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Marco83

Detrazione sostituzione infissi/serramenti 70%

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Buongiorno, 

in uno stabile si stanno effettuando lavori concernenti isolazione a cappotto dell'intero edifico.

Posto che la detrazione su tali opere per parti comuni arrivi come minimo al 50% il Termotecnico che segue la pratica, secondo vadecum dell'Enea, mi ha fato presente che lo stesso Ente dichiara che

"possono essere compresi, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di infissi e l'installazione delle schermatura solari purchè inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento"

 

A tal fine, posto che in tal caso la detrazione per il privato passerebbe dall'attuale 50% al 70% chiedo se qualche collega abbia già effettuato tale analoga pratica.

Ho effettuato quesito anche all'Agenzia delle Entrate locale ma ad oggi non ho avuto alcuna risposta.

Marco83 dice:

Buongiorno, 

in uno stabile si stanno effettuando lavori concernenti isolazione a cappotto dell'intero edifico.

Posto che la detrazione su tali opere per parti comuni arrivi come minimo al 50% il Termotecnico che segue la pratica, secondo vadecum dell'Enea, mi ha fato presente che lo stesso Ente dichiara che

"possono essere compresi, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di infissi e l'installazione delle schermatura solari purchè inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento"

 

A tal fine, posto che in tal caso la detrazione per il privato passerebbe dall'attuale 50% al 70% chiedo se qualche collega abbia già effettuato tale analoga pratica.

Ho effettuato quesito anche all'Agenzia delle Entrate locale ma ad oggi non ho avuto alcuna risposta.

la detrazione al 70% è riferita alla riqualificazione energetica, comprensiva della sostituzione degli infissi delle parti comuni. Se la sostituzione degli infissi di cui parli è degli infissi comuni è agevolabile al 70%, se gli infissi sono privati, no.

 

L'Enea, contattata in forma scritta, mi dice che tal sostituzione e detrazione è consentita anche per i privati in quanto si vanno a modificare dei serramenti con immissione del cappotto e pertanto rientra contestualmente in tale pratica al 70%.

Attendo parere a questo punto dell'AdE a cui ho inviato idoneo quesito.

Marco83 dice:

L'Enea, contattata in forma scritta, mi dice che tal sostituzione e detrazione è consentita anche per i privati in quanto si vanno a modificare dei serramenti con immissione del cappotto e pertanto rientra contestualmente in tale pratica al 70%.

Attendo parere a questo punto dell'AdE a cui ho inviato idoneo quesito.

si, anch'io, saresti così gentile quando avrai il parere di AdE di postarlo? Grazie

Buongiorno a tutti,

per caso avete novità sulla casistica riportata? È per caso uscito qualche parere dell'Agenzia delle Entrate sul punto?

Grazie tante.

Francesco M.

 

Francesco_M dice:

Buongiorno a tutti,

per caso avete novità sulla casistica riportata? È per caso uscito qualche parere dell'Agenzia delle Entrate sul punto?

Grazie tante.

Francesco M.

Se può aiutare:

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali(1), che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo(detrazione fiscale del 70%);
[..]
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
- devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/parti_comuni.pdf

 

Anche noi detraiamo le finestre al 70%, si parla di "strutture esterne" e non di "parti comuni" quindi anche le finestre dei singoli appartamenti rientrano.

Modificato da condo77
condo77 dice:

 

Se può aiutare:

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali(1), che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo(detrazione fiscale del 70%);
[..]
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
- devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/parti_comuni.pdf

 

Anche noi detraiamo le finestre al 70%, si parla di "strutture esterne" e non di "parti comuni" quindi anche le finestre dei singoli appartamenti rientrano.

Puo' essere, ma l'intestazione del paragrafo e la prima frase farebbero intendere che il 70% è applicabile alle parti comuni, finestre ed infissi non lo sono. Puo' essere che, senza essere chiari, abbiano voluto comunque considerare che la contestuale sostituzione degli infissi fosse un comportamento virtuoso da premiare.

È trascurabile quante unità immobiliari sostituiscano le finestre? Es. Su 10 unità le finestre vengono sostituite solo da 3. L'agenzia delle entrate si è mai espressa in merito?

Grazie tante

Francesco_M dice:

È trascurabile quante unità immobiliari sostituiscano le finestre? Es. Su 10 unità le finestre vengono sostituite solo da 3. L'agenzia delle entrate si è mai espressa in merito?

Grazie tante

Sempre piu' difficile! 😊

Sarebbe necessario conoscere la ratio con cui AdE considera tali interventi, per questo motivo mi interessa sapere se @Marco83 ha fatto interpello e quale sia stata la risposta.

 

Teoricamente dovrebbe essere possibile anche solo per interventi parziali, considerando che non è richiesto l'intervento totale, ma.........🤷‍♂️

Danielabi dice:

Sempre piu' difficile! 😊

Sarebbe necessario conoscere la ratio con cui AdE considera tali interventi, per questo motivo mi interessa sapere se @Marco83 ha fatto interpello e quale sia stata la risposta.

 

Teoricamente dovrebbe essere possibile anche solo per interventi parziali, considerando che non è richiesto l'intervento totale, ma.........🤷‍♂️

Le detrazioni per serramenti e schermature.

La conferma si trova nella voluminosa circolare 13/e dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’Agenzia delle Entrate, dopo molti mesi, ha eliminato in via definitiva il dubbio sui serramenti e le schermature facenti parte di singole unità immobiliari costituenti il condominio: potevano essere ammessi alle detrazioni più elevate previste per gli interventi di qualificazione profonda, definita altrimenti di 2° livello (fino al 75% per l’efficentamento energetico e fino all’85% con interventi ampliati all’antisismica).

Tuttavia, occorre segnalare che mancava il placet dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato a cancellare l’ipotesi dell’apertura di eventuali contenziosi in merito.

Alla pagina 317 della menzionata circolare 13/e, nel dettagliare gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti, in effetti, si legge:

“Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l’intervento…può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento…”.

Dunque, se nell’ambito condominiale gli interventi stabiliti sull’involucro del fabbricato superano il 25% della superficie disperdente lorda, allora la sostituzione dei serramenti nei singoli appartamenti, insieme all’eventuale applicazione di schermature solari, possono accedere ai più alti livelli di detrazioni ammesse, non più limitate al 50%.

Viene posta un’unica condizione: i serramenti sostituiti e/o l’allestimento di schermature solari devono essere chiaramente riportate nella stessa relazione tecnica approntata per gli interventi stabiliti sulle parti comuni del condominio.

https://www.artmetalsrl.com/detrazioni-serramenti-e-schermature/

Modificato da condo77

Bene...risolto, AdE ha voluto premiare i condòmini che hanno cambiato, contestualmente al cappotto, gli infissi.

Presumo valga anche in caso non siano cambiati tutti gli infissi.

Danielabi dice:

Bene...risolto, AdE ha voluto premiare i condòmini che hanno cambiato, contestualmente al cappotto, gli infissi.

Presumo valga anche in caso non siano cambiati tutti gli infissi.

Cmq AdE scrive le stesse identiche parole di ENEA, quindi ad attenersi solo alla lettera del testo il dubbio che tu avevi espresso rimane lecito.

Poi vedo che ovunque riferiscono il punto agli infissi delle singole u.i. e non solo a quelli condominiali, quindi mi sento tranquillo.

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297154/CIRCOLARE+N+13+CORRETTA+SENZA+INDIRIZZI.pdf/de75ad4c-ab90-4535-13fe-1f018dacf92a

 

Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l’intervento:

 deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 per cento della superficie disperdente;

 deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);

 deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;

 può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;

condo77 dice:

Cmq AdE scrive le stesse identiche parole di ENEA, quindi ad attenersi solo alla lettera del testo il dubbio che tu avevi espresso rimane lecito

In effetti AdE si pronuncia solo dopo che i "tecnici" hanno dato il loro parere, nel senso che prima di tutto è necessario stabilire che l'intervento ha le caratteristiche tecniche richieste.

Bene, presumo che la risposta data a Marco sia positiva.

Purtroppo non sempre Agenzia delle Entrate e Enea comunicano tra loro. Onestamente parla di parti comuni non singole unità immobiliari. Il problema é a mio avviso quello. Anche nalla nuova guida enea.

Francesco_M dice:

Purtroppo non sempre Agenzia delle Entrate e Enea comunicano tra loro. Onestamente parla di parti comuni non singole unità immobiliari. Il problema é a mio avviso quello. Anche nalla nuova guida enea.

Se cerchi online otterrai molti risultati in cui è riferito alle finestre dei singoli proprietari (uno l'ho riportato più sopra).

D'altronde quanti condominii ci sono con locali comuni riscaldati e dotati di finestre? Sarebbe stata una casistica del tutto marginale.

Qui lo scopo è il risparmio energetico, estendere l'incentivo anche alle finestre individuali mi pare coerente con l'obiettivo.

Personalmente come detto sono tranquillo e altrettanto tranquillo è il mio direttore lavori che farà la relazione tecnica da mandare all'ENEA.

 

Più di così non saprei dirti... ;)

 

Modificato da condo77

Buongiorno a tutti,

Volevo chiedervi un parere,

caso: due anno fa ho sostituito la caldaia in casa e ho usufruito del credito ecobonus, se oggi volessi sostutuire di nuovo la caldaia posso usufruirne nuovamente oppure no? C'è, che voi sappiate, un riferimento sul punto dell'Agenzia delle Entrate?

Grazie di cuore

Francesco_M dice:

se oggi volessi sostutuire di nuovo la caldaia posso usufruirne nuovamente oppure no?

Puoi, visto che è previsto che si possa accedere ai benefici per ogni nuovo intervento.

Ovviamente a patto che si rispettino gli attuali parametri stabiliti per godere dell'incentivo.

Se ho capito bene quindi il cliente A avendo € 30.000 di detrazioni massima, ora ne avrà solo 26.000 (detrazione 2016 € 2.000 – detrazione 2020 € 2000)? O 28.000 in quanto in due anni diversi? Se dovesse inoltre installare infissi andrebbero ad erodere i 26.000 o i 28.000?

Grazie per la risposta.

Cordiali saluti

Francesco_M dice:

Se ho capito bene quindi il cliente A avendo € 30.000 di detrazioni massima, ora ne avrà solo 26.000 (detrazione 2016 € 2.000 – detrazione 2020 € 2000)? O 28.000 in quanto in due anni diversi? Se dovesse inoltre installare infissi andrebbero ad erodere i 26.000 o i 28.000?

Grazie per la risposta.

Cordiali saluti

Il limite di detrazione è riferito ad ogni intervento. Se l'intervento si protrae in due anni diversi, si devono sommare le cifre spese nei due anni (non è il tuo caso).

Quindi, la caldaia del 2016 ha il suo limite di detrazione; la caldaia del 2020 ha il limite di € 30.000,00.

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