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ben.reilly

Fotovoltaico (e non solo) senza comunicazione su tetto privato

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Salve, 

un condomino ha installato sul tetto della palazzina l'impianto fotovoltaico  senza avvisare nessuno. La palazzina è orizzontale per cui la parte del tetto  "dove avrebbe installato" dovrebbe essere di sua proprietà.

 

Per la vigente normativa non è necessaria l'autorizzazione del condominio ( essendo tra l'altro sua proprietà).

 

Ma è lecito agire senza comunicare nulla all'amministratore ? 

AL condominio interessa sapere se l'installazione può  provocare problemi alla palazzina ( il tetto puo' reggere il peso , ha rispettato i vincoli comunali etc...? ) : possiamo chiedere documentazione e quale? 

 

I condomini sono un po' preoccupati ( taluni innervositi). Tutti comunicano e chiedono autorizzazioni con  educazione ma costui fa quello che vuole. Poco tempo fa ha fatto lavori in casa che sappiamo abusivi senza avvisare il condominio.

 

Cosa fare? 

 

Grazie

 

Tra l'altro il regolamento cita testualmente: "

 

Art. 6

Ispezioni e lavori nella proprietà singola

Ciascun condomino a richiesta dell'amministratore e previo congruo avviso, deve consentire che nell'interno dei locali di sua proprietà si proceda, con i dovuti riguardi, alle ispezioni ed ai lavori che si dovessero eseguire sulle parti comuni dell'edificio o sulle parti in proprietà esclusiva nell'interesse della comunione e dei singoli condomini salvo il diritto alla rifusione dei danni.

I condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e lavori che possano interessare la stabilità e l'estetica dell'edificio o parti di esso, devono preavvertirne l'amministratore.

Qualora l'amministratore si opponga, la decisione sarà rimessa all'assemblea da convocarsi all'uopo dall'amministratore entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione dell'opposizione al condomino.

Trascorso tale termine senza che l'assemblea sia stata convocata, il condomino potrà senz'altro eseguire i lavori progettati sotto la sua responsabilità nei confronti sia del condominio sia dei singoli condomini.

Ciascun condomino è tenuto ad eseguire nei locali e alle cose di sua proprietà quelle riparazioni, la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini o compromettere la stabilità, l'uniformità esterna ed il decoro dell'edificio.

I condomini degli appartamenti situati all'ultimo piano sono tenuti del pari a concedere il libero passaggio al tetto, ai lastrici solari, agli impianti distributori dell'acqua, quando altrimenti non si possa accedervi agevolmente senza onere o sacrificio da parte del condominio, per l’esecuzione dei lavori che interessano le parti comuni o i singoli, sempre salvo il diritto al risarcimento del danno; del pari i proprietari dei giardini sono tenuti a concedere il deposito dei materiali occorrenti e l'installazione di ponti di servizio per il loro afflusso ai piani superiori, o per il restauro dei muri perimetrali a tutte le condizioni e con tutti i diritti dianzi accennati."

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018 il glossario delle opere che potranno essere svolte in edilizia libera e per le quali non sarà richiesta alcuna autorizzazione.

 

Controlla che vi sia anche questa tipologia di lavori:

 

 

LavoriSenzaPermesso.pdf

grazie. Si è "edilizia libera". E non necessita autorizzazione condominio.

 

pero' senza alcuna comunicazione si puo' fare?  e se casca chi paga?

 

 

ben.reilly dice:

grazie. Si è "edilizia libera". E non necessita autorizzazione condominio.

 

pero' senza alcuna comunicazione si puo' fare?  e se casca chi paga?

 

 

Per capirci, stiamo parlando di villette a schiera?

diciamo che è difficile spiegare. perchè si tratta di palazzina con ascensore al livello strada. Gli appartamenti al secondo livello sono attigui ed hanno giardino, il tetto è unico ma è pertinente ad ogni appartamento che è su tre livelli... quasi quasi inserisco immagine ...

Modificato da ben.reilly

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