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giugliano

Dissenso sec. art.1132 c.c.

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Buongiorno,

cerco brevemente di spiegarmi: per lavori straordinari appaltati dal mio condominio, il proprietario del lastrico esclusivo ha richiesto un ATP al giudice citando la ditta e il condominio.il tutto verbalizzato in una regolare assemblea, nella stessa personalmente mi sono dissociato dalla lite con regolare raccomandata e verbalizzazione. Nel frattempo il giudice ha nominato un CTU che ha tratto delle conclusioni finali. Sia la ditta che il condominio sono stati rappresentati da un legale. Mi chiedo devo partecipare alle spese legali visto il mio dissenso dalla lite?

Grazie

Il dissenso alle liti ha effetto in merito alle conseguenze della sentenza in caso di soccombenza ma il dissenziente non si può esimere dal pagamento delle spese per la difesa.

Le conseguenze della lite:

La norma in questione riguarda l’esenzione dalle spese di causa non dalle eventuali spese oggetto della causa (merito della causa)

In caso di soccombenza del condominio

In questo caso il condomino dissenziente, in quanto tale, in caso di soccombenza del condominio, non è tenuto

a) né a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio

b) né a quelle eventuali a favore della controparte, liquidate dal giudice con la sentenza.

In caso di vittoria del condominio

In caso di vittoria del condominio la norma in pratica dice :

1) se l’esito del processo è stato vittorioso per il condominio;

2) se il condomino dissenziente ha tratto vantaggio dall’esito vittorioso;

3) se le somme liquidate dal giudice a favore del condominio vittorioso a carico della controparte soccombente non sono sufficienti a coprire le spese pagate dal condominio al proprio legale; allora, e solo allora, il condomino dissenziente deve contribuire pro quota alle spese processuali per la sola parte della parcella non “coperta” da quanto recuperato dalla parte soccombente.

Quindi in caso di vittoria del condominio il dissenziente non deve partecipare alle spese processuali, se non nell’ipotesi residuale sopra illustrata.

Es: parcella avvocato condominio 5000 euro; 4000 euro recuperati dalla parte soccombente;

differenza 1000: il dissenziente contribuirà pro quota solo sui 1000 euro.

 

NB In ogni caso, l’articolo 1132 del Codice civile non si applica alle spese c.d. “stragiudiziali” (come quelle per un parere legale:caso chiarito dal Tribunale di Firenze con la sentenza 4149/2006).

Chiedo scusa utente G.F. ma non sarebbe proprio come scrivi e dato che sono intervenuto spesso sull'art. 1132 c.c., mi hanno segnalato questo topic.

Limitiamoci in questa sede all'esempio parcella avvocato dove sei rimasto nel vago.

Se il giudice liquida € 4.000 come spese legali ma il condominio ne ha pagate € 5.000 o più, magari essendosi fatto patrocinare da un "Principe del Foro", un accidente che il dissenziente contribuirà pro quota agli € 1.000; il dissenziente non li pagherà e la delibera che dovesse addossarglieli sarà nulla, senza limiti di tempo, per oggetto impossibile.

*** *** ***

Il problema di base sulle varie interpretazioni dell'art. 1132 c.c., comune in tutti i topic che ho letto (ed alle discussioni a cui ho partecipato), è che non si precisa mai se il dissociato si opponeva a diritti di condomino disponibili o indisponibili.

 

Ci si può dissociare -solo ed unicamente- dalla delibera che non inerisce agli obblighi propri dei condomini nel condominio, ed in questo caso la dissociazione è intangibile dalla maggioranza.

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