#1 Inviato 16 Gennaio, 2020 Ciao a tutti, Si discute in assemblea la possibilità di citare in giudizio un condòmino dell'ultimo piano per risarcimento danni. Tale iniziativa dovrà/potrà essere presa dall'assemblea con i voti , in 2* convocazione, ex art. 1136 di maggioranza e 500/1000. In tale tipo di controversia inquadrabile come lite attiva, a parere vostro, è ammissibile il dissenso da parte di un condòmino ex art. 1132? Ho letto con attenzione anche questi 2 interessanti articoli: e Ma non riesco a trovare soluzione al quesito? Qualcuno di voi ha avuto caso simile? grazie mille a chi vorrà intervenire in merito....cordiali saluti
#2 Inviato 16 Gennaio, 2020 pierfrancesco dice: Ciao a tutti, Si discute in assemblea la possibilità di citare in giudizio un condòmino dell'ultimo piano per risarcimento danni. Tale iniziativa dovrà/potrà essere presa dall'assemblea con i voti , in 2* convocazione, ex art. 1136 di maggioranza e 500/1000. In tale tipo di controversia inquadrabile come lite attiva, a parere vostro, è ammissibile il dissenso da parte di un condòmino ex art. 1132? Ho letto con attenzione anche questi 2 interessanti articoli: e Ma non riesco a trovare soluzione al quesito? Qualcuno di voi ha avuto caso simile? grazie mille a chi vorrà intervenire in merito....cordiali saluti Non conoscendo tutta la pratica, posso solo dire che in caso di lite in condominio non è possibile dissociarsi, ma si potranno formare due compagini l'una all'altra avverse; Dissenso alle liti condominiali art. 1132 cc (liti interne) fazioni schieramenti compagini la giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.
#3 Inviato 16 Gennaio, 2020 Tullio01 dice: Non conoscendo tutta la pratica, posso solo dire che in caso di lite in condominio non è possibile dissociarsi, ma si potranno formare due compagini l'una all'altra avverse; Dissenso alle liti condominiali art. 1132 cc (liti interne) fazioni schieramenti compagini la giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite. Tullio01 grazie mille. (Non conoscendo tutta la pratica) ---> Trattasi di opere abusive sulla copertura condominiale da parte di un condòmino. In sintesi vuoi dire che se in un condominio di 30 persone, se la maggioranza vuole citare un condomino, " il condominio si dividerà in due compagini" saranno 29 contro 1, senza possibilità di dissentire. a meno che i dissenzienti non si oppangano al condominio diventando controparte, ed allora non sara' piu' 1 contro 29, ma 2 contro 28, giusto? E' giusto?
#4 Inviato 16 Gennaio, 2020 pierfrancesco dice: In sintesi vuoi dire che se in un condominio di 30 persone, se la maggioranza vuole citare un condomino, " il condominio si dividerà in due compagini" saranno 29 contro 1, senza possibilità di dissentire. a meno che i dissenzienti non si oppangano al condominio diventando controparte, ed allora non sara' piu' 1 contro 29, ma 2 contro 28, giusto? E' giusto? No, saranno 28 contro 2, perchè nessuno potrà essere dissenziente (30 condomini e 30 partecipanti alla causa), quell'uno che dici o si mette dalla compagine che vuol citare il condomino (così saranno 29), o si mette dalla parte del condomino citato (saranno 2 e gli altri 28), così dice e interpreto la sentenza citata. Ovvero sempre 30 saranno i convenuti in causa.
#5 Inviato 16 Gennaio, 2020 Tullio01 dice: No, saranno 28 contro 2, perchè nessuno potrà essere dissenziente (30 condomini e 30 partecipanti alla causa), quell'uno che dici o si mette dalla compagine che vuol citare il condomino (così saranno 29), o si mette dalla parte del condomino citato (saranno 2 e gli altri 28), così dice e interpreto la sentenza citata. Ovvero sempre 30 saranno i convenuti in causa. grazie mille. qual e' la sentenza citata che stabilisce cio'? non riesco a trovarla...
#6 Inviato 16 Gennaio, 2020 pierfrancesco dice: grazie mille. qual e' la sentenza citata che stabilisce cio'? non riesco a trovarla... ... Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio ... --> Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126 --- post #2
#7 Inviato 17 Gennaio, 2020 Tullio01 dice: ... Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio ... --> Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126 --- post #2 Ciao Tullio, stavo leggendo le 2 sentenze indicate nei post. Ma non riesco a ricondurre il deliberato del Giudice al caso in questione. Puoi gentilmente aiutarmi?
#8 Inviato 17 Gennaio, 2020 pierfrancesco dice: Ciao Tullio, stavo leggendo le 2 sentenze indicate nei post. Ma non riesco a ricondurre il deliberato del Giudice al caso in questione. Puoi gentilmente aiutarmi? Più di quanto scritto al post posso aggiungere questo; Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18/06/2014 n° 13885 Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c. Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.