#1 Inviato 28 Dicembre, 2021 Buongiorno, nell'ultima riunione del mio condominio è stato deliberato la divisione catastale delle cantine dagli appartamenti con creazione di nuovi subalterni. Questo intervento è stato consigliato dall'amministratore per aumentare il tetto di spesa per l'ecobonus 110% di prossima realizzazione. l'intervento di creazione dei nuovi subalterni per le cantine non è stato accettato da tutti i condomini ma solo per 8 condomini mentre 3 hanno rifiutato. L'assemblea ha deliberato che le spese da sostenere per questo intervento di accatastamento dei nuovi subalterni comprensivi di sanatoria per alcune unità immobiliare verranno suddivise fra tutti i condomini. E' corretta questa decisione? Non dovrebbero essere a carico dei singoli condomini che hanno accettato la creazione dei nuovi subalterni per le proprie cantine essendo un intervento sulla proprietà privata e non sulle parti comuni ? Attendo un vostro gentile riscontro grazie
#2 Inviato 29 Dicembre, 2021 andreamazzocchi dice: Buongiorno, nell'ultima riunione del mio condominio è stato deliberato la divisione catastale delle cantine dagli appartamenti con creazione di nuovi subalterni. Le cantine, di solito, risultano catastate come pertinenze dell'unità immobiliare. Per assegnare nuovi sub, occorre procedere con il cambio di destinazione d'uso. andreamazzocchi dice: Questo intervento è stato consigliato dall'amministratore per aumentare il tetto di spesa per l'ecobonus 110% di prossima realizzazione. l operazione, a mia esperienza, da sconsigliare andreamazzocchi dice: L'assemblea ha deliberato che le spese da sostenere per questo intervento di accatastamento dei nuovi subalterni comprensivi di sanatoria per alcune unità immobiliare verranno suddivise fra tutti i condomini. E' corretta questa decisione? No. andreamazzocchi dice: Non dovrebbero essere a carico dei singoli condomini che hanno accettato la creazione dei nuovi subalterni per le proprie cantine essendo un intervento sulla proprietà privata e non sulle parti comuni ? Concordo con te. 1
#3 Inviato 29 Dicembre, 2021 andreamazzocchi dice: Buongiorno, nell'ultima riunione del mio condominio è stato deliberato la divisione catastale delle cantine dagli appartamenti con creazione di nuovi subalterni. Questo intervento è stato consigliato dall'amministratore per aumentare il tetto di spesa per l'ecobonus 110% di prossima realizzazione. l'intervento di creazione dei nuovi subalterni per le cantine non è stato accettato da tutti i condomini ma solo per 8 condomini mentre 3 hanno rifiutato. L'assemblea ha deliberato che le spese da sostenere per questo intervento di accatastamento dei nuovi subalterni comprensivi di sanatoria per alcune unità immobiliare verranno suddivise fra tutti i condomini. E' corretta questa decisione? Non dovrebbero essere a carico dei singoli condomini che hanno accettato la creazione dei nuovi subalterni per le proprie cantine essendo un intervento sulla proprietà privata e non sulle parti comuni ? Attendo un vostro gentile riscontro grazie A quanto mi pare di capire l'amministratore vuole proporre un frazionamento catastale senza opere edilizie per rendere autonoma la cantina dall'abitazione. Non so per quale motivo questo escamotage, dal momento che le cantine non sono locali riscaldati, quindi in teoria non rientrano nel bonus ( a meno di non isolare il soffitto per non far avere dispersione termica alle unità poste al piano rialzato). Ragion per cui: 1 Per la suddivisione va presentata dal singolo proprietario una CILA anche per attestare che non vi siano abusi edilizi. Essendo agente immobiliare ben saprai che questa è una pratica di pertinenza privata sia perché riguarda il singolo sia perché riguarda proprietà private. Ne l'amministratore né l'assemblea possono imporre alcunché in parti private. Ogni eventuale delibera il tal senso sarebbe nulla... 2 Dunque secondo la logica del tuo amministratore se un privato ha commesso abusi edilizi ed occorre andare in Sanatoria tale imprudenza deve essere pagata anche da chi non ha commesso nulla solo per il mero fatto di esserne vicino? Gran bel vantaggio si ritroverebbero cosi facendo chi ha commesso abusi edilizi ed ora deve andare incontro alle proprie responsabilità..... Ma non esiste proprio a mio parere una tale ripartizione. La pratica è privata, il vantaggio l'ottiene il singolo per cui è su quest'ultimo che deve gravarne il costo. Contesta la cosa per iscritto al tuo amministratore facendo presente che non contribuirai a tale spesa perché non di tua competenza. In caso facesse pugno di ferro, ti toccherà impugnare (ma vinceresti mani basse). 1
#4 Inviato 29 Dicembre, 2021 Fladimiro71 dice: Contesta la cosa per iscritto al tuo amministratore facendo presente che non contribuirai a tale spesa perché non di tua competenza. In caso facesse pugno di ferro, ti toccherà impugnare (ma vinceresti mani basse). Concordo pienamente.👍 1
#5 Inviato 29 Dicembre, 2021 andreamazzocchi dice: Questo intervento è stato consigliato dall'amministratore per aumentare il tetto di spesa per l'ecobonus 110% di prossima realizzazione. VERO - come da Circolare 24/2020 (segue un estratto) In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio 23. (Cfr. circolare n. 19/E/2020) (ora Circolare n° 7 del 25/06/2021) In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. Se le cantine sono riportate sulla stessa planimetria catastale dell'abitazione, NON potranno essere conteggiate nel massimale per gli interventi sulle parti comuni. Aggiungo che se gli interventi comportano un obbligo di variazione catastale (in particolare con causale ristrutturazione edilizia, oppure altri interventi come diversa distribuzione degli spazi interni, eccetera), dal 01/07/2021, anche per le denunce di variazione, prima solo per le nuove costruzioni, le pertinenze con accesso autonomo, ed autonomia funzionale e reddituale, dovranno essere censite in modo autonomo. Circolare 2E - 01/02/2016 Da altra fonte Dette “istruzioni” si riferiscono in particolare a garage, cantine e depositi pertinenziali alle unità immobiliari residenziali, ovvero a quegli ambienti (aventi la caratteristica di “autonomia funzionale e reddituale”) per i quali finora era prescritto l’obbligo di censimento separato limitatamente alle “dichiarazioni di nuove costruzione” DA AGGIUNGERE QUANTO SEGUE Nota prot. 60244 - 27/04/2016 Nota prot. 223119 - 04/06/2020 --link_rimosso-- Nota prot. 0321457 - 06/10/2020 (segue breve estratto) Gli schemi che seguono prendono a riferimento alcuni caratteri dei beni in esame (tipicamente l'accessibilità e il contesto di ubicazione) che si ritiene possano costituire, nella stragrande maggioranza dei casi, un concreto indizio in ordine alla suscettività, o meno, di autonomia funzionale e reddituale, che ne determina la modalità di censimento in catasto, secondo l'ordinamento vigente. Valutare l'opportunità di dichiarare anche i beni comuni non censibili (B.C.N.C.) --link_rimosso-- - Ministero delle Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali I.3.3. - PORZIONI COMUNI A PIU' U.I. I.3.3.1. - PORZIONI CENSIBILI A PIU' U.I. I.3.3. - PORZIONI NON CENSIBILI COMUNI A PIU' U.I.
#6 Inviato 29 Dicembre, 2021 Quanto sono d'accordo con quello che ha riportato @Alberto.Cannaò . La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 (AdE) ribadisce che per l'individuazione del limite di spesa, devono essere considerate le unità immobiliari censite al Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori, Nel nostro condominio per aumentare i limiti di spesa agevolati per il bonus 110% abbiamo provveduto al frazionamento catastale delle cantine ( non riscaldate) quale pertinenza del residenziale, con creazione di un nuovo subalterno. Ognuno ha sostenuto il proprio costo complessivamente di 350 Euro.
#7 Inviato 30 Dicembre, 2021 ciz dice: La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 (AdE) ribadisce che per l'individuazione del limite di spesa, devono essere considerate le unità immobiliari censite al Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori Paragrafo Interventi sulle parti comuni degli edifici (pagina 342) Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate... Sono pertinenze quelle censite nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 Superbonus 110, ma le pertinenze contano o no nel calcolo dei limiti di spesa? - 17/11/21 Occorre distinguere gli interventi sul risparmio energetico da quelli per le prevenzioni sismiche, perché ci sono regole diverse per le pertinenze. Le pertinenze devono collocarsi nello stesso edificio oggetto dei lavori. Superbonus 110% e pertinenze: la check list per il conteggio - 15/07/21 Altre unità immobiliari per le quali è consentito l'agevolazione fiscale sono F/2 e F/4 Superbonus 110 per gli immobili di categoria catastale F4, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - 21/09/21 La categoria catastale F/3 è esclusa perché Unità in corso di costruzione, quindi NON esiste prima dei lavori. La presenza di unità non completate (F3) non pregiudica l’accesso al Superbonus per le altre - 18/03/21 C/2 - Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte comprese) C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/7 - Tettoie chiuse od aperte (portici compresi) (mai riscontrato di persona) Dimenticavo di scrivere che C/2 e C/6 sono esenti dalla produzione dell'APE tradizionale Quali edifici sono soggetti alla prestazione energetica? Per loro natura sono locali non destinati alla permanenza di persone, quindi non sono riscaldate. Se comunque i locali fossero riscaldati, è uno spreco di energie, ma l'agevolazione fiscale è condizionata da interventi sul risparmio energetico, quindi sul miglioramento, riduzione ed azzeramento degli sprechi di energie. Modificato 30 Dicembre, 2021 da Alberto.Cannaò 1
#8 Inviato 14 Gennaio, 2022 ciz dice: Quanto sono d'accordo con quello che ha riportato @Alberto.Cannaò . La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 (AdE) ribadisce che per l'individuazione del limite di spesa, devono essere considerate le unità immobiliari censite al Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori, Nel nostro condominio per aumentare i limiti di spesa agevolati per il bonus 110% abbiamo provveduto al frazionamento catastale delle cantine ( non riscaldate) quale pertinenza del residenziale, con creazione di un nuovo subalterno. Ognuno ha sostenuto il proprio costo complessivamente di 350 Euro. Buonasera ciz, siccome il tema del frazionamento cantine interesserebbe anche il nostro condominio ho provato a cercare sulla circolare indicata il riferimento al fatto che le cantine debbano essere accatastate prima dell'inizio dei lavori ma non ho trovato dove viene esplicitato, nemmeno a pag. 342 come suggerito da @Alberto.Cannaò . Mi potreste aiutare? Grazie mille! 🙂
#9 Inviato 14 Gennaio, 2022 Glavo dice: il riferimento al fatto che le cantine debbano essere accatastate prima dell'inizio dei lavori circolare 7/2021, pag. 310: Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 3). 1
#11 Inviato 14 Gennaio, 2022 Danielabi dice: circolare 7/2021, pag. 310: Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 3). Grazie mille! 🙏🏻 ciz dice: insostituibile la nostra @Danielabi . Davvero! 1
#13 Inviato 15 Gennaio, 2022 Glavo dice: Buonasera ciz, siccome il tema del frazionamento cantine interesserebbe anche il nostro condominio ho provato a cercare sulla circolare indicata il riferimento al fatto che le cantine debbano essere accatastate prima dell'inizio dei lavori ma non ho trovato dove viene esplicitato, nemmeno a pag. 342 come suggerito da @Alberto.Cannaò . Mi potreste aiutare? Grazie mille! 🙂 L'argomento pertinenze, intese nel senso civilistico, è molto ampio La genesi risale alla --link_rimosso-- (Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Affari Giuridici - Servizio III) come segnalata (indirettamente) dalla stessa Circolare n° 7 del 25/06/2021 la periodica guida annuale per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che nel caso particolare segnala la Circolare n° 121 dell'11/05/1998 Quest'ultima segnala per l'appunto la Circolare 57/1998 che è successiva alla Legge n° 449 del 27/12/1997, articolo 1, comma 6 l'antenato degli attuali bonus, con le quote 41% e poi 36% Ciò che contano non sono solo i requisiti fiscali, ma soprattutto i requisiti catastali... Quindi occorre fare riferimento alle norme ed ai termini catastali Per quanto riguarda i termini, l'Agenzia delle Entrate utilizza termini comuni, ma non tecnici In sostanza possono creare confusione accorpamento di più unità abitative = fusione (inteso nel senso fisico) suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa = frazionamento (inteso nel senso fisico) divisione (catastale) = scioglimento della comunione Ovvero variazione delle quote di possesso, mentre l'unità immobiliare rimane fisicamente immutata Il frazionamento non estingue l'eventuale comunione del bene immobile Alcune norme catastali (ce ne sono altre) sono state riportate più sopra (messaggio #5) In particolare segnalo nuovamente la Nota protocollo n° 0321457 del 06/10/2020 gli schemi consentono di riconoscere la rispondenza dei requisiti necessari alle pertinenze ... un concreto indizio in ordine alla suscettività, o meno, di autonomia funzionale e reddituale, che ne determina la modalità di censimento in catasto, secondo l’ordinamento vigente ovvero censimento autonomo (pertinenza su diversa planimetria, separata dall'abitazione) censimento come locale accessorio (pertinenza sulla stessa planimetria dell'abitazione) Le esemplificazioni sopra riportate costituiscono, come detto, indicazioni di carattere generale in quanto rispondenti, secondo quanto a conoscenza della Scrivente, agli usi locali più diffusi. L’applicazione delle suddette indicazioni da parte degli Uffici Provinciali – Territorio costituisce, pertanto, una implicita conferma di rispondenza delle stesse agli usi locali. Resta, di contro, comunque ferma la possibilità, da parte degli stessi Uffici, d’intesa con la Direzione Regionale competente - che avrà cura, nel caso, di informarne la scrivente Direzione Centrale - di ulteriori specificazioni in relazione ad eventuali usi locali differenti da quelli sopra schematizzati, anche in relazione ai diversi contesti territoriali di riferimento, tra i quali particolare attenzione rivestono quelli soggetti alla concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto. ... concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto... Uffici catastali in territori ex impero austro-ungarico Dove è vigente il sistema catastale tavolare (catasto tavolare oppure sistema del libro fondiario) In tali territori i dati catastali hanno efficacia probatoria, diversamente nel resto d'Italia Dimostrano i titoli di possesso sui bene immobili Per quanto riguarda la superficie complessiva di cui alla Circolare n° 24 del 8/08/2020 In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento... Occorre fare riferimento alla norma catastale --> D.P.R. n° 138 del 23/03/1998 (Allegato C) https://www.cngegl.it/parole-chiave/condomini/ Agenzia delle Entrate - Visura catastale - Che cos'è Superfici catastali degli immobili Dal 9 novembre 2015 le visure delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, contengono anche la superficie catastale dell'immobile (calcolata sulla base di quanto stabilito con le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'allegato C del Dpr 138/98 "Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96"). L'intestatario può richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell'immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati. La richiesta va effettuata utilizzando l'apposito modello pubblicato nella sezione Modelli e istruzioni o tramite il servizio telematico Correzione dati catastali online (Contact Center). Tari: calcolo su area calpestabile dell’immobile - Informazione Fiscale - Francesco Oliva Il calcolo dell'imposta sui rifiuti va eseguito utilizzando l'area calpestabile, non la superficie catastale. Si ricorda che comunque il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale. Perché proprio 80%? Perché negli edifici di più o meno recente costruzione, le murature incidono per circa 20% (?) Tolta tale incidenza si ricava, più o meno, la superficie calpestabile Giusto... Sbagliato... ? In alcuni casi esagerato... Incidenza dei muri sulla superficie abitabile (incidenza 8-10-15%) Agenzia del Demanio - Scheda-Tecnica.pdf (da 19% a 27%) Per gli edifici più antichi, le murature sono strutture portanti dell'edificio Quindi sono più spesse degli edifici di recente costruzione, quindi pagherebbero di più... Pagherebbero di più... se non fosse per l'allegato C del D.P.R. n° 138/1998 1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 50 e 25 cm sono tanti ? Questo passa il convento... Modificato 15 Gennaio, 2022 da Alberto.Cannaò 1
#14 Inviato 15 Gennaio, 2022 Risposta (ad interpello) n° 306 del 23/07/2019 Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del tributo TARI. Articolo 1, commi 645 e 646, della legge n. 147/2013 Legge n° 212 del 27/07/2000 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Legge n° 147 del 27/12/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) Provvedimento del 29/03/2013 (del Direttore soggetti a pubblicità legale) Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Decreto Legge n° 201 del 06/12/2001 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici Per la Tari è rilevante la superficie catastale - 08/09/2016 ... Siccome la normativa primaria impone di considerare la superficie catastale, che comprende una quota parte dei balconi, non si comprende a cosa serva l'indicazione in visura catastale della superficie catastale totale al netto dei balconi, visto che questa misura è del tutto irrilevante, ed anzi rischia di creare confusione. (Dal il Sole 24 Ore del 9/05/2016) Non comprende perché non si è documentato... Regole-per-calcolare-le-superfici-catastali.pdf Il documento descrive i formati utilizzati: − dall’Agenzia delle Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, ai sensi del DPR 138/98, comprensive o meno delle aree scoperte, − dai Comuni per segnalare all’Agenzia le unità immobiliari con scostamenti significativi tra le superfici calcolate ai sensi del DPR 138/98 ed i dati in loro possesso. Agenzia delle Entrate - Sistema di interscambio - Che cos'è Ricordatevi anche il SIT (Sistema Integrato del Territorio) Guida_Nuova_Visura_Catastale.pdf meglio ? peggio ? per me era più pratica la vecchia visura...
#15 Inviato 15 Gennaio, 2022 🤔 ragazzi, non vi impressionate, Alberto è un generoso. Sicuramente qualcosa che vi possa interessare lo trovate. 😃 1
#16 Inviato 15 Gennaio, 2022 Danielabi dice: 🤔 ragazzi, non vi impressionate, Alberto è un generoso. Sicuramente qualcosa che vi possa interessare lo trovate. 😃 Alberto ha scritto Wikipedia da solo, adesso però continuano a cercare volontari per accorciarla. 😄 Si scherza eh Alberto, grazie per la ricchezza di riferimenti, poi se ci si perde Daniela (o altri) aiutano a ritrovar la dritta via che era smarrita. Modificato 15 Gennaio, 2022 da condo77 1 1
#17 Inviato 16 Gennaio, 2022 condo77 dice: aiutano a ritrovar la dritta via che era smarrita Massimo Decimo Meridio - Russell Crowe - Luca Ward Luca Ward ... arrotino... 1
#18 Inviato 9 Maggio, 2022 Così mi scrive l'amministratore: Al fine di poter maggiorare il tetto massimo per usufruire , con una maggiore capienza del bonus 110% che viene calcolato sulle unità immobiliari, sarebbe opportuno effettuare il frazionamento delle cantine accatastate unitamente all’appartamento. Siccome risulta che anche l’interno XX , di Sua proprietà, offre questa possibilità , Le chiedo l’autorizzazione ad incaricare il tecnico per tale procedura . Gli oneri saranno posti a carico del Condominio. In attesa di una risposta , porgo cordiali saluti" Posso evitare il frazionamento? Ci sono dei motivi per cui invece è meglio che lo faccia? Se non lo faccio perchè devo contribuire al pagamento degli oneri? Grazie per le informazioni!
#19 Inviato 9 Maggio, 2022 Puoi non frazionare; il motivo per cui avresti vantaggio nel frazionamento è la possibilità di poter fruire di un massimale maggiore per il superbonus, questo significa che hai meno probabilità di dover pagare qualcosa di tasca tua perchè i costi del cappotto superano il massimale di costo previsto. Se non hai il frazionamento, non devi neppure pagare oneri. A mio parere, l'amministratore ha scritto che verranno posti a carico del condomìnio ipotizzando che tutti procederanno al frazionamento.
#20 Inviato 11 Maggio, 2022 facocero dice: Posso evitare il frazionamento? Ci sono dei motivi per cui invece è meglio che lo faccia? Se non lo faccio perchè devo contribuire al pagamento degli oneri? Come già riportato più sopra ... ... dipende se e quanto gli interventi da realizzare possano alterare la rendita catastale Quando si altera la rendita catastale è obbligatorio presentare la denuncia di variazione catastale In alcuni casi sarà obbligatorio la divisione (1) della / delle pertinenza / pertinenze In casi particolari è possibile che l'ufficio catastale richieda la presentazione di elaborato planimetrico con la dimostrazione grafica e la descrizione dei subalterni (dal 01/02/2016 introdotte --link_rimosso--) In questo caso occorrerà riportare anche gli spazi comuni (beni comuni non censibili = b.c.n.c.) (1) da non confondere con frazionamento per trasferimento di diritti AE DR Umbria - Vademcum DoCFa 2021.pdf L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le variazioni che non incidono sulla rendita ex Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) --link_rimosso-- Alla luce della disposizione appena richiamata, quindi, con specifico riferimento alle unità immobiliari a destinazione "ordinaria", l'obbligo della relativa dichiarazione si configura nell'ipotesi in cui le variazioni influiscono ed incidono sulla consistenza, la categoria e la classe dell'unità immobiliare, in sostanza sulla determinazione della rendita catastale. Mi pare di ricordare che in passato l'Ufficio respingesse la variazione non sostanziale Modificato 11 Maggio, 2022 da Alberto.Cannaò
#21 Inviato 1 Febbraio ciz dice: Quanto sono d'accordo con quello che ha riportato @Alberto.Cannaò . La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 (AdE) ribadisce che per l'individuazione del limite di spesa, devono essere considerate le unità immobiliari censite al Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori, Nel nostro condominio per aumentare i limiti di spesa agevolati per il bonus 110% abbiamo provveduto al frazionamento catastale delle cantine ( non riscaldate) quale pertinenza del residenziale, con creazione di un nuovo subalterno. Ognuno ha sostenuto il proprio costo complessivamente di 350 Euro. scusa ma quanti condomini siete o il costo è indipendente dal numero
#22 Inviato 1 Febbraio monica1239 dice: scusa ma quanti condomini siete o il costo è indipendente dal numero Ci sono due tipologie di spesa 1) tributi speciali catastali ai sensi allegato 1 alla circolare n° 4 del 28/09/2012 2) prestazioni professionali del tecnico abilitato alla trasmissione di documenti Do.C.Fa (al Catasto Fabbricati) e Pre.Geo. (al Catasto Terreni) - in questo caso Do.C.Fa. .../errata-metratura-e-impossibilità .../?do=findComment&comment=1456199
#23 Inviato 2 Febbraio monica1239 dice: scusa ma quanti condomini siete o il costo è indipendente dal numero Siamo 46 condòmini e il costo è stato concordato con lo Studio di Architettura in ragione di €. 350 per ognuno.