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sergiomozzate

Distacco da centralizzato con contestuale cambio caldaia / ridimensionamento

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Buongiorno,

vorrei lanciare questa discussione sul tema spesso discusso del distacco da centralizzato, ma questa volta con la variante di contestuale cambio di caldaia.

Il caso:

condominio composto da un totale di 12 appartamenti e 2 negozi.

dei 12 appartamenti 8 sono parte del condominio che ha le canne centralizzate in comune in VERTICALE e 4 invece fanno parte di un’ala di condominio che aveva già la predisposizione per l’impianto termico per ogni appartamento e che si allacciava al centralizzato tramite tubi comuni.

I negozi sono uno sotto al lato con le canne verticali in comune e uno sotto l’altro lato con la predisposizione.

Quasi tutti gli appartamenti sono dati in affitto, e i proprietari sono solo 6 persone che si spartiscono più o meno fette di proprietà.

Pertanto alle assemblee partecipano solo i proprietari che prendono decisioni su tutto, anche le spese di riscaldamento.

Dal 2013 è stato deciso con voto non unanime ma con la maggioranza dei millesimi, che si doveva cambiare la caldaia condominiale, e contestualmente è stata scelta una caldaia più piccola della precedente, si è distaccata tutta la parte del condominio con la predisposizione a impianto per appartamento, ma fatto strano e che non capiamo se legittimo, anche un appartamento (mansarda ultimo piano) della parte che ha le canne comuni in verticale.

Al di la del fatto che forse è stata presentata una relazione di un tecnico che ciò non provoca maggiori costi per gli altri tutta ancora da verificare (forse la relazione è solo relativa all’appartamento della parte con predisposizione) non capiamo se a questo punto la mansarda che si distacca deve o no pagare il cambio della caldaia stessa con rifacimento impianto elettrico.

L’amministratrice attuale che purtroppo è di parte e si comporta sempre male nei nostri confronti facendo da ostruzionismo e non dando le risposte adeguate, prima dice che non deve pagare, poi cambia idea e dice che deve pagare, poi di nuovo dice che non deve pagare abbozzando la scusa che essendo la caldaia più piccola di prima e potendo supportare solo 7 appartamenti e non 8 (non vedo come possano affermare una cosa simile) il condomino non si attaccherà più al centralizzato e quindi è escluso dal pagamento. Ha anche fatto riferimento ad una cassazione del 2012 n. 7182.

Io penso che sia l’ennesima montatura per far ricadere i costi su di noi che siamo rimasti collegati.

Vorrei pertanto capire se la pretesa di non pagare è legittima o no. Nel caso non lo fosse quali prove concrete dobbiamo riportare per far addebitare tale costo, ed ultima cosa, è possibile che l’amministratrice applichi sempre le regole in modo arbitrario contro di noi e a favore delle stesse persone? Possiamo fare qualcosa in merito? Perché non ci sentiamo tutelati.

E se la relazione del tecnico presentata non parlasse di quell’appartamento che si è distaccato (parte centralizzata) ma dell’altro appartamento che aveva già la predisposizione?

Ultima cosa: visto che dobbiamo rivedere tutto, è legittimo che il negozio che sta dalla parte dell’impianto centralizzato con canne verticali, anche se staccato da anni, non paghi anche lui la parte di manutenzione straordinaria?

Grazie.

Se dopo il distacco il riscaldamento centralizzato è stato sostituito e ridimensionato, in ragione delle effettive esigenze di riscaldamento dei condomini rimanenti e che, pertanto, il distaccato non ha più la possibilità di riattaccarsi, non c'è ragione alcuna della sua partecipazione alle spese straordinarie di manutenzione del nuovo impianto sul quale perde ogni diritto di comproprietà.

Ma chi deve dire se la caldaia ridimensionata NON supporta oltre le sette unità abitative che rimangono attaccate? Attualmente non c'è nessuna relazione tecnica che lo dice. Sappiamo per certo che l'idea iniziale era quella di staccare la parte del condominio con già la predisposizione all'autonomo, per cui in teoria il ridimensionamento contemplava anche la mansarda che stava dalla parte del centralizzato in verticale e che poi abbiamo scoperto solo in un secondo tempo volersi staccare; se poi non c'è proprio relazione tecnica che attesta che non ci saranno squilibri ecc ecc è legittimo che questo ulteriore appartamento si stacchi senza contribuire al cambio caldaia?

La situazione è veramente difficile in questo condominio: ci sono state già delle cose a mio avviso GRAVI e fatte passare dall'amministratore fortemente sollecitato dai proprietari interessati e sempre a danno di una sola proprietaria.

Non c'è mai niente di chiaro e trasparente, noi sappiamo le cose solo all'ultimo momento e non possiamo fare niente per cambiarle in quanto anche l'attuale amministratrice E' DI PARTE.

Si tratta di dare un senso di giustizia in quanto se si continua a far finta di niente per il quieto vivere, si finisce sempre a dover dire di si, pagare e tacere.

Grazie.

Caldaia centralizzata: anche condomini staccati pagano le spese di sostituzione.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 27.01.2004 n° 1420

Salvo deroga contrattuale attraverso una convenzione che obblighi tutti i condomini le spese di sostituzione della caldaia condominiale devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà e non seconso l’uso che ciascun condomino può farne.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1420 del 27 gennaio 2004, precisando che tali spese, attenendo alla conservazione, cioè alla tutela dell’integrità materiale e, quindi, del valore capitale dell’impianto comune, interessano i condomini quali proprietari dell’impianto, a cui carico la legge pone l’obbligo di concorrere alle spese, configurando a carico di essi obligationes propter rem, che, nascendo dalla contitolarità del diritto reale sull’impianto comune, sono dovute in proporzione della quota che esprime la misura della appartenenza.

 

La Suprema Corte ha inoltre ricordato che,ove nell’edificio condominiale vi siano locali (ad esempio box-cantine) non serviti dall’impianto di riscaldamento centralizzato,i condomini titolari,soltanto,della proprietà di tali locali,non sono contitolari dell’impianto centralizzato,non essendo questo legato da una relazione di accessorietà,cioè da un collegamento strumentale,materiale e funzionale all’uso o al servizio di quei beni.

Grazie per la risposta,

pertanto la sentenza di cassazione del 2012 n. 7182 alla quale fanno riferimento loro per cercare di non pagare in questo caso non ha effetto?

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