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Haoren

Da locale lavanderia a locale centrale termica : art. 1120 cc ?

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Buonasera,

dovendo costruire ex novo un impianto centralizzato perchè il teleriscaldamento è stato spento per sempre dal gestore (troppo vecchio e malandato), la palazzina dovrebbe trasformare il locale lavanderia al piano terra in centrale termica per la caldaia centralizzata.

 

Questa variazione di destinazione d'uso richiede l'unanimità dei proprietari ex art. 1120 c.c. oppure la stessa maggioranza prevista per l'installazione della caldaia centralizzata (maggioranza presenti e 501 mlm proprietà) ?

 

Curioso che una volta dismesso il mega teleriscaldamento, di fatto la palazzina non avrà caldaia centralizzata nè caldaie singole...

quindi forse si tratta di innovazione.

 

E' un gran problema a cui come proprietario non so rispondere. Grazie per le dritte !

Il cambio d'uso da locale lavanderia a locale caldaia si può effettuare in forza dell'art. cc 1117 ter;

 

cc Art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d'uso.

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Mentre per la messa in opera della caldaia sarà sufficiente la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm) --> cc art. 1120 punto 2.

Buonasera,

ho una questione analoga.

Il condominio ha deliberato a maggioranza semplice lo spostamento della centrale termica dal vano caldaia posto al piano terra (vecchia caldaia a gasolio), al lastrico solare (nuova caldaia a gas).

Pur avendo il lastrico solare nessun utilizzo, può essere invocato il cambio di destinazione d'uso e pretendere pertanto la maggioranza qualificata?

Grazie

A meno che il lastrico solare non sia grande quanto un fazzoletto, il posizionamento di una caldaia non ne modifica la primaria destinazione d’uso (per la quale sarebbe necessaria la maggiornaza indicata dall’art. 1117 ter cc) ... piuttosto ... se la spesa per lo spostamento fosse particolarmente gravosa (non si tratta di innovazione ma della modifica di un impianto esistente e quindi una spesa straordinaria) sarebbe necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea che esprimano perlomeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

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