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Catserena

Gazebo e voto condominiale

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buongiorno, vivo in un condominio composto da 7 unità abitative. Ho un piccolo giardino dal lato della facciata, nel quale ho installato un piccolo gazebo mobile, grande circa 1,5 m x 2 e alto 2 m circa, ke sporge sopra la mia siepe di circa 20 cm. Alcuni condomini si sono lamentati dicendo di non gradire la vista del gazebo e minacciando una riunione condominiale straordinaria nella quale si chiederebbe di votare perchè noi lo togliessimo. La mia domanda è: se il condominio votasse a maggioranza, potrebbero costringermi a toglierlo?

grazie

Se non gli piace vedere il gazebo che si girino dall'altra parte: il condominio non è un carcere! Magari fai crescere la siepe di un po'....

buongiorno, vivo in un condominio composto da 7 unità abitative. Ho un piccolo giardino dal lato della facciata, nel quale ho installato un piccolo gazebo mobile, grande circa 1,5 m x 2 e alto 2 m circa, ke sporge sopra la mia siepe di circa 20 cm. Alcuni condomini si sono lamentati dicendo di non gradire la vista del gazebo e minacciando una riunione condominiale straordinaria nella quale si chiederebbe di votare perchè noi lo togliessimo. La mia domanda è: se il condominio votasse a maggioranza, potrebbero costringermi a toglierlo?

grazie

L'assemblea non può deliberare nelle parti private, e considerate le dimensioni, quel gazebo è forse più piccolo di un ombrellone e non necessita di permessi particolari, per cui se questo si trova sul tuo giardino i condomini non possono dire assolutamente niente.

Sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato: non è necessario nessun Nulla Osta per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.

 

inoltre:

 

Il decoro architettonico deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2010, n. 1286

Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché la non mutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto. L'alterazione del decoro architettonico deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprietà esclusiva, precisa che l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere.

(condomini.altervista.com)

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