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RobertoN

Denuncia per diffamazione dopo assemblea.

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno a tutti.

Questo è il mio primo post, anche se da parecchio seguo l' attività del sito.

I quesiti che vi pongo sono abbastanza semplici, ma prima mi preme fare una importante premessa.

Da poco si è svolta l' annuale assemblea di condominio per convalidare il consultivo 2018.

I partecipanti non erano tanti, ma sufficienti per rendere valida l' assemblea (oltre i 400/1000), ma io, per precedenti impegni di lavoro, non ho potuto partecipare di persona o con delega. Durante il dibattimento nel verbale sono state sollevate diverse perplessità in seno ad una delle attività commerciali presenti nello stabile a piano terra, indicando le presunte violazioni al regolamento condominiale e le possibili violazioni al regolamento comunale. Al titolare dell' attività è stata mandata copia del verbale e, per raccomandata RR, anche l' ammonimento relativo ai suoi presunti illeciti. Questi, per tutta risposta, ha intenzione di querelare il condominio per diffamazione. Inutile dire che le affermazioni sulle presunte violazioni non le condivido per niente.

E vengo ai quesiti.

Alla luce di questa possibille battaglia legale, cosa posso fare per prendere ufficialmente le distanze da ciò che è scritto nel verbale ?

Se poi l' esito della querela va a vantaggio del querelante, le eventuali spese per un risarcimento danni devono essere suddivise per tutti i condomini, o solo per coloro che erano presenti in assemblea ?

 

Grazie.

 

L'art. 1132 c.c. prevede questo:

 

"Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

 

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

 

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente".

 

Come vedi quindi ti è possibile, nel caso di una lite sia attiva che passiva, dissociarti.

RobertoN dice:

Buongiorno a tutti.

Questo è il mio primo post, anche se da parecchio seguo l' attività del sito.

I quesiti che vi pongo sono abbastanza semplici, ma prima mi preme fare una importante premessa.

Da poco si è svolta l' annuale assemblea di condominio per convalidare il consultivo 2018.

I partecipanti non erano tanti, ma sufficienti per rendere valida l' assemblea (oltre i 400/1000), ma io, per precedenti impegni di lavoro, non ho potuto partecipare di persona o con delega. Durante il dibattimento nel verbale sono state sollevate diverse perplessità in seno ad una delle attività commerciali presenti nello stabile a piano terra, indicando le presunte violazioni al regolamento condominiale e le possibili violazioni al regolamento comunale. Al titolare dell' attività è stata mandata copia del verbale e, per raccomandata RR, anche l' ammonimento relativo ai suoi presunti illeciti. Questi, per tutta risposta, ha intenzione di querelare il condominio per diffamazione. Inutile dire che le affermazioni sulle presunte violazioni non le condivido per niente.

E vengo ai quesiti.

Alla luce di questa possibille battaglia legale, cosa posso fare per prendere ufficialmente le distanze da ciò che è scritto nel verbale ?

Se poi l' esito della querela va a vantaggio del querelante, le eventuali spese per un risarcimento danni devono essere suddivise per tutti i condomini, o solo per coloro che erano presenti in assemblea ?

 

Grazie.

 

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18/06/2014 n° 13885
Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.
Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.

 

Riguardo alla sentenza postata sopra, secondo il mio parere si riferisce al fatto di non poter considerare dissenziente il condòmino controparte, esonerandolo quindi in caso di soccombenza. Quello che si afferma è che, in una simile fattispecie, la lite tra singolo condòmino e condominio crea una scissione tra le due parti e che le spese legali andranno attribuite alla parte realmente soccombente, quindi imputate totalmente ad una delle due.

RobertoN dice:

anche l' ammonimento relativo ai suoi presunti illeciti

Bisogna capire da chi è partita l'idea della RR.,dall'assemblea  o dall'amministratore.

Poi perchè sono presunti,presumo che siano documentati.

Puoi farci un'esempio.

Grazie per le risposte, che mi pare di capire aprano un ventaglio di possibilità.

Vedo di chiarire i dubbi che avete sollevato, nel limite del possibile, visto che non ero presente all' assemblea. L' idea della raccomandata pare sia partita dall' amministratore che, cito testualmente dal verbale, "preso atto della lagnanza provvederà all' invio di raccomandata...". Relativamente alle violazioni presunte, posso dire che riguardano gli orari che l' officina fa, i rumori  e gli odori che ne derivano, e le attività "collaterali". Ma andiamo con ordine. Da quel che ho sempre visto, apre non prima delle 9 e le attività si interrompono dalle 12.30 alle 14.30, per concludersi alle 19.30. Inevitabilmente un' officina di riparazione auto/moto porta con se i rumori di un' officina, e produce fumi (quello di scarico dei motori), che vengono aspirati e dispersi fuori dall' officina. Tra le attività collaterali sono state contestate il lavaggio dei mezzi e il conseguente scarico delle acque sporche nella fognatura comunale. Per concludere, il quadro che emerge dal verbale sembra quello di un' officina che non rispetta nessun orario, inquina con rumori e fumi a tutte le ore, ed è diventata una specie di autolavaggio non autorizzato. Cose che, per altro, non reputo vere. Ed è per questo che ho chiesto a voi se era possibile, ed in che termini, prendere le distanze da queste affermazioni e, di conseguenza, non doverne rispondere come condomino civilmente e penalmente.

Spero di essere stato chiaro.

Modificato da RobertoN

In ultimo, per giglio2, immagino siano semplicemente presunti, perchè, relativamente ai rumori, io non ne sento mai ad orari strani. Dall' appartamento sento addirittura quando viene sollevata la serranda il mattino. E rispetto ai rumori ed ai fumi di scarico, anche qui sono a chiedermi se sia possibile documentarli solo con una perizia tecnica. Vivo in città, in una via trafficatissima della periferia, ed il rumore è pressochè costante dalle prime del giorno fino a tarda notte. Infine, relativamente al lavaggio dei mezzi, mi chiedo a che scopo sarebbe stato fatto, e perchè eliminare l' eventuale acqua sporca in un tombino fuori in strada e non attraverso gli scarichi del bagno dell' officina. Da non trascurare il fatto che nel verbale si parla solo di "lagnanza".

Tu eri assente all'assemblea. Entro 30 gg. dalla data del ricevimento del verbale di assemblea e con riferimento all'argomento "tal dei tali punto x dell'OdG" devi notificare all'amministratore l'intendimento di separare la tua responsabilità da quella del Condominio come previsto dall'art. 1132 c.c.

La notifica la esplichi inviandogli una Raccomandata A.R.

 

A dire il vero, almeno per il momento, attenderei gli sviluppi della situazione.

A verbale pare di comprendere che di fatto sia stata registrata una generica lagnanza mentre nessuna azione legale sia stata deliberata. La stessa raccomandata inviata all'officina non costituisce l'inizio di una lite, ma è solo un ammonimento. Qualora il condòmino dell'officina reagisca in malo modo e citi il Condominio in giudizio comunque l'amministratore dovrà convocare assemblea per ricevere istruzioni e/o incarico a resistere e quella diventerà la circostanza giusta in cui far valere la tua dissociazione. Analogamente se l'officina non reagisce ma l'amministratore intenderà proseguire e sarà il Condominio a citare in giudizio l'officina, di nuovo l'amministratore - se non è stupido - avrà necessità di convocare assemblea per gli stessi motivi sopra illustrati e di nuovo tu avrai l'occasione per dissociarti.

 

Insomma, aspetta che qualcuno citi veramente la controparte in tribunale. Al momento attuale mi sembra che stiano solo volando parole pesanti prive di effetti concreti se non quello di generare reciproco rancore.

Mi sembra tutto quanto molto surreale.

Modificato da albano59
ortografia

Attenzione, le norme qui riportate si riferiscono alla causa in sede civile, non al caso di diffamazione.

La diffamazione infatti è un reato e la querela va posta in sede penale. Non puo' essere querelato il Condominio  essendo questa non persona fisica.

Ilsoggetto che sporgerà (se sporgerà) querela lo dovrà fare verso le singole persone che lo hanno diffamato.

Se il verbale è firmato, potranno essere queste le singole persone passabili di querela. Non di certo che essendo assente non ha firmato nulla.

Ricordiamo che la responsabilità penale è personale e puo' essere imputata solo la persona fisica.

Detto cio' occorre anche vedere se davvero nel verbale vi sono cose diffamatorie e soprattutto se si posa parlare di diffamazione, visto che l'eventuale offesa non è stata portata fuori dal nucleo dei condomini..

In ogni caso, fatta la querela a tizio caio e sempronio condomini firmatari del verbale.. il nostro soggetto diffamato (mettiamo si arrivi ad una condanna), chiederà il risarcimento all'interno del processo penale..e solo a quqesti soggetti.

Il condominio infatti NON puo' commettere reati non essendo persona fisica.

 

P.s. indicare a tizio che sta commettendo degli illeciti e rivolgersi solo a lui nel fare cio' non integra diffamazione. sarebbe diffamazione se io parlando con Caio e Sempropnio dicessi che Tizio (se pre pfare esempio) non pulisce bene la cucina in cui prepara i pasti che serve alla clientela, o che non cura l'igiene dei prodotti, che vende cose scadute ecc...   Ma se mi rivolgo a Tizio e gli dico "guarda che questo tuo prodotto è scaduto" non lo sto diffamando

 

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albano59 dice:

Tu eri assente all'assemblea. Entro 30 gg. dalla data del ricevimento del verbale di assemblea e con riferimento all'argomento "tal dei tali punto x dell'OdG" devi notificare all'amministratore l'intendimento di separare la tua responsabilità da quella del Condominio come previsto dall'art. 1132 c.c.

La notifica la esplichi inviandogli una Raccomandata A.R.

 

...

 

Insomma, aspetta che qualcuno citi veramente la controparte in tribunale. Al momento attuale mi sembra che stiano solo volando parole pesanti prive di effetti concreti se non quello di generare reciproco rancore.

Mi sembra tutto quanto molto surreale.

Albano59, anche a me sembra tutto surreale, ma il verbale l' ho letto 4 volte prima di decidermi a scrivere sul forum... E comunque aspetterò di capire meglio cosa succede. Oggi faccio visita all' officina per capire che intenzioni ci sono, ma non escludo di informare l' amministratore come hai suggerito tu.

 

A SisterOfNight dico grazie, perchè mi ha tolto parecchi dubbi. Il verbale è firmato da un condomino (presidente) e dall' amministratore (segretario verbalizzante). In caso di querela per diffamazione, mi pare di capire, costoro dovranno rispondere dei conteuti del verbale, unitamente alle persone presenti (ed indicate per esteso).

RobertoN dice:

Albano59, anche a me sembra tutto surreale, ma il verbale l' ho letto 4 volte prima di decidermi a scrivere sul forum... E comunque aspetterò di capire meglio cosa succede. Oggi faccio visita all' officina per capire che intenzioni ci sono, ma non escludo di informare l' amministratore come hai suggerito tu.

 

A SisterOfNight dico grazie, perchè mi ha tolto parecchi dubbi. Il verbale è firmato da un condomino (presidente) e dall' amministratore (segretario verbalizzante). In caso di querela per diffamazione, mi pare di capire, costoro dovranno rispondere dei conteuti del verbale, unitamente alle persone presenti (ed indicate per esteso).

A mio parere è il Presidente che deve rispondere di eventuali responsabilità penali in quanto responsabile di quello che viene verbalizzato e che potrebbe non essere condiviso dal segretario ma se viene "detto" lo deve riportare. Ovviamente se nel verbale si cita: " il sig. Tizio afferma…" è responsabile Tizio, "I condomini affermano" sono responsabili i condomini presenti.

Riguardo alle lagnanze mi sa che l'officina dovrà farsele andare bene così come difficilmente i condomini riusciranno a far migliorare la situazione.

Riguardo alla scarico delle acque del lavaggio auto su fogna comunale invece reputo che la cosa vada analizzata perché se effettuata a fini di lucro mi sa che potrebbe esserci qualcosa che non è in regola.

davidino1978 dice:

Riguardo alla scarico delle acque del lavaggio auto su fogna comunale invece reputo che la cosa vada analizzata perché se effettuata a fini di lucro mi sa che potrebbe esserci qualcosa che non è in regola.

In effetti la cosa appare ancora più surreale, visto che a cadenze pressochè costanti (almeno una volta a settimana) risulterebbe un altra attività commerciale a lavare i pavimenti dei propri locali ed a scaricare i residui del lavaggio nelle fognature comunali esterne all' edificio, in strada. Insomma, un verbale di assemblea impreciso che fa brontolare quasi tutti i condomini che hanno la voglia di leggerlo.

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