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Marino1216

Maggioranza per appropriazione bilancio consuntivo e preventivo

Buonasera,

con quale maggioranza si approvano consuntivo e preventivo in assemblea di seconda convocazione?

grazie

Maggioranza semplice.

In seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Occhio che le maggioranze costitutive cambiano rispetto a quelle deliberative.

 

Maggioranza semplice in seconda convocazione.

 

Maggioranza assoluta in prima convocazione.

 

Con una Maggioranza Qualificata nomini il Presidente della Repubblica nei primi scrutini e in Condominio sono poche le voci che la richiedono.

 

http://www.studiamo.it/pages/societa-condominio-le-nuove-maggioranze-per-le-delibere-in-assemblea

 

http://www.romanordcondomini.it/sul-condominio/maggioranze-assembleari/

 

 

 

 

Occhio che le maggioranze costitutive cambiano rispetto a quelle deliberative.

 

Maggioranza semplice in seconda convocazione.

 

Maggioranza assoluta in prima convocazione.

Beh, la domanda era semplice è precisa:

delibera preventivo e consuntivo in seconda convocazione.

E' evidente che si deve indicare la maggioranza deliberativa perchè se mancasse quella costitutiva ogni delibera sarebbe nulla.

 

Non capisco cosa intendi per maggioranza (deliberativa) assoluta perchè in effetti io conosco 4 tipi di maggioranze:

 

1) Maggioranza degli intervenuti + 500 millesimi: quasi tutte le delibere in prima convocazione (non tutte) e alcune delibere in seconda convocazione

2) Maggioranza degli intervenuti + 333,33 millesimi: solo in seconda convocazione per la maggior parte delle delibere (quelle che non richiedono maggioranze particolari)

3) Maggioranza degli intervenuti + 666,66 millesimi: delibere di cui all'articolo 1120 comma 1 e all'articolo 1122-bis comma 3

4) Unanimità dei partecipanti + 1.000 millesimi: delibere che incidono sui diritti individuali del singolo condòmino.

In realtà le cose in Condominio si complicano perchè v'è la questione doppia maggioranza (teste e millesimi)...e si possono avere 3 opzioni SI-NO-ASTENUTO

1)Assoluta

2)Semplice...ma visto che vi sono le 3 opzioni si potrebbe dire anche RELATIVA

3)Qualificata

4)Non esiste un sostantivo/aggettivo specifico....volgarmente direi "Bulgara" o "Plebiscitaria"...il Berlusca-pensiero includerebbe "per acclamazione" visto che lui i contrari nemmeno li vede/considera:cool:

 

Tutte reminiscenze..il prof di Diritto ci fece un c... quadro per imparare tutte le differenze.

Buonasera,

con quale maggioranza si approvano consuntivo e preventivo in assemblea di seconda convocazione?

grazie

Confermo è precisato in seconda convocazione-

Confermo è precisato in seconda convocazione-

 

???? ovvero qualificata????

 

In seconda convocazione la delibera sul bilancio approva come dice Leonardo Maggioranza degli intervenuti + 333,33 millesimi.

 

Quindi come spiegato è maggioranza semplice o relativa a seconda di quante opzioni risultano.

???? ovvero qualificata????

 

In seconda convocazione la delibera sul bilancio approva come dice Leonardo Maggioranza degli intervenuti + 333,33 millesimi.

 

Quindi come spiegato è maggioranza semplice o relativa a seconda di quante opzioni risultano.

No confermo la risposta di Leonardo.

In realtà le cose in Condominio si complicano perchè v'è la questione doppia maggioranza (teste e millesimi)...e si possono avere 3 opzioni SI-NO-ASTENUTO

Voglio esprimere un concetto imparato nel forum nel corso degli anni.

Nel Parlamento si contano i voti favorevoli sui contrari e quindi:

Presenti 50

favorevoli 20

contrari 15

astenuti 15

La delibera è approvata con 20 voto favorevoli contro 15 contrari

 

In condominio si conta la maggioranza degli intervenuti:

Se gli intervenuti sono 50 la maggioranza degli intervenuti è 26

favorevoli 20

contrari 15

astenuti 15

In condominio, al contrario che al Parlamento, la delibera non è approvata perchè non ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

In realtà, quindi, in condominio l'astenuto pur non esprimendo alcun parere non può essere considerato neutrale come in Parlamento perchè la sua astensione fa pendere la bilancia dalla parte dei contrari.

In realtà la delibera è valida ma annullabile. Questo secondo l' orientamento odierno dei "giudicanti" onde sbloccare la situazione nei condomini con troppi indecisi.

NOn vorrei sbagliare data l' ora e la giornata estremamente pesante.

Mi riservo di verificare.

 

Quindi a mal parata l' pzione 2 resta "a Maggioranza Semplice".

 

Ps.

Pure in campo parlametnare sussistino differenza fra Senato e Camera..ma vale il concetto della giornata anomala.

 

Buona notte a tutti.

In realtà la delibera è valida ma annullabile. Questo secondo l' orientamento odierno dei "giudicanti" onde sbloccare la situazione nei condomini con troppi indecisi.

Io prescindevo dall'annullabilità.

Parlavo di delibere "regolari" a prova di impugnazione.

In una delibera a prova di impugnazione il voto astenuto nella realtà non è una vera terza opzione perchè in condominio, a mio avviso, esistono

- voti favorevoli

- voti non favorevoli (astenuti + contrari)

 

Poi a seconda della preparazione e buona fede del Presidente e dell'assemblea sul verbale potrà essere scritto:

- la delibera è bocciata perchè non ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (a prova di impugnazione)

- la delibera è approvata con 20 voti favorevoli, 15 contrari e 15 astenuti (annullabile)

Beh, la domanda era semplice è precisa:

delibera preventivo e consuntivo in seconda convocazione.

E' evidente che si deve indicare la maggioranza deliberativa perchè se mancasse quella costitutiva ogni delibera sarebbe nulla.

 

Non capisco cosa intendi per maggioranza (deliberativa) assoluta perchè in effetti io conosco 4 tipi di maggioranze:

 

1) Maggioranza degli intervenuti + 500 millesimi: quasi tutte le delibere in prima convocazione (non tutte) e alcune delibere in seconda convocazione

2) Maggioranza degli intervenuti + 333,33 millesimi: solo in seconda convocazione per la maggior parte delle delibere (quelle che non richiedono maggioranze particolari)

3) Maggioranza degli intervenuti + 666,66 millesimi: delibere di cui all'articolo 1120 comma 1 e all'articolo 1122-bis comma 3

4) Unanimità dei partecipanti + 1.000 millesimi: delibere che incidono sui diritti individuali del singolo condòmino.

Ops! Dal link postato da Pessina mi sono accorto che esiste un quinto tipo di maggioranza; quello previsto dall'art. 117-ter:

 

5) Maggioranza di almeno 4/5 dei partecipanti al condominio + 800 millesimi

5) Qualificata.

 

In merito a dove vada collocato il voto di un astenuto in rete trovi pareri in contrasto e mutazione dell' indirizzo.

 

Il mio prof. di Diritto sosteneva che per la Gisutizia chi tace "non dice nulla". Quindi non può essre equiparato a voto favorevole ma nemmeno a voto contrario.

 

Magari uno si astiene perchè preferisce ottenere maggiri ragguagli rispetto ad un dato argomento. NOn "palesa" la sua decisione ed in tal modo si riserva 30 gg. di tempo per ottenere ragguagli ed al limite "impugnare" in giudizio.

 

--link_rimosso--

 

Prima e seconda convocazione

Per la validità dell’assemblea in prima convocazione occorre che al momento dell’apertura dell‘assemblea siano presenti di persona o per delega i 2/3 del valore dell’edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio.

Qualora tale quorum non sia raggiunto, l’assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione, per la validità della quale è necessario che i presenti siano almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Qualora l’assemblea di prima convocazione non sia valida, l’amministratore deve redigere verbale di assemblea deserta che deve essere trascritto nel libro verbali. Se questa procedura non viene rispettata, l’assemblea di seconda convocazione si intende di prima, con lo spostamento delle relative maggioranze.

Se nell’avviso di convocazione è già indicata la data dell’assemblea di seconda convocazione, l’amministratore non ha altri compiti. Se invece nulla è indicato, l’amministratore deve provvedere a convocare e a tenere entro dieci giorni dal giorno della prima convocazione (ma non lo stesso giorno) l’assemblea di seconda convocazione.

I voti sono sempre positivi o negativi, gli astenuti non contano in alcun modo.

Le deliberazioni sono approvate se raggiungono il quorum richiesto .

 

Per il calcolo delle maggioranze l’astenuto è tale non è favorevole e non è contrario, praticamente è disinteressato alla delibera, perché per il calcolo delle maggioranze vale la maggioranza di teste e dei millesimi, vale però come presente, cioè se sono presenti 9 teste la maggioranza sarà di 5. La Cassazione è giunta a ritenere che; “l’astensione di un condomino dal voto per una delibera assembleare deve considerarsi, ai fini dell’impugnazione della delibera, come dissenso, al pari della astensione del socio nelle deliberazioni delle società per azioni ai fini dell’esercizio del diritto di recesso” sent. n. 6671 del 9.12.1990 e n. 127 9.1.2000 P.P.

 

tradotto signiifca che il voto dell' astenuto in assemblea non và equiparato/sommato a quello dei contrari...ma lo sarà solo in caso di impugnazione.

 

Per quanto riguarda il discorso Parlamento gli astenuti al Senato vengono considerati votanti, mentre alla Camera no.

Questo determina influenze sul quorum per cui al Senato chi vuole astenersi ma non influenzare il voto esce.

5)

...Per il calcolo delle maggioranze l’astenuto è tale non è favorevole e non è contrario, praticamente è disinteressato alla delibera, perché per il calcolo delle maggioranze vale la maggioranza di teste e dei millesimi, vale però come presente, cioè se sono presenti 9 teste la maggioranza sarà di 5. La Cassazione è giunta a ritenere che; “l’astensione di un condomino dal voto per una delibera assembleare deve considerarsi, ai fini dell’impugnazione della delibera, come dissenso, al pari della astensione del socio nelle deliberazioni delle società per azioni ai fini dell’esercizio del diritto di recesso” sent. n. 6671 del 9.12.1990 e n. 127 9.1.2000 P.P.

 

tradotto signiifca che il voto dell' astenuto in assemblea non và equiparato/sommato a quello dei contrari...ma lo sarà solo in caso di impugnazione.

 

Per quanto riguarda il discorso Parlamento gli astenuti al Senato vengono considerati votanti, mentre alla Camera no.

Questo determina influenze sul quorum per cui al Senato chi vuole astenersi ma non influenzare il voto esce.

L'art. 1129 dice che

"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti"

Se l'astenuto vale come presente (intervenuto) sarà conteggiato nel quorum deliberativo ma non farà parte della maggioranza di quegli intervenuti che approvano (= non favorevole).

 

Del resto se l'astenuto, pur presente, dovesse essere considerato completamente disinteressato alla delibera, quale diritto avrebbe di impugnare una delibera che con la sua astensione ha dichiarato di non suo interesse?

 

Da qui la mia opinione:

L'astenuto, pur non essendo ne favorevole ne contrario, resta pur sempre un non favorevole e quindi fa pesare la bilancia dalla parte dei contrari.

L'astenuto è una persona che non partecipa a una votazione, quindi non si può dire ne che vada con i favorevoli e ne con i dissenzienti.

Salve a tutti riprendo questa discussione per porvi un quesito:

 

Assemblea ordinaria in seconda convocazione

 

ODG:

1) Approvazione bilancio consuntivo;

2) Nomina o conferma dell’Amministratore e relativo onorario;

3) Approvazione bilancio preventivo gestione;

 

7 proprietari su 12 e 482 mm su 1000.

 

I punti 1 e 3 possono essere approvati essendo 50+1 1/3 con 482mm sul minimo che è 334 millesimi.

 

Il punto 2 Nomina o revoca non può essere approvato perchè non ci sono i 500 mm ma si può votare il compenso che vuole 334 mm....?

 

Ma se non si può approvare la nomina o riconferma dell'amministratore perchè non sono sufficienti i millesimi come si fa a poter approvare il compenso???

 

Sbaglio qualcosa?!?!?!

 

Grazie a chi mi darà delucidazioni in merito

Edo

Da lettura in altri post leggo che se non si raggiunge i 500 mm per nominare un nuovo amministratore l'attuale amministratore rimane in prorogatio fino a prossima assemblea.

 

Ma la stessa cosa vale anche se l'amministratore attuale lo volevamo riconfermare? Ciò non avendo i 500 mm rimane in prorogatio e dovrà essere confermato alla prossima assemblea?

 

Grazie

Qualcuno che mi può dare una risposta... Grazie

L'art. 1129 c.c. prevede che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. Questo significa che alla scadenza del primo anno può essere riconfermato per un altro anno con la maggioranza semplice. Allo scadere del secondo anno dovrà essere rinominato con la maggioranza prevista dal 2° comma art. 1136 (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio).

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