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gloria80

Maggioranza necessaria per modifica facciata e scavi in sottosuolo condominiale

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Buongiorno a tutti

 

volevo sapere se qualcuno potrebbe indicarmi le maggioranze necessarie in seconda convocazione:

- per le modifiche apportate su facciata condominiale (Nuove finestre e balconi come pure nuova entrata)

- scavi in sottosuolo condominiale

 

occorre l'unanimità delle teste e dei millesimi?

 

grazie mille

Buongiorno a tutti

 

volevo sapere se qualcuno potrebbe indicarmi le maggioranze necessarie in seconda convocazione:

- per le modifiche apportate su facciata condominiale (Nuove finestre e balconi come pure nuova entrata)

- scavi in sottosuolo condominiale

 

occorre l'unanimità delle teste e dei millesimi?

 

grazie mille

Si parla di aperture - balconi privati o condominiali? Lo scavo nel sottosuolo è privato o comune?
grazie tullio

 

balconi e aperture private;

sottosuolo è condominiale (comune)

Per i balconi e aperture, non è necessaria nessuna delibera perchè il condomino che desidera aprire ha il diritto, ma non deve pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori (--> art. cc 1102 e sent. Cass. 14/12/94 n. 10704), per cui ottenuti i dovuti permessi edilizi non deve chiedere nulla all'assemblea.

Per lo scavo sotto l'edificio, se si tratta di utilizzazione condominiale oltre ai dovuti permessi edilizi, sarà necessaria la delibera con la maggioranza dell'art. cc 1136 al 2° comma, > teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la meta del valore dello stabile (500 mlm)

Se invece si tratta di utilizzazione privata sarà necessaria l'unanimità, altrimenti non è possibile lo scavo;

 

Per il combinato disposto degli artt. 1117 e 840 c.c., il sottosuolo costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio condominiale, ancorché non menzionato espressamente da detto art. 1117, va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, e ciò anche con riguardo alla funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato. Pertanto, un condomino non può senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, giacché con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà dei condomini su una parte comune dell'edificio. L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini. (Cass. 23 dicembre 1994 - n. 11138)

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