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Faber61

Distacco da impianto centralizzato e sostituzione caldaia

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Buonasera

ho il seguente quesito da sottoporre. Un anno fa ho comunicato all'amministratore, tramite raccomandata, la mia intenzione di staccarmi dal riscaldamento centralizzato e ho fatto predisporre una perizia tecnica. Io da più di un anno sto ristrutturando il mio appartamento e non ci abito ancora a causa di vari ritardi nei lavori, ma ho predisposto l'impianto per il passaggio all'autonomo. L'amministratore non ha mai preso atto della mia volontà di staccarmi nè ha ritenuto di comunicarlo agli altri condomini. Lo scorso giugno l'amministratore è stato rimosso dall'incarico (per vari motivi). Il nuovo amministratore ha recentemente constatato che la caldaia condominiale è vecchia e necessita di urgente sostituzione. La prossima assemblea condonimiale ha all'ordine del giorno la sostituzione della caldaia e anche il mio distacco. Volevo sapere: 1) devo partecipare alla spesa di sostituzione della caldaia condominiale? 2) La perizia tecnica da me fatta redigere è incompleta in quanto non è stato possibile reperire i dati tecnici della vecchia caldaia: secondo voi potranno chiedermi di redigerne una nuova (con ulteriori spese a mio carico) sulla base dei dati della nuova caldaia? Ricordo che io sono già materialmente distaccato dall'impianto centralizzato (sto ristrutturando il mio appartamento). Secondo me, dal momento che la caldaia verrà sostituita non ci sarebbe bisogno di fare calcoli che dimostrino se ci sarà un aggravio di spesa per gli altri condomini, visto che il mio appartamento è il più grande in termini di millesimi di riscaldamento e visto che la nuova caldaia servirà solo le unità immobiliari ad essa collegate.

 

Grazie per le risposte

L'amministratore non ha mai preso atto della mia volontà di staccarmi nè ha ritenuto di comunicarlo agli altri condomini.

1) devo partecipare alla spesa di sostituzione della caldaia condominiale ?

 

Ovviamente, SI.

Riforma del Condominio: nodo distacco impianto termico centralizzato.Secondo la riforma del condominio, per distaccarsi, il condominio deve fornire, innanzitutto, prova di non procurare un aggravamento delle spese a coloro che proseguono ad utilizzare il riscaldamento centralizzato. In secondo luogo, bisogna dimostrare che la decisione non determina uno squilibrio termico dell’intero edificio, tale da pregiudicare la regolare erogazione del servizio di riscaldamento.

La prova che attesti la situazione deve essere data con una perizia, non è invece necessario, come per la trasformazione dell’intero impianto termico, il deposito in Comune di un progetto insieme alla denuncia di inizio lavori. Non è richiesto nessun passaggio, con successiva deliberazione, in assemblea condominiale, per il distacco; secondo alcuni, si tratta di un diritto che si può esercitare anche in presenza di un divieto esplicito nel regolamento comune ( Cassazione sentenza 19893/2011).

Deve essere un tecnico abilitato a redigere la perizia, secondo quanto prescritto dal Dm 37/2008, cui rimanda anche il recente Dpr 74/2013, che ha ridisegnato il tema della conduzione e dei controlli degli impianti termici. Nella fattispecie, il professionista deve essere iscritto agli albi professionali ed essere in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia di trattamento degli impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettiva ramificate.

All’interno del documento devono essere presenti varie informazioni, innanzitutto l’accertamento dello stato dei consumi della caldaia e la proiezione del consumo ipotizzato, in caso di distacco. In secondo luogo, la perizia va corredata da una previsione che attesti come, in virtù delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il distacco non creerà notevoli pregiudizi all’impianto centrale. Infine, deve essere dimostrata l’assenza di futuri squilibri termici per il fabbricato.

Uno dei nodi più complessi da sciogliere è, infine, quello riguardante la ripartizione delle spese post-distacco. Chi abita nell’appartamento che viene scollegato dalla caldaia comune non è più tenuto a partecipare alle spese ordinarie per il riscaldamento, ma deve continuare a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato, oltre alla sua conservazione e messa a norma.

L’articolo 1118, comma 3, del Codice civile è piuttosto chiaro in merito e stabilisce che ” il condominio non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni”. Inoltre il nuovo comma 4 dispone ora anche in caso di distacco che “il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Rimane poi aperta ogni volta la disputa su cosa debba essere ritenuto o meno straordinario.ciao

L'amministratore non ha mai preso atto della mia volontà di staccarmi nè ha ritenuto di comunicarlo agli altri condomini.

1) devo partecipare alla spesa di sostituzione della caldaia condominiale ?

 

Ovviamente, SI.

Confermo, in quanto hai sempre l'uso potenziale, potrai sempre ricollegarti, l'unica possibilità che hai, è che venga sostituito il centralizzato, con uno idoneo per i soli condimini che sono rimasti collegati, quindi più piccolo e quindi in tal caso non ha più la possibilità di ricollegarti a meno chè non si sostituisca nuovamente il tutto per poter sopportare il tuo allaccimento, ipotesi alquanto remota.

Buonasera

ho il seguente quesito da sottoporre. Un anno fa ho comunicato all'amministratore, tramite raccomandata, la mia intenzione di staccarmi dal riscaldamento centralizzato e ho fatto predisporre una perizia tecnica. Io da più di un anno sto ristrutturando il mio appartamento e non ci abito ancora a causa di vari ritardi nei lavori, ma ho predisposto l'impianto per il passaggio all'autonomo. L'amministratore non ha mai preso atto della mia volontà di staccarmi nè ha ritenuto di comunicarlo agli altri condomini. Lo scorso giugno l'amministratore è stato rimosso dall'incarico (per vari motivi). Il nuovo amministratore ha recentemente constatato che la caldaia condominiale è vecchia e necessita di urgente sostituzione. ...

Articolo 1118 C.C. e riforma in vigore del condominio in vigore dal 17/06/2013:

"Il condòmino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento (anche senza il consenso degli altri proprietari) se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini (serve perizia di un tecnico abilitato).

Chi si stacca è comunque tenuto a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto (di cui è comproprietario) per la sua conservazione e messa a norma."

Quindi lei può distaccarsi quando vuole senza attendere alcuna risposta, ma deve concorrere alla spesa per la nuova caldaia.

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