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paocris80

Criterio di ripartizione spesa condominiale per indennità servitù di passaggio

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Buona sera a tutti!

Sono amministratore di un condominio di 14 appartamenti che recentemente è stato condannato al pagamento di una somma quale indennità per un diritto di passaggio su un viale di accesso (servitù) in favore del proprietario del fondo servente confinante con la proprietà condominiale su cui tale viale è sito. In altri termini il Tribunale ha riconosciuto l'istituzione di una servitù di passaggio in favore del condominio e contestualmente ha imposto un indennità dovuta appunto a tale diritto.

Orbene in tal caso secondo quale criterio andrà divisa la spesa a carico del condominio? Precedentemente le spese legali riferibili alla medesima vicenda sono state ripartite in parti uguali in accordo tra tutti i condomini con opportune delibere assembleari, tuttavia oggi molti condomini pensano che tale criterio sia sbagliato e vogliono dividere la spesa secondo la regola generale delle quote millesimali.

Quale soluzione è più corretta?

Grazie sin d'ora a tutti coloro che vorranno offrire una risposta.

salve,

ieri sera ho avviato la discussione nel forum però ad oggi nonostante oltre 25 letture nessuno ha dato una risposta al mio quesito ... avrei urgente bisogno di una chiarimento sulla faccenda ... chi può mi dia qualche risposta!

Grazie!!!

salve,

ieri sera ho avviato la discussione nel forum però ad oggi nonostante oltre 25 letture nessuno ha dato una risposta al mio quesito ... avrei urgente bisogno di una chiarimento sulla faccenda ... chi può mi dia qualche risposta!

Grazie!!!

Il criterio legale di riparto è per millesimi di proprietà tra tutti i condòmini che hanno il diritto di passaggio.

E' possibile derogare al criterio solo con una convenzione (regolamento contrattuale oppure delibera all'unanimità di 1000 millesimi).

Grazie per la risposta!

Come immaginavo io! Va utilizzato il criterio dei millesimi, tuttavia qualcuno insiste sul fatto che bisognerebbe fare la divisione pro-capite in parti uguali sia perchè precedentemente lo stesso condominio su faccende simili si è regolato così, sia perchè essendo il diritto di passaggio uguale per tutti non andrebbero utilizzate le quote millesimali addirittura sostenendo che non si tratta di un bene condominiale (il vialetto su cui grava la servitù) e quindi resta fuori dalla disciplina delle norme condominiali.

Io sostengo, come te, l'esatto contrario, però non riesco a trovare un qualche riferimento normativo e/o giurisprudenziale che confermi la mia tesi, fatta eccezione per le norme generali in materia di diritto condominiale.

Per caso puoi essermi utile in tal senso.

Grazie cmq per la risposta.

La ripartizione in quote uguali non significa che, avendola fatta in passato, sia giusta. Come ha detto leonardo, le spese si ripartono con le tabelle appropriate, solo l'unanimita (1000/1000) può derogarvi.

... dunque ... vale la norma generale ex art. 1123 c.c. . altre forme di soluzione non appaiono possibili e lecite salvo accordo unanime dei condomini.

Ci sono altre norme cui far riferimento per la disciplina del caso in esame' ? E' possibile acquisire qualche riferimento giurisprudenziale?

Grazie per la collaborazione!

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