Vai al contenuto
francosolivo

Millesimi contrattuali su tabelle spese gestione quale maggioranza per modificarle

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno,

Il nuovo amministratore sostiene che pur avendo il ns. condominio un Regolamento Contrattuale, le relative tabelle anche se riferite a tabelle di gestione spese, possono essere modificate senza la maggioranza di 1000/1000. A suo dire ciò a seguito della nuova riforma del condominio.

In un commento del 30/11/2012 l'avv. Gallucci sostiene che proprio perchè trattasi di tabelle contrattuali le stesse necessitano 1000/1000 per la loro modifica (Tribunale di Milano 17/7/2012 n. 8701). Se corretto e attuale quanto scritto dall'avv. Gallucci, conoscete sentenze più recenti?

Ringrazio per le risposte.

Cass. civ. Sez. II, 22/10/2014, n. 22464

La domanda di revisione delle tabelle millesimali, allegate ad un regolamento di condominio avente natura contrattuale, esorbita dall'ambito delle attribuzioni dell'amministratore e va proposta in contraddittorio di tutti i condomini, riguardando la modifica dei diritti riconosciuti ai singoli da tale regolamento. (Cassa senza rinvio, App.Genova 01/03/2007)

 

- - - Aggiornato - - -

 

Cass. civ. Sez. Unite, 09/08/2010, n. 18477

COMUNIONE E CONDOMINIO

Le tabelle millesimali allegate, come richiesto dall'art. 68 disp. att. c.c., al regolamento di condominio che viene approvato a maggioranza, non rivestono la natura di atto negoziale perché non incidono sul diritto di proprietà esclusiva di ciascun condomino, ma accertano il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione delle spese di condominio. Pertanto la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio deve essere prevista per l'approvazione e la modifica delle tabelle in questione.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Concludo con la revisione dell'art. 69 d.a.c.c

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, puo` essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi e` tenuto a darne senza indugio notizia dell’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo puo` essere revocato ed e`tenuto al risarcimento degli eventuali danni».

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Qualcuno è in grado di darmi cortesemente una risposta anche semplicemente con un sì o un no all'ultima richiesta.

Grazie

Qualcuno è in grado di darmi cortesemente una risposta anche semplicemente con un sì o un no all'ultima richiesta.

Grazie

Non sono le tabelle in se ad essere contrattuali ma il criterio di riparto.

Se nel regolamento contrattuale è specificato che un tipo di spesa va ripartito con una tabella ed un altro tipo di spesa con un'altra tabella, si tratta di riparto CONVENZIONALE (contrattuale) in deroga al criterio legale.

Per modificare questo tipo di riparto contrattuale (tabelle di riparto spese) occorre l'unanimità di 1000 millesimi.

scusate se riprendo la discussione.

Quindi se modificato, il riparto deve essere fatto in forma scritta presso un notaio pena la non applicazione della modifica?

Partecipa al forum, invia un quesito

×