è sull'altra). Nel corpo di fabbrica citato c'è solo una cantina.

- un garage che si trova su un altro corpo di fabbricato , totalmente staccato,con altra particella (quindi non paga e non lo considero per i calcoli millesimali)

 

Domanda:

La seconda cantina, quella attaccata solo da una parete, partecipa alle spese per la ristrutturazione? devo inserirla nei millesimi o non paga nulla essendo considerato corpo distaccato?

Mi potete indicare la normativa che spiega questo punto?

Tribunale Milano 30 dicembre 1999, n. 10526

Merita accoglimento la domanda di impugnazione di delibera con la quale sia stato deciso di ripartire in base al criterio millesimale, indistintamente tra tutti i condomini, le spese per una serie di interventi di ristrutturazione dello stabile che comprendevano il rifacimento della facciata previa demolizione dell'intonaco e sostituzione con l'altro, comprese le balconate (n. d. r. nel caso in esame comunque correttamente addebitate ai soli proprietari di queste, per la parte loro esclusiva). Ci si trova qui in presenza non di opere di semplice manutenzione estetica della facciata, suscettibili, secondo noti principi, di essere ripartite tra tutti i condomini in ragione delle rispettive quote di proprietà, ma interessanti strutture di cui si avvalgono principalmente i proprietari di appartamenti cui la facciata serve da protezione, o addirittura, come nel caso di balconi, i soli proprietari di questi (n. d. r. vedi quanto già sopra precisato e quindi in questo caso non oggetto d'impugnazione).

Rappresenta quindi un eccesso di potere da parte dell'organo decisorio condominiale la ripartizione di queste spese indiscriminatamente tra tutti i partecipanti al condominio comprendendovi coloro che, essendo proprietari di un'unità situata al livello delle cantine, non si avvale in alcun modo diretto della facciata se non per le parti comuni che appartengono all'edificio riparato dalla facciata (come l'androne).

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

Scritto da Massi il 12 Set 2012 - 08:31:42: Tribunale Milano 30 dicembre 1999, n. 10526

Merita accoglimento la domanda di impugnazione di delibera con la quale sia stato deciso di ripartire in base al criterio millesimale, indistintamente tra tutti i condomini, le spese per una serie di interventi di ristrutturazione dello stabile che comprendevano il rifacimento della facciata previa demolizione dell'intonaco e sostituzione con l'altro, comprese le balconate (n. d. r. nel caso in esame comunque correttamente addebitate ai soli prop [...]

 

Se ho ben capito quindi si devono "avvalere in modo diretto della facciata": quindi i proprietari della cantina attaccata non parteciperanno alle spese e la cantina non verrà considerata nei millesimi, mentre il proprietario della cantina al seminterrato parteciperà alle spese e quindi la cantina verrà conteggiata nei millesimi.

Chiedo conferma per paura di cadere in errore.

 

Grazie mille per la risposta e il chiarimento!

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